REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

          Art. 2                                                                
Destinatari ed ambito di applicazione                                           
1. I Capi I, II e IV della presente legge si applicano alle persone,            
d'ora in poi definite "persone disabili", di cui al comma 1 dell'art.           
1 della Legge n. 68 del 1999, fermo restando quanto previsto dal                
comma 2 dell'art. 18 della medesima.                                            
2. I Capi I, III e IV della presente legge si applicano alle persone            
in condizione di svantaggio personale e sociale nel mercato del                 
lavoro, nei limiti e secondo le determinazioni stabilite dalla Giunta           
regionale nel piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R.            
n. 25 del 1998. Ai fini della presente legge per "persone                       
svantaggiate" si intendono quelle di cui al presente comma e, in ogni           
caso, le persone di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 25 novembre           
1996, n. 45.                                                                    
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 68 del 1999,                 
citata alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 1 - Collocamento dei disabili                                             
1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento           
e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del            
lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa            
si applica:                                                                     
a) alle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche,              
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che             
comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45             
per cento, accertata dalle competenti commissioni per il                        
riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla tabella              
indicativa delle percentuali di invalidita' per minorazioni e                   
malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del DLgs 23            
novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanita' sulla base della             
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla                
Organizzazione mondiale della sanita';                                          
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita'                 
superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per                
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie                   
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;                        
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla Legge 27 maggio            
1970, n. 382 e successive modificazioni, e alla Legge 26 maggio 1970,           
n. 381, e successive modificazioni;                                             
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e                 
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava           
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in             
materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n.           
915 e successive modificazioni.                                                 
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge n. 68 del 1999,                
citata alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali                                    
omissis                                                                         
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli             
orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per                
causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza                 
dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche'              
dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per            
causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani                
rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della Legge 26              
dicembre 1981,  n.763, e' attribuita in favore di tali soggetti una             
quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro                 
pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari a            
un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui                 
all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3,               
della presente legge. La predetta quota e' pari ad un'unita' per i              
datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a             
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le                 
modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui                 
all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.                     
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 e'                
riportato alla nota 4) all'art. 1.                                              
4) Il testo del comma 4 dell'art. 8 della L.R. 25 novembre 1996, n.             
45, concernente Misure di politica regionale del lavoro, e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 8 - Interventi a favore delle fasce deboli                                
omissis                                                                         
4. La Regione concede alle imprese, nell'ambito di progetti formativi           
finalizzati all'integrazione lavorativa, contributi nella misura                
massima di Lire 20.000.000 per ogni soggetto assunto appartenente               
alle seguenti categorie:                                                        
a) soggetti in situazione di disagio sociale e familiare;                       
b) ex detenuti, assoggettati nel corso degli ultimi cinque anni a               
misure limitative della liberta' per almeno sei mesi e detenuti                 
ammessi al lavoro esterno o in regime di semiliberita';                         
c) persone sottoposte a trattamento curativo per tossicodipendenza o            
alcolismo.                                                                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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