LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 11
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
CAPO I - Classificazione e inventari
Art. 1 - Beni della Regione - Classificazione
Art. 2 - Assegnazione a categorie e passaggio da una
categoria ad altra
Art. 3 - Inventario dei beni regionali
Art. 4 - Beni mobili
Art. 5 - Ricognizione periodica dei beni
CAPO II - Gestione
Art. 6 - Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali
Art. 7 - Contratto di affitto, locazione, comodato, uso
Art. 8 - Gestione degli immobili
Art. 9 - Alloggi di servizio
Art. 10 - Alienazione dei beni immobili - Determinazione
del prezzo e prelazioni
Art. 11 - Alienazioni - Modalita'
Art. 12 - Acquisto di beni immobili
Art. 13 - Permuta di beni immobili
Art. 14 - Conto del patrimonio
Art. 15 - Forme di pubblicita'
Art. 16 - Modalita' di pagamento del prezzo
Art. 17 - Trattamento dei dati
CAPO III - Disposizioni finali
Art. 18 - Riserva di diverse disposizioni regolamentari
Art. 19 - Norme finali e transitorie
Art. 20 - Abrogazioni
CAPO I
Classificazione e inventari
Art. 1
Beni della Regione - Classificazione
1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi
dell'art. 119 della Costituzione. I beni della Regione si distinguono
in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'art. 822 e seguenti
del Codice civile.
2. Fanno parte del demanio regionale i beni della specie di quelli
indicati nel secondo comma dell'art. 822 del Codice civile, se
appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo.
3. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili
e disponibili, nonche' in mobili e immobili.
4. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni, a
qualsiasi titolo acquisiti, delle categorie indicate dal secondo e
terzo comma dell'art. 826 del Codice civile, nonche' tutti gli altri
beni definiti tali da leggi statali e regionali.
5. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni non
ricompresi tra quelli indicati al comma 4.
NOTA AL TITOLO
La L.R. 10 aprile 1989, n. 11 concerne Disciplina dei beni regionali.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 119 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 119
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza
dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi
erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese
necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare
il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole
Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalita'
stabilite con legge della Repubblica.".
2) Il testo degli articoli 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828 e 829
del Codice civile e' il seguente:
"Art. 822 - Demanio pubblico
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido
del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i
laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le
opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo
Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi;
gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico,
archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte
dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e
infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime
proprio del demanio pubblico.
Art. 823 - Condizione giuridica del demanio pubblico
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi
e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni che fanno
parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via
amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della
proprieta' e del possesso regolati dal presente codice.
Art. 824 - Beni delle Province e dei Comuni soggetti al
regime dei beni demaniali
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art.
822, se appartengono alle Province o ai Comuni, sono soggetti al
regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.
Art. 825 - Diritti demaniali su beni altrui
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti
reali che spettano allo Stato, alle Province e ai Comuni su beni
appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono
costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni indicati dagli articoli
precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse
corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
Art. 826 - Patrimonio dello Stato, delle Province e dei
Comuni
I beni appartenenti allo Stato, alle Province e ai Comuni, i quali
non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti,
costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle
Province e dei Comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a
norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello
Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilita' ne e'
sotratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico,
archeologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque
modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della
presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli
aeromobili militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o,
rispettivamente, delle Province e dei Comuni, secondo la loro
appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i
loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.
Art. 827 - Beni immobili vacanti
I beni immobili che non sono in proprieta' di alcuno spettano al
patrimonio dello Stato.
Art. 828 - Condizione giuridica dei beni patrimoniali
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle Province e
dei Comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e,
in quanto non e' diversamente disposto, alle regole del presente
codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono
essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti
dalle leggi che li riguardano.
Art. 829 - Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato
deve essere dichiarato dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve
essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle Province e dei Comuni, il
provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere
pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e
provinciali.".
Comma 2
3) Il testo del secondo comma dell'art. 822 del Codice civile e'
riportato alla nota 1) al presente articolo.
Comma 3
4) Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 826 del Codice civile
e' riportato alla nota 1) al presente articolo.