REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 319

Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la propria deliberazione n. 732 del 18/5/1999, modificata            
con successiva deliberazione n. 1439 del 30/7/1999, con la quale si             
e' provveduto alla revisione delle tariffe di assistenza ospedaliera            
in strutture pubbliche e private accreditate della regione                      
Emilia-Romagna da valere nell'anno 1999;                                        
tenuto presente che ai sensi dell'art. 8 sexies del DLgs  n.502 del             
30/12/1992 cosi' come modificato dal DLgs n. 229 del 19/6/1999 di               
riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1              
della Legge 23/10/1992, n. 421:                                                 
a) la remunerazione delle attivita' assistenziali, limitatamente agli           
episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di                
degenza ordinaria e di day-hospital, e' determinata in base a tariffe           
predefinite (comma 4);                                                          
b) i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali           
e per la determinazione della loro remunerazione massima sono                   
stabiliti con apposito decreto del Ministro della Sanita', sentita              
l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, d'intesa con la                     
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le              
Province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi              
unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando               
appropriato, del volume dell'attivita' svolta (comma 2);                        
c) il Ministero della Sanita', sentita l'Agenzia per i Servizi                  
sanitari regionali, d'intesa sempre con la Conferenza permanente, con           
apposito decreto individua i sistemi di classificazione che                     
definiscono l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare,                
determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture                    
accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote                 
standard di costi generali calcolati su un campione rappresentativo             
di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri           
di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza, e                     
stabilisce i criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il           
proprio sistema tariffario articolando tali tariffe per classi di               
strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di                    
attivita', verificati in sede di accreditamento delle strutture                 
stesse (comma 5);                                                               
d) con la stessa procedura di cui alla lettera precedente sono                  
effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione           
delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo             
conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di                    
assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione               
tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei               
principali fattori produttivi (comma 6);                                        
e) sempre il Ministero della Sanita', d'intesa con la Conferenza                
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province                
autonome, sentita l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, con               
apposito decreto definisce i criteri generali per la compensazione              
dell'assistenza prestata ai cittadini in regioni diverse da quelle di           
residenza (comma 8);                                                            
ritenuto, nelle more della emanazione dei provvedimenti ministeriali            
di cui al richiamato art. 8 sexies del DLgs n. 502 del 30/12/1992               
cosi' come modificato dal DLgs n. 229 del 19/6/1999, di rideterminare           
le tariffe massime per le prestazioni di assistenza ospedaliera in              
strutture pubbliche e private accreditate della regione                         
Emilia-Romagna da valere per l'anno 2000, sulla base dei criteri                
generali gia' individuati nella deliberazione n. 732 del 18/5/1999,             
cosi' come modificata dalla deliberazione n. 1439 del 30/7/1999, e              
tenuto presente l'impatto sui costi sostenuti dalle Aziende sanitarie           
per i maggiori oneri conseguenti all'applicazione dei contratti                 
collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente, nonche'             
per l'adeguamento delle strutture ospedaliere agli obblighi di legge;           
valutato opportuno ricercare una semplificazione della                          
classificazione ai fini tariffari degli stabilimenti ospedalieri                
della regione, resa possibile dall'introduzione dei criteri per                 
l'autorizzazione e l'accreditamento temporaneo, al fine anche di                
definire una migliore corrispondenza tra costi e tariffe, rispetto              
alla precedente classificazione in tre classi;                                  
visto il documento predisposto dall'Agenzia sanitaria regionale per             
