REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 594

Requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs 502/92, cosi' come integrato e modificato dai successivi              
DLgs 517/93 e DLgs 229/99, aventi ad oggetto il riordino della                  
disciplina in materia sanitaria, nonche' le norme per la                        
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, ed in particolare           
gli artt. 8, comma 4; 8 bis, 8 ter, 8 quater;                                   
- il DPR del 14/1/1997 recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e           
coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,             
in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi               
minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle                 
strutture pubbliche e private";                                                 
- la L.R. 34/98 avente ad oggetto "Norme in materia di autorizzazione           
ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private . .             
.";                                                                             
- la propria delibera n. 125 dell'8 febbraio 1999, avente ad oggetto            
"Primi provvedimenti applicativi della L.R. 34/98";                             
considerato che:                                                                
- per quanto riguarda l'autorizzazione delle strutture sanitarie, le            
disposizioni contenute nella L.R. 34/98 e nella delibera 125/99,                
appaiono pienamente compatibili con le disposizioni emanate dal DLgs            
229/99;                                                                         
- per quanto riguarda le innovazioni su questo tema introdotte dal              
DLgs 229/99, esse riguardano:                                                   
- la definizione di ulteriori tipologie da autorizzare (studi medici)           
e loro requisiti, che devono comunque essere preventivamente regolate           
da una integrazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento del                  
14/1/1997 citato,                                                               
- l'attivazione di una ulteriore procedura concernente il rilascio              
delle autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture, cui                 
verra' dedicato un apposito atto;                                               
- per quanto riguarda l'accreditamento istituzionale delle strutture,           
la L.R. 34/98 appare pienamente compatibile con quanto disciplinato             
dal DLgs 229/99;                                                                
rimarcato infatti che:                                                          
- l'art. 8 quater del DLgs 502/92, introdotto dal DLgs 229/99 dispone           
che "L'accreditamento istituzionale e' rilasciato . . . alle                    
strutture autorizzate . . .", cosi' come la L.R. 34/98 all'art. 2               
afferma "Le strutture sanitarie . . . in possesso della                         
autorizzazione di cui all'art. 1 . . . debbono ottenere . . .                   
l'accreditamento secondo le modalita' stabilite dalla presente                  
legge.", e la deliberazione 125/99 ribadisce ". . . b.1)                        
accreditamento, subordinato al possesso della autorizzazione";                  
- il medesimo art. 8 quater afferma inoltre che "l'accreditamento . .           
. e' rilasciato alle strutture . . . che ne facciano richiesta,                 
subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di                
qualificazione . . .", cosi' come la L.R. 34/98, dispone che                    
l'accreditabilita' della struttura e' accertata attraverso la                   
verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento (combinato             
disposto degli artt. 8 e 9);                                                    
tenuto presente che, ancorche' il DLgs 229/99 rimandi all'adozione di           
uno specifico atto di indirizzo e coordinamento la definizione di               
criteri generali uniformi cui attenersi, da parte delle Regioni,                
nella definizione dei requisiti per l'accreditamento, nella                     
valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla              
funzionalita' della programmazione regionale (art. 8 quater, comma              
3), la descrizione dei criteri e principi nel cui rispetto deve                 
emanarsi lo stesso atto di indirizzo e coordinamento (art. 8 quater,            
comma 4) e' dettagliata in modo tale da delineare gia' il complessivo           
orientamento entro cui e' definito il percorso dell'accreditamento;             
osservato che l'emanazione del citato atto di indirizzo e                       
coordinamento doveva avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore             
del DLgs 229/99, e che tale periodo e' gia' trascorso;                          
osservato inoltre che la L.R. 34/98 prevedeva una serie di scadenze             
per l'emanazione dei provvedimenti attuativi, e che dall'emanazione             
della delibera 125/99 e' stato possibile per le nuove strutture, in             
regola con i requisiti, ricevere l'atto di autorizzazione ma non                
accedere, per mancanza di procedure, all'accreditamento;                        
ritenuto che sia pertanto indispensabile procedere, nel rispetto dei            
criteri e principi contenuti al comma 4 dell'art. 8 quater del DLgs             
502/92, introdotto dal DLgs 229/99, all'emanazione dei provvedimenti            
esecutivi della L.R. 34/98, per quanto riguarda le procedure per                
l'accreditamento, rimandando ad integrazioni e modifiche al presente            
provvedimento gli eventuali aggiustamenti che dovessero rendersi                
necessari in conseguenza dell'emanazione dell'atto di indirizzo e               
coordinamento;                                                                  
valutata percio' l'opportunita', in analogia a quanto la                        
deliberazione 125/99 ha realizzato rispetto alle tematiche relative             
all'autorizzazione, che la presente deliberazione tratti                        
compiutamente le tematiche dell'accreditamento delle strutture                  
sanitarie, per i seguenti aspetti:                                              
a) definizione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento (art. 8,            
L.R. 34/98, comma 1),                                                           
b) modalita' di presentazione della domanda (art. 8, L.R. 34/98,                
comma 2),                                                                       
c) modalita' di verifica dei requisiti, ovvero aspetti relativi alla            
attivita' istruttoria svolta dalla Agenzia sanitaria regionale (art.            
