REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 528

Direttiva per l'applicazione dell'art. 7 della L.R. 29/97 - Modalita' di redazione dell'elenco provinciale degli interpreti della lingua italiana dei segni e criteri per l'iscrizione. Concessione contributi alle Amministrazioni provinciali della regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 recante "Norme per favorire le                  
opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone            
disabili", con la quale si dettano norme volte a promuovere il                  
Servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana nonche' a           
sostenere altre modalita' di comunicazione per favorire le                      
opportunita' di integrazione sociale delle persone con grave                    
difficolta' di linguaggio connessa a deficienza uditiva;                        
- il comma 2 dell'art. 7 della legge medesima che prevede che le                
Province redigano un elenco degli interpreti della lingua dei segni             
italiana;                                                                       
- il comma 3 della sopra citata legge che demanda alla Giunta                   
regionale la definizione dei requisiti per l'iscrizione nel predetto            
elenco;                                                                         
ritenuto opportuno procedere alla definizione delle modalita' di                
redazione dell'elenco e alla definizione dei requisiti di cui sopra             
cosi' come indicato nell'Allegato A che costituisce parte integrante            
del presente atto deliberativo;                                                 
valutato, altresi', opportuno, al fine di potenziare le opportunita'            
di integrazione e partecipazione alla vita sociale dei cittadini con            
gravi difficolta' di linguaggio connessa a deficienza uditiva,                  
assegnare alle Province della regione Emilia-Romagna una somma a                
titolo di contributo per azioni di sensibilizzazione ed incentivo               
all'utilizzo di detto elenco, o di altre modalita' particolari di               
comunicazione;ritenuto di quantificare detta somma, per l'esercizio             
finanziario in corso, in Lire 20.000.000 (pari a Euro 10.329,14) per            
ciascuna Provincia cosi' destinata:                                             
1) quanto a Lire 5.000.000 (pari a Euro 2.582,28) per spese, una                
tantum, connesse alle attivita' di predisposizione dell'elenco e alla           
eventuale dotazione di apposita strumentazione per la comunicazione             
con i cittadini con difficolta' di linguaggio e/o uditive;                      
2) quanto a Lire 15.000.000 (pari a Euro 7.746,85) per attivita'                
promozionali e interventi di sostegno all'uso del Servizio di                   
interpretariato della lingua italiana dei segni o altre modalita'               
specifiche di comunicazione;                                                    
sentita la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone           
disabili di cui all'art. 12 della L.R. 29/97;                                   
acquisito il parere favorevole della competente Commissione                     
consiliare Sicurezza sociale espresso in data 28 febbraio 2000;                 
richiamata la L.R. 28/2/2000, n. 16 "Bilancio di previsione della               
Regione Emilia Romagna per l'anno finanziario 2000 e Bilancio                   
pluriennale 2000/2002";                                                         
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, secondo                 
comma, della L.R. 31/77 e successive modificazioni e che pertanto               
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;                   
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi, in merito alla                      
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                      
deliberazione 2541/95;                                                          
- del parere favorevole espresso dal Direttore Politiche sociali dr.            
Francesco Cossentino, in merito alla legittimita' della presente                
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19                 
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione 2541/95;                             
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Ragioneria e Credito dr. Gianni Mantovani, in merito alla regolarita'           
contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto             
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione                 
2541/95;                                                                        
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e                  
familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali,                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare con l'Allegato A che fa parte integrante del presente           
atto deliberativo la direttiva per l'istituzione presso le                      
Amministrazioni provinciali dell'elenco degli interpreti della lingua           
dei segni italiana (LIS) contenente i requisiti per l'iscrizione, le            
condizioni di accesso e le modalita' di fruizione;                              
b) di assegnare alle Provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia,               
Bologna, Modena, Ferrara, Forli'-Cesena, Ravenna, Rimini, la somma di           
Lire 20.000.000 (pari a Euro 10.329,14) ciascuna a titolo di                    
contributo sulle spese relative alla istituzione del sopracitato                
elenco cosi' destinata:                                                         
1) quanto a Lire 5.000.000 (pari a Euro 2.582,28) per spese, una                
tantum, connesse alle attivita' di predisposizione dell'elenco e alla           
eventuale dotazione di apposita strumentazione per la comunicazione             
con i cittadini con difficolta' di linguaggio e/o uditive;                      
2) quanto a Lire 15.000.000 (pari a Euro 7.746,85) per attivita'                
promozionali e interventi di sostegno all'uso del Servizio di                   
interpretariato della lingua italiana dei segni o altre modalita'               
specifiche di comunicazione;                                                    
c) di imputare la somma di Lire 180.000.000 (pari a Euro 92.962,24)             
registrata a n. 886 di impegno sul Capitolo 61110 "Contributi ai                
Comuni singoli o associati, alle Comunita' Montane, alle Aziende                
Unita' sanitarie locali, alle Province per l'istituzione di Servizio            
di aiuto personale e del Servizio di interpretariato della lingua               
italiana dei segni e di altre modalita' di comunicazione per                    
facilitare l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone                   
disabili. (L.R. 21 agosto 1997, n. 29, artt. 3, 7; Legge 5 febbraio             
1992, n. 104; Legge 21 maggio 1998, n. 162, art. 1, lett. c) - Mezzi            
statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2000 che presenta             
la necessaria disponibilita';                                                   
d) di dare atto che il Responsabile del Servizio competente per                 
materia provvedera' con propri atti formali ai sensi dell'art. 61               
della L.R. 31/77, cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R.                 