la classificazione delle strutture ospedaliere della regione                    
Emilia-Romagna in due classi di ospedali secondo criteri ben                    
individuati che questa Giunta condivide ai fini della determinazione            
delle tariffe massime dei ricoveri ospedalieri;                                 
tenuto presente che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo              
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella              
seduta del 5/8/1999, per le prestazioni ospedaliere oggetto di                  
mobilita' interregionale, ha individuato la tariffa unica da valere             
su tutto il territorio nazionale, riconducibile alla tariffa prevista           
dal DM 30/6/1997;                                                               
ritenuto, nelle more del perfezionamento degli atti ufficiali in                
materia di tariffe ospedaliere oggetto di mobilita' extraregionale, e           
fatta salva ogni successiva diversa decisione della Conferenza                  
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province                
autonome, di applicare la tariffa unica nazionale di cui allo stesso            
DM 30/6/1997 per tutte le prestazioni ospedaliere, fatta eccezione              
per le prestazioni relative ai DRGs nn. 104, 105, 110, 209, 481 e 483           
per i quali si ritiene di individuare un diverso valore soglia e                
tariffa, come da Allegato n. 9 costituente parte integrante del                 
presente atto, da valere per gli anni 1999 e 2000;                              
valutato, pertanto, di determinare come segue il valore massimo del             
punto DRG per ciascuna delle due classi di ospedali delineate,                  
nonche' le tariffe massime relativamente ai ricoveri di cittadini               
residenti nella regione Emilia-Romagna:                                         
ospedali di fascia A  Lire 5.150.000 pari a Euro 2.659,75                       
ospedali di fascia B  Lire 4.700.000 pari a Euro 2.427,35                       
A) Regime ordinario                                                             
A.1) per i ricoveri con durata di degenza superiore ad 1 giorno                 
tariffe massime per DRG di alta complessita'                                    
(come da Allegato n. 2):                                                        
ospedali di fascia A - Tariffa DRG specifica                                    
ospedali di fascia B - Valore del punto DRG per peso DRG                        
tariffe massime per DRG di non alta complessita'                                
(come da Allegato n. 3):                                                        
ospedali di fascia A - Valore del punto DRG per peso DRG                        
ospedali di fascia B - Valore del punto DRG per peso DRG                        
A.1.1) per i seguenti DRG la tariffa massima di cui sopra deve essere           
abbattuta del 50%:                                                              
006 C- Decompressione del tunnel carpale                                        
039 C- Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia                       
119 C- Legatura e stripping di vene                                             
270 C- Altri interventi pelle, sottocute e mammella no CC                       
342 C- Circoncisione eta' >>17                                                  
343 C- Circoncisione eta' R6 = Dilatazione e raschiamento,                      
conizzazione eccetto per neoplasia maligna                                      
A.2) per i ricoveri di 1 giorno                                                 
tariffe massime (come da Allegati n. 2 e n. 3):                                 
DRG medici - Lire 234.000 pari a Euro 120,85                                    
DRG chirurgici o non medici - 80% della tariffa massima prevista per            
i ricoveri in ordinario di piu' giorni                                          
A.2.1) per i ricoveri di 1 giorno attribuiti ai seguenti DRG:                   
124 M- Malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e              
diagnosi complicata                                                             
125 M- Malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e              
senza diagnosi complicata                                                       
373 M- Parto vaginale no CC                                                     
323 M- Calcolosi urinaria con CC e/o litotrissia mediante ultrasuoni            
per quest'ultimo nei soli casi nei quali sia riportato il codice di             
procedura 98.51: 80% della tariffa massima prevista per i ricoveri in           
ordinario di piu' giorni                                                        
A.2.2) per i DRG di cui al punto A.1.1) la tariffa massima per i                
ricoveri di un giorno e' la medesima prevista allo stesso punto                 
A.1.1).                                                                         
A.3) ricoveri che prevedono l'impianto di determinate tipologie di              
protesi                                                                         
tariffe massime, negli importi di cui ai precedenti punti A.1) e A.2)           
incrementate degli importi di cui all'Allegato n. 5 solamente per le            
strutture e con i vincoli ivi specificati.                                      
