REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
CAPO I - Principi                                                               
          Art.  1 - Finalita'                                                   
          Art.  2 - Destinatari ed ambito di applicazione                       
          Art.  3 - Strumenti                                                   
CAPO II - Inserimento al lavoro delle persone disabili                          
          Art.  4 - Programmazione degli interventi                             
          Art.  5 - Costituzione e funzionamento del Comitato tecnico           
          Art.  6 - Graduatorie                                                 
          Art.  7 - Autorizzazione alla compensazione tra diverse               
unita' produttive                                                               
          Art.  8 - Organizzazione dei servizi                                  
          Art.  9 - Strumenti del collocamento mirato                           
          Art.  10 - Convenzioni                                                
          Art.  11 - Modifica della L.R. 25 novembre 1996, n. 45                
          Art.  12 - Rimborso spese di adeguamento del posto di                 
lavoro                                                                          
          Art.  13 - Costituzione del Fondo regionale per                       
l'occupazione dei disabili                                                      
CAPO III - Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate                     
          Art.  14 - Programmazione delle attivita' e realizzazione             
degli interventi                                                                
          Art.  15 - Strumenti di affiancamento e supporto delle                
iniziative                                                                      
CAPO IV - Disposizioni finanziarie                                              
          Art.  16 - Norma finanziaria                                          
CAPO I                                                                          
Principi                                                                        
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone           
disabili ed in stato di svantaggio individuale e sociale, nel                   
rispetto delle scelte dei singoli destinatari e con il coinvolgimento           
e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie,             
delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del                 
sistema educativo, delle cooperative sociali di cui alla lettera b)             
del comma 1 dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei              
consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonche' alla L.R. 4              
febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche, e dei servizi                       
interessati.                                                                    
2. A tale fine la Regione:                                                      
a) disciplina le competenze regionali di cui alla Legge 12 marzo                
1999, n. 68;                                                                    
b) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente,            
autonoma ed autoimprenditoriale, delle persone disabili ed in stato             
di svantaggio individuale e sociale;                                            
c) promuove la cultura dell'integrazione, tramite un sistema                    
coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la            
stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili e                    
svantaggiate, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del           
coinvolgimento delle famiglie.                                                  
3. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 3 della L.R. 27 luglio           
1998, n. 25, la Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro               
delle persone disabili ed in condizione di svantaggio personale e               
sociale ricercando l'integrazione tra le competenze e i Servizi                 
provinciali e locali coinvolti nel percorso per l'inserimento al                
lavoro e per l'occupazione. La Regione promuove la concertazione di             
detti indirizzi programmatici con le parti sociali e le associazioni            
esponenziali delle categorie di persone destinatarie degli                      
interventi.                                                                     
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 e dell'art. 8              
della Legge 8 novembre 1991, n. 381, concernente Disciplina delle               
cooperative sociali, e' il seguente:                                            
"Art. 1 - Definizione                                                           
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse              
generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione               
sociale dei cittadini attraverso:                                               
omissis                                                                         
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali,                 
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di            
persone svantaggiate.                                                           
omissis".                                                                       
"Art. 8 - Consorzi                                                              
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai                   
consorzi costituiti come societa' cooperative aventi la base sociale            
formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative            
sociali.".                                                                      
2) La L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 concerne Norme per la promozione e             
lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8                
novembre 1991, n. 381.                                                          
Comma 2                                                                         
3) La Legge 12 marzo 1999, n. 68 concerne Norme per il diritto al               
lavoro dei disabili.                                                            
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'art. 3 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25, concernente           
Norme in materia di politiche regionali del lavoro e dei servizi per            
l'impiego; e' il seguente:                                                      
"Art. 3 - Indirizzi e piani di attivita' delle politiche per il                 
lavoro                                                                          
1. Il Consiglio regionale. su proposta della Giunta regionale,                  
approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le                   
politiche del lavoro e per le politiche formative, prevedendo, in               
particolare, le modalita' di integrazione fra le medesime e tra                 
queste e le politiche in materia di istruzione. Gli indirizzi                   
individuano gli obiettivi, le priorita' e le linee di intervento, il            
quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, nonche' i criteri              
per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono                 
essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalita' previste            
per la loro approvazione. Detti indirizzi tengono luogo degli                   
indirizzi programmatici di cui al comma primo dell'art. 4 della L.R.            
24 luglio 1979, n. 19.                                                          
2. La Giunta regionale, nell'ambito dei compiti conferiti dal DLgs              
469/97, approva il Piano annuale delle attivita' delle politiche per            
il lavoro il quale prevede le azioni e gli interventi da realizzare,            
i tempi, le risorse finanziarie e le modalita' di monitoraggio e                
verifica, nonche' le direttive relative alla realizzazione delle                
iniziative connesse alle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del             
DLgs 469/97.".                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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