9, comma 2), rimandando la trattazione di altri temi a successivi e             
specifici atti;                                                                 
considerato che, per le motivazioni gia' esplicitate,                           
l'accreditamento non puo' prescindere dal possesso dei requisiti per            
l'autorizzazione, poiche' i requisiti ulteriori non sono parte a se'            
stante del sistema organizzativo della struttura, quanto di                     
approfondimento delle caratteristiche qualitative della stessa;                 
considerato che il possesso dei requisiti deve essere verificato                
adottando idonei criteri di valutazione, piu' complessivi ed                    
approfonditi rispetto a quelli utilizzati per le verifiche necessarie           
al rilascio della autorizzazione, e che tali criteri sono emanati in            
riferimento alle attuali metodologie valutative;                                
considerato che, al fine di rendere pienamente trasparente il                   
processo di verifica dei requisiti, dovra' essere adottato                      
dall'Assessorato alla Sanita', su proposta dell'Agenzia sanitaria               
regionale, incaricata dell'istruttoria ai sensi del comma 1, art. 9,            
L.R. 34/98, apposite regole operative, che garantiscano, tra l'altro,           
la terzieta'/indipendenza/autonomia del parere espresso, sia                    
attraverso l'individuazione di una distinzione della attivita' di               
verifica rispetto alle altre attivita' di competenza della medesima             
Agenzia, sia mediante l'individuazione dei soggetti idonei per                  
adeguate competenze e conoscenze a svolgere tale attivita';                     
dato atto che il presente provvedimento deve garantire il corretto              
riferimento alla legge regionale ed al Piano sanitario regionale e              
considerato che l'ambito nel quale puo' essere svolta efficacemente             
l'attivita' di verifica dei requisiti e' quello per strutture                   
organizzativo-funzionali (dipartimenti/strutture                                
complesse/percorsi/programmi), dotate di responsabilita' e autonomie            
tecnico-professionali e organizzative gestionali, cosi' come                    
descritte nel Piano sanitario regionale in riferimento alle aree di             
competenza e responsabilita' e nella descrizione delle articolazioni            
operative delle aziende, nonche' come definite nell'atto aziendale              
adottato dal Direttore generale in esecuzione delle disposizioni di             
cui al DLgs 229/99, art. 3, comma 1 bis nonche' art. 4, L.R. 19/94              
(cosi' come modificata dalla L.R. 11/00);                                       
considerato che in analogia a quanto descritto per strutture                    
pubbliche al capoverso precedente, possa ritenersi che per le                   
strutture private l'identificazione delle strutture avvenga a cura              
del soggetto titolare della legale rappresentanza;                              
precisato che ogni allegato costituisce parte integrante e                      
sostanziale della presente delibera, e in ciascuno sono ulteriormente           
illustrati i dettagli delle procedure tecniche cui attenersi;                   
considerato infine che le presenti disposizioni sono adottate in                
prima applicazione, per un periodo transitorio di un anno,                      
successivamente al quale potranno essere integrate e/o modificate;              
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995,            
dei pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi:                    
- dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri, dott. Sergio               
Venturi, in ordine alla regolarita' tecnica;                                    
- dal Direttore generale alla Sanita', dott. Franco Rossi, in ordine            
alla legittimita';                                                              
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare i requisiti generali necessari per l'accreditamento             
cosi' come descritti nel Manuale per l'accreditamento, Allegato 1,              
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,                    
costituito da: Parte 1 - Linee guida, criteri per la valutazione,               
volti ad agevolare la descrizione dell'adeguatezza della struttura,             
Parte 2 - Liste di verifica, requisiti, espressi sotto forma di                 
