DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 594
Requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 502/92, cosi' come integrato e modificato dai successivi
DLgs 517/93 e DLgs 229/99, aventi ad oggetto il riordino della
disciplina in materia sanitaria, nonche' le norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, ed in particolare
gli artt. 8, comma 4; 8 bis, 8 ter, 8 quater;
- il DPR del 14/1/1997 recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,
in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private";
- la L.R. 34/98 avente ad oggetto "Norme in materia di autorizzazione
ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private . .
.";
- la propria delibera n. 125 dell'8 febbraio 1999, avente ad oggetto
"Primi provvedimenti applicativi della L.R. 34/98";
considerato che:
- per quanto riguarda l'autorizzazione delle strutture sanitarie, le
disposizioni contenute nella L.R. 34/98 e nella delibera 125/99,
appaiono pienamente compatibili con le disposizioni emanate dal DLgs
229/99;
- per quanto riguarda le innovazioni su questo tema introdotte dal
DLgs 229/99, esse riguardano:
- la definizione di ulteriori tipologie da autorizzare (studi medici)
e loro requisiti, che devono comunque essere preventivamente regolate
da una integrazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento del
14/1/1997 citato,
- l'attivazione di una ulteriore procedura concernente il rilascio
delle autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture, cui
verra' dedicato un apposito atto;
- per quanto riguarda l'accreditamento istituzionale delle strutture,
la L.R. 34/98 appare pienamente compatibile con quanto disciplinato
dal DLgs 229/99;
rimarcato infatti che:
- l'art. 8 quater del DLgs 502/92, introdotto dal DLgs 229/99 dispone
che "L'accreditamento istituzionale e' rilasciato . . . alle
strutture autorizzate . . .", cosi' come la L.R. 34/98 all'art. 2
afferma "Le strutture sanitarie . . . in possesso della
autorizzazione di cui all'art. 1 . . . debbono ottenere . . .
l'accreditamento secondo le modalita' stabilite dalla presente
legge.", e la deliberazione 125/99 ribadisce ". . . b.1)
accreditamento, subordinato al possesso della autorizzazione";
- il medesimo art. 8 quater afferma inoltre che "l'accreditamento . .
. e' rilasciato alle strutture . . . che ne facciano richiesta,
subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di
qualificazione . . .", cosi' come la L.R. 34/98, dispone che
l'accreditabilita' della struttura e' accertata attraverso la
verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento (combinato
disposto degli artt. 8 e 9);
tenuto presente che, ancorche' il DLgs 229/99 rimandi all'adozione di
uno specifico atto di indirizzo e coordinamento la definizione di
criteri generali uniformi cui attenersi, da parte delle Regioni,
nella definizione dei requisiti per l'accreditamento, nella
valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla
funzionalita' della programmazione regionale (art. 8 quater, comma
3), la descrizione dei criteri e principi nel cui rispetto deve
emanarsi lo stesso atto di indirizzo e coordinamento (art. 8 quater,
comma 4) e' dettagliata in modo tale da delineare gia' il complessivo
orientamento entro cui e' definito il percorso dell'accreditamento;
osservato che l'emanazione del citato atto di indirizzo e
coordinamento doveva avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore
del DLgs 229/99, e che tale periodo e' gia' trascorso;
osservato inoltre che la L.R. 34/98 prevedeva una serie di scadenze
per l'emanazione dei provvedimenti attuativi, e che dall'emanazione
della delibera 125/99 e' stato possibile per le nuove strutture, in
regola con i requisiti, ricevere l'atto di autorizzazione ma non
accedere, per mancanza di procedure, all'accreditamento;
ritenuto che sia pertanto indispensabile procedere, nel rispetto dei
criteri e principi contenuti al comma 4 dell'art. 8 quater del DLgs
502/92, introdotto dal DLgs 229/99, all'emanazione dei provvedimenti
esecutivi della L.R. 34/98, per quanto riguarda le procedure per
l'accreditamento, rimandando ad integrazioni e modifiche al presente
provvedimento gli eventuali aggiustamenti che dovessero rendersi
necessari in conseguenza dell'emanazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento;
valutata percio' l'opportunita', in analogia a quanto la
deliberazione 125/99 ha realizzato rispetto alle tematiche relative
all'autorizzazione, che la presente deliberazione tratti
compiutamente le tematiche dell'accreditamento delle strutture
sanitarie, per i seguenti aspetti:
a) definizione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento (art. 8,
L.R. 34/98, comma 1),
b) modalita' di presentazione della domanda (art. 8, L.R. 34/98,
comma 2),
c) modalita' di verifica dei requisiti, ovvero aspetti relativi alla
attivita' istruttoria svolta dalla Agenzia sanitaria regionale (art.