B) Regime di day hospital                                                       
tariffe massime (come da Allegato n. 4):                                        
B.1) per DRG chirurgici o non medici: 80% della tariffa massima                 
prevista per i ricoveri ordinari con durata della degenza superiore a           
un giorno;                                                                      
B.2) per DRG medici                                                             
con 1, 2, 3 accessi - tariffa forfettaria di Lire 234.000 pari a Euro           
120,85                                                                          
con piu' di 3 accessi - 80% della tariffa massima prevista per i                
ricoveri in ordinario di piu' giorni                                            
B.2.1) per i casi attribuiti ai seguenti DRGs:                                  
409 M- Radioterapia                                                             
410 M- Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia            
acuta                                                                           
492 M- Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia: -             
casi con un solo accesso: tariffa forfettaria omnicomprensiva di Lire           
234.000 pari a Euro 120,85 - casi con accessi compresi fra 2 e 7: 80%           
della tariffa massima prevista per i ricoveri in ordinario di piu'              
giorni - casi con piu' di 7 accessi: 100% della tariffa massima                 
prevista per i ricoveri in ordinario di piu' giorni                             
B.2.2) per i casi attribuiti ai seguenti DRGs: 065M, 134M, 183M,                
294M, 321M, 326M, 332M, 369M, 467M, indipendentemente dal numero di             
accessi: tariffa forfettaria omnicomprensiva di Lire 200.000 pari a             
Euro 103,29                                                                     
B.2.3) per i casi attribuiti ai seguenti DRGs indipendentemente dal             
numero di accessi:                                                              
124 M- Malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e              
diagnosi complicata                                                             
125 M- Malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e              
senza diagnosi complicata                                                       
323 M- Calcolosi urinaria con CC e/o litotrissia mediante ultrasuoni            
per quest'ultimo nei soli casi nei quali sia riportato il codice di             
procedura 98.51: 80% della tariffa massima prevista per i ricoveri in           
ordinario di piu' giorni                                                        
C) Neonato sano dimesso dal nido                                                
C.1) Per i neonati presso la stessa struttura e ospitati e dimessi              
dal nido (codice 31), indipendentemente dall'attribuzione al DRG:               
tariffa massima Lire 600.000 pari a Euro 309,87                                 
C.2) Nessuna tariffa per il neonato ospitato al nido alla nascita e             
dimesso dal nido perche' trasferito ad altro Presidio entro 0/1                 
giorno dalla nascita.                                                           
C.3) Nessuna tariffa per il neonato ospitato al nido, di una                    
struttura diversa da quella presso la quale e' nato o della stessa              
struttura ma in una fase successiva alla dimissione, per mantenerlo             
vicino alla madre che sia stata trasferita ad una struttura diversa             
rispetto a quella nella quale ha avuto luogo il parto o sia stata               
nuovamente ricoverata presso la stessa struttura in una fase                    
successiva.                                                                     
D) Per i DRG 232, 370, 371, 372, 373, 374 e 375 si applicano i pesi             
cosi' come rideterminati dalla deliberazione della Giunta regionale             
n. 1159 del 20 luglio 1998, come da Allegato n. 3 al presente                   
provvedimento.                                                                  
E) Ricoveri in regime ordinario con durata di degenza superiore ai              
valori soglia                                                                   
La relativa remunerazione complessiva massima e' ricavata dalla somma           
fra la tariffa DRG specifica ed il prodotto fra le giornate di                  
degenza oltre il valore soglia e la tariffa "pro die" DRG specifica             
(Allegati n. 2 e n. 3).                                                         
F) Ricoveri in regime ordinario di 1 giornata per pazienti trasferiti           
ad altro istituto o deceduti                                                    
La remunerazione da corrispondere e' pari a due volte la tariffa DRG            
specifica riportata nella colonna (trasferito/deceduto 1g).                     