40/94, e della deliberazione 2541/95 agli adempimenti relativi:                 
- alla liquidazione dell'importo relativa al contributo assegnato di            
Lire 5.000.000 (pari a Euro 2.582,28), una tantum, di cui alla                  
precedente lettera b), punto 1), ad esecutivita' del presente atto              
deliberativo;                                                                   
- alla liquidazione dell'importo relativo al contributo assegnato di            
Lire 15.000.000 (pari a Euro 7.746,85) di cui alla precedente lettera           
b), punto 2) previa presentazione, entro e non oltre il termine di un           
anno dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione di una              
relazione a firma del legale rappresentante dell'Amministrazione                
provinciale da cui risultino le modalita' di attuazione delle                   
iniziative unitamente alla elencazione analitica delle spese                    
sostenute;                                                                      
e) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
ISTITUZIONE DELL'ELENCO PROVINCIALE DEGLI INTERPRETI DELLA LINGUA               
ITALIANA DEI SEGNI E MODALITA' E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE                     
1. Elenco degli interpreti della lingua italiana dei segni                      
Le Province redigono un elenco provinciale degli interpreti in lingua           
italiana dei segni, ne curano l'aggiornamento e l'adeguata                      
pubblicizzazione.                                                               
2. Requisiti per l'iscrizione                                                   
Possono richiedere l'iscrizione all'elenco provinciale degli                    
interpreti in lingua italiana dei segni i cittadini in possesso di              
uno dei seguenti requisiti:                                                     
- attestato di qualifica della Regione Emilia-Romagna di "Interprete            
in lingua dei segni";                                                           
- attestato di qualifiche analoghe riconosciute da altre Regioni o              
enti/associazioni preposti alla formazione degli interpreti.                    
All'atto della domanda, in carta libera, datata e sottoscritta, che             
potra' essere rivolta ad una o piu' Province, l'interessato dovra'              
dichiarare:                                                                     
1) le generalita',                                                              
2) l'indicazione di recapito e reperibilita',                                   
3) l'ente/associazione che ha rilasciato l'attestato di qualifica               
professionale,                                                                  
4) di non aver riportato condanne penali e di godere dei diritti                
politici;                                                                       
e dovra' altresi' fornire:                                                      
5) indicazioni in merito alle attivita' eventualmente gia' svolte,              
6) indicazione in merito alla tabella tariffaria di riferimento                 
applicata alle prestazioni relativamente a: - prima ora; - ore                  
successive; - giornata.                                                         
In sede di redazione l'elenco provinciale conterra' le indicazioni              
relative ai sopracitati punti 1) e 2), mentre le indicazioni                    
relativamente ai punti dal 3) al 6) saranno utilizzate nel rispetto             
della Legge 675/96.                                                             
Ai fini della prima redazione verranno considerate le domande di                
iscrizione pervenute alle Amministrazioni provinciali entro il 15               
giugno 2000.                                                                    
Successivamente le nuove richieste di iscrizione verranno inserite              
nell'elenco entro il tempo massimo di sessanta giorni dalla data di             
ricevimento della domanda da parte delle Amministrazioni provinciali            
medesime.                                                                       
3. Modalita' di accesso                                                         
Le Amministrazioni provinciali trasmettono copia dell'elenco degli              
interpreti, con l'indicazione delle modalita' di reperibilita' di               
ciascuno di essi, ai Comuni, alle Aziende Unita' sanitarie locali e             
ai Servizi di aiuto personale del proprio territorio, nonche' copia             
all'Assessorato regionale alle Politiche sociali.                               
Le Amministrazioni provinciali, al fine di fornire informazioni                 
sull'elenco degli interpreti provvederanno, a dotare l'Ufficio                  
competente di apparecchiature atte a consentire anche la                        
comunicazione con i cittadini con grave difficolta' di linguaggio o             
uditive.                                                                        
Compete alle Amministrazioni provinciali redigere, aggiornare e dare            
adeguata pubblicizzazione all'elenco mentre i rapporti professionali            
ed economici saranno definiti direttamente ed esclusivamente tra                
l'interprete e il richiedente la prestazione.                                   
4. Finalita'                                                                    
Favorire l'integrazione sociale anche attraverso l'utilizzo di                  
modalita' particolari di comunicazione, ai sensi dell'art. 7, L.R.              
29/97.                                                                          
Le Amministrazioni provinciali, avvalendosi anche della                         
collaborazione degli enti e delle associazioni interessati,                     
definiscono le modalita' e i criteri di utilizzo delle risorse a tal            
fine assegnate.                                                                 
Dette risorse dovranno essere destinate, in via prioritaria, ad                 
incentivare il ricorso all'utilizzo del servizio di interpretariato,            
o di forme specifiche di comunicazione, quali, ad esempio, sistemi di           
visualizzazione dei messaggi verbali in occasione di iniziative e               
manifestazioni o avvenimenti, al fine di potenziare le opportunita'             
di partecipazione attiva alla vita sociale anche da parte dei                   
cittadini con grave difficolta' di linguaggio connessa a deficienza             
uditiva.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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