REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
INDICE                                                                          
CAPO I - Classificazione e inventari                                            
          Art.  1 - Beni della Regione - Classificazione                        
          Art.  2 - Assegnazione a categorie e passaggio da una                 
categoria ad altra                                                              
          Art.  3 - Inventario dei beni regionali                               
          Art.  4 - Beni mobili                                                 
          Art.  5 - Ricognizione periodica dei beni                             
CAPO II - Gestione                                                              
          Art.  6 - Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali           
          Art.  7 - Contratto di affitto, locazione, comodato, uso              
          Art.  8 - Gestione degli immobili                                     
          Art.  9 - Alloggi di servizio                                         
          Art.  10 - Alienazione dei beni immobili - Determinazione             
del prezzo e prelazioni                                                         
          Art.  11 - Alienazioni - Modalita'                                    
          Art.  12 - Acquisto di beni immobili                                  
          Art.  13 - Permuta di beni immobili                                   
          Art.  14 - Conto del patrimonio                                       
          Art.  15 - Forme di pubblicita'                                       
          Art.  16 - Modalita' di pagamento del prezzo                          
          Art.  17 - Trattamento dei dati                                       
 CAPO III - Disposizioni finali                                                 
          Art.  18 - Riserva di diverse disposizioni regolamentari              
          Art.  19 - Norme finali e transitorie                                 
          Art.  20 - Abrogazioni                                                
      CAPO I                                                                    
      Classificazione e inventari                                               
          Art. 1                                                                
Beni della Regione - Classificazione                                            
1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi           
dell'art. 119 della Costituzione. I beni della Regione si distinguono           
in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'art. 822 e seguenti           
del Codice civile.                                                              
2. Fanno parte del demanio regionale i beni della specie di quelli              
indicati nel secondo comma dell'art. 822 del Codice civile, se                  
appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo.                  
3. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili           
e disponibili, nonche' in mobili e immobili.                                    
4. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni, a             
qualsiasi titolo acquisiti, delle categorie indicate dal secondo e              
terzo comma dell'art. 826 del Codice civile, nonche' tutti gli altri            
beni definiti tali da leggi statali e regionali.                                
5. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni non              
ricompresi tra quelli indicati al comma 4.                                      
NOTA AL TITOLO                                                                  
La L.R. 10 aprile 1989, n. 11 concerne Disciplina dei beni regionali.           
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 119 della Costituzione e' il seguente:                    
"Art. 119                                                                       
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti                 
stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza           
dello Stato, delle Province e dei Comuni.                                       
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi                  
erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese                    
necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.                               
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare           
il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole                 
Regioni contributi speciali.                                                    
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalita'             
stabilite con legge della Repubblica.".                                         
2) Il testo degli articoli 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828 e 829              
del Codice civile e' il seguente:                                               
"Art. 822 - Demanio pubblico                                                    
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido              
del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i                
laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le            
opere destinate alla difesa nazionale.                                          
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo                
Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi;             
gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico,                  
archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte            
dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e               
infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime               
proprio del demanio pubblico.                                                   
          Art. 823 -  Condizione giuridica del demanio pubblico                 
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non             
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi           
e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.                           
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni che fanno                
parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via            
amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della                
proprieta' e del possesso regolati dal presente codice.                         
          Art. 824 - Beni delle Province e dei Comuni soggetti al               
regime dei beni demaniali                                                       
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art.              
822, se appartengono alle Province o ai Comuni, sono soggetti al                
regime del demanio pubblico.                                                    
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.               
          Art. 825 - Diritti demaniali su beni altrui                           
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti                
reali che spettano allo Stato, alle Province e ai Comuni su beni                
appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono                    
costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni indicati dagli articoli            
precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse                 
corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.                          
          Art. 826 - Patrimonio dello Stato, delle Province e dei               
Comuni                                                                          
I beni appartenenti allo Stato, alle Province e ai Comuni, i quali              
non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti,            
costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle               
Province e dei Comuni.                                                          
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a           
norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello           
Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilita' ne e'            
sotratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico,                
archeologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque            
modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della            
presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli                     
aeromobili militari e le navi da guerra.                                        
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o,                         
rispettivamente, delle Province e dei Comuni, secondo la loro                   
appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i            
loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.                 
          Art. 827 - Beni immobili vacanti                                      
I beni immobili che non sono in proprieta' di alcuno spettano al                
patrimonio dello Stato.                                                         
          Art. 828 - Condizione giuridica dei beni patrimoniali                 
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle Province e            
dei Comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e,           
in quanto non e' diversamente disposto, alle regole del presente                
codice.                                                                         
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono                 
essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti              
dalle leggi che li riguardano.                                                  
          Art. 829 - Passaggio di beni dal demanio al patrimonio                
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato            
deve essere dichiarato dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve            
essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.                 
Per quanto riguarda i beni delle Province e dei Comuni, il                      
provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere                
pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e                      
provinciali.".                                                                  
Comma 2                                                                         
3) Il testo del secondo comma dell'art. 822 del Codice civile e'                
riportato alla nota 1) al presente articolo.                                    
Comma 3                                                                         
4) Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 826 del Codice civile           
e' riportato alla nota 1) al presente articolo.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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