G) Assistenza psichiatrica relativamente a ricoveri in reparti di               
diagnosi e cura di ospedali per acuti e case di cura accreditate                
Ospedali pubblici:                                                              
- tariffa pro die per ricoveri ordinari: Lire 370.000 pari a Euro               
191,09                                                                          
- tariffa per accesso ricoveri in day-hospital: 80% della tariffa per           
ricoveri ordinari                                                               
Case di cura psichiatriche:                                                     
- tariffa pro die per ricoveri ordinari: Lire 267.000 pari a Euro               
137,89                                                                          
- tariffa per accesso ricoveri in day-hospital: 80% della tariffa per           
ricoveri ordinari (abbattimento del 40% sulle giornate eccedenti il             
sessantesimo giorno di ricovero in relazione a quanto stabilito                 
nell'accordo di settore sulla psichiatria recepito con deliberazione            
di Giunta regionale 405/98)                                                     
H) Ricoveri in reparti di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie             
(codici 28, 56, 60, 75)                                                         
Tariffe massime come da Allegato n. 6. Per i ricoveri ordinari di               
pazienti transitati o dimessi da reparti di riabilitazione o                    
lungodegenza post acuzie, la remunerazione massima complessiva e'               
ricavata dalla somma fra la tariffa DRG specifica relativa ad una               
eventuale fase del ricovero trascorsa in un reparto diverso da quelli           
di cui ai codici di disciplina 28-56-60-75 e il prodotto fra il                 
numero delle giornate trascorse in reparti di cui ai codici di                  
disciplina 28-56-60-75 e la valorizzazione pro die specifica per tipo           
di reparto ed MDC, ovvero DRG, come specificato nell'Allegato n. 6;             
l'Allegato n. 6 riporta inoltre i valori soglia in giorni della                 
durata di degenza, oltre i quali deve essere praticato un                       
abbattimento del 40% della tariffa giornaliera fino ad un limite                
minimo di valorizzazione della giornata di degenza stessa di Lire               
214.000 pari a Euro 110,52.                                                     
Per i ricoveri in day-hospital la remunerazione massima complessiva             
deriva dal prodotto del numero degli accessi per la tariffa pro die             
specifica per disciplina, MDC ovvero DRG, e tipo di day-hospital                
(cicli fino a 3 accessi ovvero cicli di almeno 4 accessi) riportata             
in Allegato n. 6.                                                               
Le tariffe succitate valgono anche per le strutture di riabilitazione           
ex articolo 26 per la attivita' svolta all'interno dei piani                    
aziendali per l'attuazione della rete integrata socio-sanitaria                 
destinata alla riabilitazione e alla lungodegenza post                          
acuzie-riabilitazione estensiva previsti dall'emanando piano delle              
attivita' di riabilitazione nella regione Emilia-Romagna.                       
I) Prelievi di organi e trapianti                                               
Tariffe massime di cui all'Allegato n. 7.                                       
L) Ricoveri ripetuti                                                            
Per i ricoveri ordinari successivi di uno stesso paziente, dimesso da           
Unita' operative per acuti, di durata superiore a un giorno,                    
effettuati entro 30 giorni dal primo ricovero nello stesso Presidio e           
classificati nella stessa categoria di diagnosi principale (MDC), le            
tariffe sono ridotte come di seguito specificato:                               
L.1) intervallo temporale 2-7 giorni: re-ricoveri con stessa MDC                
avvenuti nello stesso Presidio con finestra temporale 2-7 giorni,               
escluse le riammissioni nella giornata di lunedi' dei pazienti                  
dimessi il venerdi' o il sabato della settimana precedente e le                 
riammissioni nella giornata di domenica dei pazienti dimessi il                 
venerdi' della settimana precedente, abbattimento del 50% della                 
corrispondente tariffa;                                                         
L.2) intervallo temporale 8-30 giorni - abbattimento tariffario del             
20% della corrispondente tariffa; tali abbattimenti tengono conto dei           
ridotti costi per procedure diagnostiche in pazienti gia' noti                  
clinicamente ed hanno l'obiettivo di disincentivare comportamenti               
opportunistici di artificioso frazionamento degli episodi di                    
ricovero;                                                                       
L.3) i ricoveri ripetuti con intervallo temporale 0-1, avvenuti nello           
stesso Presidio, comprese le riammissioni nella giornata di lunedi'             
dei pazienti dimessi il venerdi' o il sabato della settimana                    