9, comma 2), rimandando la trattazione di altri temi a successivi e
specifici atti;
considerato che, per le motivazioni gia' esplicitate,
l'accreditamento non puo' prescindere dal possesso dei requisiti per
l'autorizzazione, poiche' i requisiti ulteriori non sono parte a se'
stante del sistema organizzativo della struttura, quanto di
approfondimento delle caratteristiche qualitative della stessa;
considerato che il possesso dei requisiti deve essere verificato
adottando idonei criteri di valutazione, piu' complessivi ed
approfonditi rispetto a quelli utilizzati per le verifiche necessarie
al rilascio della autorizzazione, e che tali criteri sono emanati in
riferimento alle attuali metodologie valutative;
considerato che, al fine di rendere pienamente trasparente il
processo di verifica dei requisiti, dovra' essere adottato
dall'Assessorato alla Sanita', su proposta dell'Agenzia sanitaria
regionale, incaricata dell'istruttoria ai sensi del comma 1, art. 9,
L.R. 34/98, apposite regole operative, che garantiscano, tra l'altro,
la terzieta'/indipendenza/autonomia del parere espresso, sia
attraverso l'individuazione di una distinzione della attivita' di
verifica rispetto alle altre attivita' di competenza della medesima
Agenzia, sia mediante l'individuazione dei soggetti idonei per
adeguate competenze e conoscenze a svolgere tale attivita';
dato atto che il presente provvedimento deve garantire il corretto
riferimento alla legge regionale ed al Piano sanitario regionale e
considerato che l'ambito nel quale puo' essere svolta efficacemente
l'attivita' di verifica dei requisiti e' quello per strutture
organizzativo-funzionali (dipartimenti/strutture
complesse/percorsi/programmi), dotate di responsabilita' e autonomie
tecnico-professionali e organizzative gestionali, cosi' come
descritte nel Piano sanitario regionale in riferimento alle aree di
competenza e responsabilita' e nella descrizione delle articolazioni
operative delle aziende, nonche' come definite nell'atto aziendale
adottato dal Direttore generale in esecuzione delle disposizioni di
cui al DLgs 229/99, art. 3, comma 1 bis nonche' art. 4, L.R. 19/94
(cosi' come modificata dalla L.R. 11/00);
considerato che in analogia a quanto descritto per strutture
pubbliche al capoverso precedente, possa ritenersi che per le
strutture private l'identificazione delle strutture avvenga a cura
del soggetto titolare della legale rappresentanza;
precisato che ogni allegato costituisce parte integrante e
sostanziale della presente delibera, e in ciascuno sono ulteriormente
illustrati i dettagli delle procedure tecniche cui attenersi;
considerato infine che le presenti disposizioni sono adottate in
prima applicazione, per un periodo transitorio di un anno,
successivamente al quale potranno essere integrate e/o modificate;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995,
dei pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi:
- dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri, dott. Sergio
Venturi, in ordine alla regolarita' tecnica;
- dal Direttore generale alla Sanita', dott. Franco Rossi, in ordine
alla legittimita';
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare i requisiti generali necessari per l'accreditamento
cosi' come descritti nel Manuale per l'accreditamento, Allegato 1,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
costituito da: Parte 1 - Linee guida, criteri per la valutazione,
volti ad agevolare la descrizione dell'adeguatezza della struttura,
Parte 2 - Liste di verifica, requisiti, espressi sotto forma di
domanda che, indagando su specifici aspetti della gestione della
struttura, dei processi erogativi e di supporto, producono il
giudizio di accreditabilita';
2) di approvare, per le tipologie sottoelencate, i requisiti
specifici necessari per l'accreditamento, che si aggiungono ai
requisiti generali di cui al punto precedente, parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione:
- Requisiti specifici per l'accreditamento delle Strutture
cardiochirurgiche, Allegato 2;
- Requisiti specifici per l'accreditamento delle Strutture
cardiologiche con posti letto e degli Ambulatori cardiologici,
Allegato 3;
- Requisiti specifici per l'accreditamento delle Unita' operative di
Neurochirurgia, Allegato 4;
- Requisiti specifici per l'accreditamento delle Unita' operative di
Neuroradiologia, Allegato 5;
- Requisiti specifici per l'accreditamento delle Unita' operative di
Neurologia, Allegato 6;
- Requisiti specifici per l'accreditamento delle Strutture di
Medicina fisica e Riabilitazione, Allegato 7;
3) di approvare il fac-simile di domanda Allegato 8, parte integrante
e sostanziale della presente delibera, nonche' l'elenco della
documentazione che ad essa va allegata, precisando che tale
documentazione e' un primo elemento di analisi, ma che nel corso
dell'istruttoria potra' essere richiesta e dovra' quindi essere
esibita anche ulteriore documentazione;
4) di approvare il documento "Criteri e disposizioni generali per
l'Agenzia sanitaria regionale", Allegato 9, parte integrante e
sostanziale della presente delibera, contenente le direttive generali
cui dovra' attenersi l'Agenzia sanitaria regionale nella proposta
all'Assessorato del "Regolamento per l'accreditamento", articolate
nei seguenti argomenti: Procedura generale di verifica, Criteri di
scelta dei valutatori e composizione dei team, Criteri di
valutazione;
5) di stabilire che entro trenta giorni dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente
provvedimento, il Direttore generale alla Sanita', su proposta della
Agenzia sanitaria regionale, approvi con propria determinazione le
regole operative come specificate in premessa, e che anche tale atto
venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
INDICE
Allegato 1. Manuale per l'accreditamento 1.1 Linee guida 1.2 Liste di
verifica Allegato 2. Requisiti specifici per l'accreditamento delle
Strutture cardiochirurgiche Allegato 3. Requisiti specifici per
l'accreditamento delle Strutture cardiologiche con posti letto e
degli Ambulatori cardiologici Allegato 4. Requisiti specifici per
l'accreditamento delle Unita' operative di Neurochirurgia Allegato 5.
Requisiti specifici per l'accreditamento delle Unita' operative di
Neuroradiologia Allegato 6. Requisiti specifici per l'accreditamento
delle Unita' operative di Neurologia Allegato 7. Requisiti specifici
per l'accreditamento delle Strutture di Medicina fisica e
Riabilitazione Allegato 8. Fac-simile di domanda per l'accreditamento
Allegato 9. Criteri e disposizioni generali per l'Agenzia sanitaria
regionale 1. Procedura generale di verifica 2. Criteri di scelta dei
valutatori e composizione dei team 3. Criteri di valutazione
(segue allegato fotografato)