LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11
CAPO I
Classificazione e inventari
Art. 2
Assegnazione a categorie
e passaggio da una categoria ad altra
1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione
indicate all'art. 1 e' disposta con provvedimento motivato della
Giunta regionale. L'assegnazione ha luogo in sede di prima
approvazione dell'inventario e per i beni successivamente acquisiti,
all'atto della loro acquisizione.
2. Il passaggio dei beni da una categoria ad un'altra e' disposto
dalla Giunta regionale.
3. Il passaggio dei beni dalla categoria della demanialita' a quella
della patrimonialita' e dalla categoria della patrimonialita'
indisponibile a quella disponibile e' disposto dalla Giunta regionale
quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalita'
pubbliche.