precedente e le riammissioni nella giornata di domenica dei pazienti            
dimessi il venerdi' della settimana precedente, non sono ricompresi             
fra quelli oggetto di abbattimenti tariffari in quanto essi sono                
oggetto di controllo obbligatorio interno, finalizzato ad evidenziare           
i casi nei quali si sia verificata una frammentazione dell'episodio             
di ricovero, per i quali l'importo relativo ad uno dei due episodi              
deve essere annullato;                                                          
L.4) fatti salvi i casi in cui, a seguito di attivita' di controllo             
interna o esterna i singoli episodi di ricovero ripetuto si                     
dimostrino essere legati a fenomeni di frammentazione o siano                   
ricoveri attribuiti a DRG di tipo medico aventi natura di ricovero              
per accertamenti preoperatori, vengono esclusi dagli abbattimenti di            
cui ai punti L.1) e L.2) le seguenti categorie di ricoveri: -                   
ricoveri di pazienti neoplastici (diagnosi principale codificata con            
i codici compresi fra il codice 140.0 e il codice 208.91 o compresi             
fra il codice 230.0 e il codice 239.9 o codificate con i codici V58.0           
o V58.1) - ricoveri attribuiti ai DRG 488, 489 o 490 - casi in cui il           
ricovero successivo sia stato attribuito ad un DRG di tipo chirurgico           
avente peso relativo superiore o uguale a 1,9 (vedi colonna "peso"              
Allegati n. 2 e n. 3).                                                          
M) DRG oggetto di accordo con medici di Medicina generale                       
Con riferimento ai 27 DRG oggetto di accordo vengono riconfermati con           
effetto sull'intera annualita', gli obbiettivi di riduzione                     
concordata della produzione di seguito riportati:                               
Piacenza  casi ricoverati nel 1998  ridotti del 14,2%                           
Parma  casi ricoverati nel 1998  ridotti del  5,9%                              
Reggio Emilia  casi ricoverati nel 1998                                         
Modena  casi ricoverati nel 1998  ridotti del  7,9%                             
Bologna Sud  casi ricoverati nel 1998  ridotti del 19,0%                        
Imola  casi ricoverati nel 1998  ridotti del 22,6%                              
Bologna Nord  casi ricoverati nel 1998  ridotti del  2,9%                       
Bologna Citta'  casi ricoverati nel 1998  ridotti del 20,5%                     
Ferrara  casi ricoverati nel 1998  ridotti del  2,7%                            
Ravenna  casi ricoverati nel 1998  ridotti del 14,2%                            
Forli'  casi ricoverati nel 1998  ridotti del 32,7%                             
Cesena  casi ricoverati nel 1998  ridotti del 29,3%                             
Rimini  casi ricoverati nel 1998  ridotti del 21,0%                             
Vengono confermati gli effetti tariffari di cui alla delibera di                
Giunta regionale 732/99, cosi' come modificati alla delibera di                 
Giunta regionale 1439/99.                                                       
N) Arrotondamenti                                                               
Tutti gli importi che si originano a seguito degli abbattimenti di              
cui ai punti precedenti devono essere arrotondati al migliaio                   
seguendo le regole degli arrotondamenti aritmetici (arrotondamento al           
migliaio superiore per centinaia uguali o superiori a 5, idem per le            
decine);                                                                        
considerato che, come previsto anche dalla circolare del Ministero              
della Sanita' di prot. n. 100/SCPS/16678 dell'11 novembre 1996,                 
spetta alla Regione e alle Aziende Unita' sanitarie locali acquirenti           
predisporre gli appropriati sistemi di controllo esterno                        
relativamente al comportamento degli erogatori pubblici e privati ed            
alla corretta osservanza delle regole degli scambi, ivi compresa la             
garanzia di adeguati livelli di qualita' di assistenza erogata, oltre           
che il controllo interno da parte dei singoli erogatori;                        
dato atto che presso la Direzione generale Sanita' e' funzionante il            
gruppo di lavoro costituito con determinazione n. 4678 del 7/5/1998 a           
norma dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 18 agosto 1984 e successive             
modificazioni per le funzioni di controllo sui dati delle schede                
nosologiche individuali e sulla mobilita' sanitaria;                            
ritenuto che i controlli sui comportamenti dei produttori pubblici e            
privati dovranno effettuarsi secondo i principi sviluppati dal gruppo           
di lavoro di cui sopra e contenuti nell'Allegato n. 8;                          
ritenuto inoltre di specificare che l'attivita' di controllo esterno            
regionale e locale potra' tradursi anche nella modifica degli effetti           
economici dei ricoveri oggetto dei controlli fino all'eventuale                 
azzeramento degli effetti stessi;                                               
