REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11

      CAPO I                                                                    
      Classificazione e inventari                                               
          Art. 2                                                                
Assegnazione a categorie                                                        
e passaggio da una categoria ad altra                                           
1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione            
indicate all'art. 1 e' disposta con provvedimento motivato della                
Giunta regionale. L'assegnazione ha luogo in sede di prima                      
approvazione dell'inventario e per i beni successivamente acquisiti,            
all'atto della loro acquisizione.                                               
2. Il passaggio dei beni da una categoria ad un'altra e' disposto               
dalla Giunta regionale.                                                         
3. Il passaggio dei beni dalla categoria della demanialita' a quella            
della patrimonialita' e dalla categoria della patrimonialita'                   
indisponibile a quella disponibile e' disposto dalla Giunta regionale           
quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalita'              
pubbliche.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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