domanda che, indagando su specifici aspetti della gestione della                
struttura, dei processi erogativi e di supporto, producono il                   
giudizio di accreditabilita';                                                   
2) di approvare, per le tipologie sottoelencate, i requisiti                    
specifici necessari per l'accreditamento, che si aggiungono ai                  
requisiti generali di cui al punto precedente, parti integranti e               
sostanziali della presente deliberazione:                                       
- Requisiti specifici per l'accreditamento delle Strutture                      
cardiochirurgiche, Allegato 2;                                                  
- Requisiti specifici per l'accreditamento delle Strutture                      
cardiologiche con posti letto e degli Ambulatori cardiologici,                  
Allegato 3;                                                                     
- Requisiti specifici per l'accreditamento delle Unita' operative di            
Neurochirurgia, Allegato 4;                                                     
- Requisiti specifici per l'accreditamento delle Unita' operative di            
Neuroradiologia, Allegato 5;                                                    
- Requisiti specifici per l'accreditamento delle Unita' operative di            
Neurologia, Allegato 6;                                                         
- Requisiti specifici per l'accreditamento delle Strutture di                   
Medicina fisica e Riabilitazione, Allegato 7;                                   
3) di approvare il fac-simile di domanda Allegato 8, parte integrante           
e sostanziale della presente delibera, nonche' l'elenco della                   
documentazione che ad essa va allegata, precisando che tale                     
documentazione e' un primo elemento di analisi, ma che nel corso                
dell'istruttoria potra' essere richiesta e dovra' quindi essere                 
esibita anche ulteriore documentazione;                                         
4) di approvare il documento "Criteri e disposizioni generali per               
l'Agenzia sanitaria regionale", Allegato 9, parte integrante e                  
sostanziale della presente delibera, contenente le direttive generali           
cui dovra' attenersi l'Agenzia sanitaria regionale nella proposta               
all'Assessorato del "Regolamento per l'accreditamento", articolate              
nei seguenti argomenti: Procedura generale di verifica, Criteri di              
scelta dei valutatori e composizione dei team, Criteri di                       
valutazione;                                                                    
5) di stabilire che entro trenta giorni dalla pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente                  
provvedimento, il Direttore generale alla Sanita', su proposta della            
Agenzia sanitaria regionale, approvi con propria determinazione le              
regole operative come specificate in premessa, e che anche tale atto            
venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione                         
Emilia-Romagna.                                                                 
INDICE                                                                          
Allegato 1. Manuale per l'accreditamento 1.1 Linee guida 1.2 Liste di           
verifica Allegato 2. Requisiti specifici per l'accreditamento delle             
Strutture cardiochirurgiche Allegato 3. Requisiti specifici per                 
l'accreditamento delle Strutture cardiologiche con posti letto e                
degli Ambulatori cardiologici Allegato 4. Requisiti specifici per               
l'accreditamento delle Unita' operative di Neurochirurgia Allegato 5.           
Requisiti specifici per l'accreditamento delle Unita' operative di              
Neuroradiologia Allegato 6. Requisiti specifici per l'accreditamento            
delle Unita' operative di Neurologia Allegato 7. Requisiti specifici            
per l'accreditamento delle Strutture di Medicina fisica e                       
Riabilitazione Allegato 8. Fac-simile di domanda per l'accreditamento           
Allegato 9. Criteri e disposizioni generali per l'Agenzia sanitaria             
regionale 1. Procedura generale di verifica 2. Criteri di scelta dei            
valutatori e composizione dei team 3. Criteri di valutazione                    
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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