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995,            
dei pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi:                    
- dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri, dott. Sergio               
Venturi, in ordine alla regolarita' tecnica;                                    
- dal Direttore generale alla Sanita', dott. Franco Rossi, in ordine            
alla legittimita';                                                              
acquisito il parere della Commissione consiliare Sicurezza sociale              
espresso nella seduta del 17 febbraio 2000;                                     
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare per l'anno 2000 la classificazione in fascia A e B              
degli stabilimenti ospedalieri e delle Case di cura provvisoriamente            
accreditate della regione Emilia-Romagna, come da tabelle di cui                
all'Allegato n. 1 che forma parte integrante del presente                       
provvedimento;                                                                  
2) di determinare - fatta salva ogni successiva diversa decisione               
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e           
le Province autonome - l'applicazione, per gli anni 1999 e 2000, ai             
ricoveri oggetto di mobilita' extraregionale la tariffa unica                   
nazionale di cui al DM 30/6/1997 prevista per tutte le prestazioni              
ospedaliere, fatte salve per le prestazioni relative ai DRG di cui in           
Allegato n. 9, parte integrante del presente provvedimento, per i               
quali viene individuato un diverso valore soglia e relativa tariffa;            
3) di determinare per l'anno 2000 le tariffe massime per le                     
prestazioni ospedaliere di ricovero per acuti di cittadini residenti            
in regione Emilia-Romagna riferite a ciascuna fascia di                         
classificazione degli stabilimenti ospedalieri, fasce individuate               
come da Allegato n. 1, quali risultano dagli Allegati contraddistinti           
dai numeri 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 6, 6bis e 7 pure essi parte            
integrante del presente provvedimento, concernenti:                             
- l'Allegato n. 2, le tariffe in Lire relative ai DRGs di alta                  
complessita';                                                                   
- l'Allegato n. 2bis, le tariffe in Euro relative ai DRGs di alta               
complessita';                                                                   
- l'Allegato n. 3, le tariffe in Lire dei DRGs non di alta                      
complessita';                                                                   
- l'Allegato n. 3bis, le tariffe in Euro dei DRGs non di alta                   
complessita';                                                                   
- l'Allegato n. 4, le tariffe in Lire relative ai ricoveri in regime            
di day-hospital;                                                                
- l'Allegato n. 4bis, le tariffe in Euro relative ai ricoveri in                
regime di day-hospital;                                                         
- l'Allegato n. 5, gli importi, le modalita' di codifica e i centri             
che possono beneficiare della remunerazione aggiuntiva per gli                  
impianti di determinate protesi;                                                
- l'Allegato n. 6, le tariffe in Lire relative alla attivita' di                
riabilitazione intensiva e di lungodegenza post-acuzie;                         
- l'Allegato n. 6bis, le tariffe in Euro relative alla attivita' di             
riabilitazione intensiva e di lungodegenza post acuzie;                         
- l'Allegato n. 7, le tariffe relative ai prelievi, ai trapianti e al           
trasporto degli organi prelevati da cadavere e conseguenti modalita'            
di addebito;                                                                    
4) di prevedere gli abbattimenti tariffari per i ricoveri ripetuti              
relativamente ai cittadini residenti in Emilia-Romagna cosi' come               
esplicitato al punto L delle premesse;                                          
5) di stabilire che le tariffe cosi' come determinate al precedente             
punto 3) devono intendersi comprensive dei pasti consumati                      
dall'accompagnatore del minore degli anni 12 o del soggetto portatore           
di handicap ai sensi della Legge 104/92;                                        
6) di fissare, con le precisazioni di cui in premessa, in Lire                  
600.000, pari ad Euro 309,87 la tariffa massima per il neonato sano             
ospitato e dimesso dal nido, per il quale deve essere                           
obbligatoriamente compilata la scheda di dimissione;                            
7) di fissare in Lire 370.000 pro die, pari ad Euro 180,76, la                  
tariffa per l'assistenza psichiatrica, relativamente a ricoveri                 
ordinari in reparti di diagnosi e cura di stabilimenti ospedalieri              
pubblici per acuti, e di fissare per le case di cura psichiatriche le           
relative tariffe giornaliere in Lire 267.000, pari ad Euro 137,89.              
Per i ricoveri in day-hospital la tariffa per ogni accesso e' fissata           
all'80% di quella prevista per i ricoveri ordinari;                             
8) di confermare per i 27 DRG proposti per gli accordi con i medici             
di Medicina generale gli abbattimenti e gli obiettivi di cui alla               
delibera di Giunta regionale 732/99, cosi' come modificata dalla                
delibera di Giunta regionale 1439/99;                                           
9) di stabilire che le tariffe cosi' come sopra determinate e                   
fissate, trovino applicazione con gli ammessi dall'1 gennaio 2000;              
10) di dare atto che le tariffe stesse sono da considerarsi come                
valori massimi di riferimento e, come tali, soggette a negoziazione             
fra soggetto produttore e Azienda Unita' sanitaria locale                       
territoriale di competenza;                                                     
11) di prevedere che gli incrementi tariffari contenuti nel presente            
provvedimento e relativi in particolare al valore del punto DRG, ai             
ricoveri durante i quali siano state impiantate le protesi di cui al            
punto A.3) delle premesse, alla attivita' dei reparti di                        
riabilitazione e lungodegenza post-acuzie, siano riconosciuti solo              
nei casi in cui si sia provveduto alla contrattazione richiamata in             
premessa;                                                                       
12) di disporre sulla base della normativa nazionale di riferimento e           
della presente deliberazione, che i contenuti della presente sono da            
ritenersi validi per tutti i produttori pubblici e privati                      
accreditati per l'anno 2000, anche in relazione a quanto                        
espressamente previsto dagli accordi contrattuali di cui alle                   
deliberazioni 1384/99 e 2439/99;                                                
13) di confermare la tariffa di Lire 42.592.000, pari a Euro                    
21.996,93, per il DRG 458C (ustioni non estese con trapianto di                 
pelle) limitatamente all'attivita' dei Centri grandi ustionati                  
(codice disciplina 47);                                                         
14) di stabilire altresi' che le Aziende sanitarie debbano sviluppare           
sistemi di controllo dei volumi di produzione e dei costi, al fine di           
perseguire il contenimento della spesa sanitaria per i ricoveri                 
ospedalieri e l'equilibrio economico di gestione;                               
15) di dare atto che la Regione esercitera' le funzioni di controllo            
sulla base dei criteri definiti come dall'Allegato n. 8 che forma               
parte integrante del presente provvedimento;                                    
16) di rinviare a successiva separata determinazione i provvedimenti            
di competenza in applicazione delle disposizioni di cui al DLgs 29              
aprile 1998, n. 124, concernente la ridefinizione del sistema di                
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime                
delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50 della Legge 27                  
dicembre 1997, n. 449;                                                          
17) di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli                  
allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                
Indice degli Allegati                                                           
1 Classificazione degli stabilimenti ospedalieri                                
2 Tariffe in Lire per ricoveri ordinari di DRG ad alta complessita'             
2 bis Tariffe in Euro per ricoveri ordinari di DRG ad alta                      
complessita'                                                                    
3 Tariffe in Lire per ricoveri ordinari di DRG a non alta                       
complessita'                                                                    
3 bis Tariffe in Euro per ricoveri ordinari di DRG a non alta                   
complessita'                                                                    
4 Tariffe in Lire per ricoveri in day hospital                                  
4 bis Tariffe in Euro per ricoveri in day hospital                              
5 Importi aggiuntivi per attivita' protesica (valori espressi in Lire           
ed in Euro)                                                                     
6 Tariffe in Lire per attivita' di lungodegenza e riabilitazione                
6 bis Tariffe in Euro per attivita' riabilitativa                               
7 Tariffe per attivita' di prelievo e trapianto da cadavere (valori             
espressi in Lire ed in Euro)                                                    
8 Modalita' di esecuzione dei controlli interni ed esterni locali               
sulla attivita' di ricovero                                                     
9 Mobilita' interregionale - Tariffe applicabili ai DRG nn. 104, 105,           
110, 209, 481, 483 e protesi cocleare (valori espressi in Lire ed in            
Euro)                                                                           
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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