DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 319
Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la propria deliberazione n. 732 del 18/5/1999, modificata
con successiva deliberazione n. 1439 del 30/7/1999, con la quale si
e' provveduto alla revisione delle tariffe di assistenza ospedaliera
in strutture pubbliche e private accreditate della regione
Emilia-Romagna da valere nell'anno 1999;
tenuto presente che ai sensi dell'art. 8 sexies del DLgs n.502 del
30/12/1992 cosi' come modificato dal DLgs n. 229 del 19/6/1999 di
riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1
della Legge 23/10/1992, n. 421:
a) la remunerazione delle attivita' assistenziali, limitatamente agli
episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di
degenza ordinaria e di day-hospital, e' determinata in base a tariffe
predefinite (comma 4);
b) i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali
e per la determinazione della loro remunerazione massima sono
stabiliti con apposito decreto del Ministro della Sanita', sentita
l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi
unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando
appropriato, del volume dell'attivita' svolta (comma 2);
c) il Ministero della Sanita', sentita l'Agenzia per i Servizi
sanitari regionali, d'intesa sempre con la Conferenza permanente, con
apposito decreto individua i sistemi di classificazione che
definiscono l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare,
determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture
accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote
standard di costi generali calcolati su un campione rappresentativo
di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri
di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza, e
stabilisce i criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il
proprio sistema tariffario articolando tali tariffe per classi di
strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di
attivita', verificati in sede di accreditamento delle strutture
stesse (comma 5);
d) con la stessa procedura di cui alla lettera precedente sono
effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione
delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo
conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di
assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione
tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei
principali fattori produttivi (comma 6);
e) sempre il Ministero della Sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, sentita l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, con
apposito decreto definisce i criteri generali per la compensazione
dell'assistenza prestata ai cittadini in regioni diverse da quelle di
residenza (comma 8);
ritenuto, nelle more della emanazione dei provvedimenti ministeriali
di cui al richiamato art. 8 sexies del DLgs n. 502 del 30/12/1992
cosi' come modificato dal DLgs n. 229 del 19/6/1999, di rideterminare
le tariffe massime per le prestazioni di assistenza ospedaliera in
strutture pubbliche e private accreditate della regione
Emilia-Romagna da valere per l'anno 2000, sulla base dei criteri
generali gia' individuati nella deliberazione n. 732 del 18/5/1999,
cosi' come modificata dalla deliberazione n. 1439 del 30/7/1999, e
tenuto presente l'impatto sui costi sostenuti dalle Aziende sanitarie
per i maggiori oneri conseguenti all'applicazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente, nonche'
per l'adeguamento delle strutture ospedaliere agli obblighi di legge;
valutato opportuno ricercare una semplificazione della
classificazione ai fini tariffari degli stabilimenti ospedalieri
della regione, resa possibile dall'introduzione dei criteri per
l'autorizzazione e l'accreditamento temporaneo, al fine anche di
definire una migliore corrispondenza tra costi e tariffe, rispetto
alla precedente classificazione in tre classi;
visto il documento predisposto dall'Agenzia sanitaria regionale per
la classificazione delle strutture ospedaliere della regione
Emilia-Romagna in due classi di ospedali secondo criteri ben
individuati che questa Giunta condivide ai fini della determinazione
delle tariffe massime dei ricoveri ospedalieri;
tenuto presente che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 5/8/1999, per le prestazioni ospedaliere oggetto di
mobilita' interregionale, ha individuato la tariffa unica da valere
su tutto il territorio nazionale, riconducibile alla tariffa prevista
dal DM 30/6/1997;
ritenuto, nelle more del perfezionamento degli atti ufficiali in
materia di tariffe ospedaliere oggetto di mobilita' extraregionale, e
fatta salva ogni successiva diversa decisione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, di applicare la tariffa unica nazionale di cui allo stesso
DM 30/6/1997 per tutte le prestazioni ospedaliere, fatta eccezione
per le prestazioni relative ai DRGs nn. 104, 105, 110, 209, 481 e 483
per i quali si ritiene di individuare un diverso valore soglia e
tariffa, come da Allegato n. 9 costituente parte integrante del
presente atto, da valere per gli anni 1999 e 2000;
valutato, pertanto, di determinare come segue il valore massimo del
punto DRG per ciascuna delle due classi di ospedali delineate,
nonche' le tariffe massime relativamente ai ricoveri di cittadini
residenti nella regione Emilia-Romagna:
ospedali di fascia A Lire 5.150.000 pari a Euro 2.659,75
ospedali di fascia B Lire 4.700.000 pari a Euro 2.427,35
A) Regime ordinario
A.1) per i ricoveri con durata di degenza superiore ad 1 giorno
tariffe massime per DRG di alta complessita'
(come da Allegato n. 2):
ospedali di fascia A - Tariffa DRG specifica
ospedali di fascia B - Valore del punto DRG per peso DRG
tariffe massime per DRG di non alta complessita'
(come da Allegato n. 3):
ospedali di fascia A - Valore del punto DRG per peso DRG
ospedali di fascia B - Valore del punto DRG per peso DRG
A.1.1) per i seguenti DRG la tariffa massima di cui sopra deve essere
abbattuta del 50%:
006 C- Decompressione del tunnel carpale
039 C- Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia
119 C- Legatura e stripping di vene
270 C- Altri interventi pelle, sottocute e mammella no CC
342 C- Circoncisione eta' >>17
343 C- Circoncisione eta' R6 = Dilatazione e raschiamento,
conizzazione eccetto per neoplasia maligna
A.2) per i ricoveri di 1 giorno
tariffe massime (come da Allegati n. 2 e n. 3):
DRG medici - Lire 234.000 pari a Euro 120,85
DRG chirurgici o non medici - 80% della tariffa massima prevista per
i ricoveri in ordinario di piu' giorni
A.2.1) per i ricoveri di 1 giorno attribuiti ai seguenti DRG:
124 M- Malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e
diagnosi complicata
125 M- Malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e
senza diagnosi complicata
373 M- Parto vaginale no CC
323 M- Calcolosi urinaria con CC e/o litotrissia mediante ultrasuoni
per quest'ultimo nei soli casi nei quali sia riportato il codice di
procedura 98.51: 80% della tariffa massima prevista per i ricoveri in
ordinario di piu' giorni
A.2.2) per i DRG di cui al punto A.1.1) la tariffa massima per i
ricoveri di un giorno e' la medesima prevista allo stesso punto
A.1.1).
A.3) ricoveri che prevedono l'impianto di determinate tipologie di
protesi
tariffe massime, negli importi di cui ai precedenti punti A.1) e A.2)
incrementate degli importi di cui all'Allegato n. 5 solamente per le
strutture e con i vincoli ivi specificati.
B) Regime di day hospital
tariffe massime (come da Allegato n. 4):
B.1) per DRG chirurgici o non medici: 80% della tariffa massima
prevista per i ricoveri ordinari con durata della degenza superiore a
un giorno;
B.2) per DRG medici
con 1, 2, 3 accessi - tariffa forfettaria di Lire 234.000 pari a Euro
120,85
con piu' di 3 accessi - 80% della tariffa massima prevista per i
ricoveri in ordinario di piu' giorni
B.2.1) per i casi attribuiti ai seguenti DRGs:
409 M- Radioterapia
410 M- Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia
acuta
492 M- Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia: -
casi con un solo accesso: tariffa forfettaria omnicomprensiva di Lire
234.000 pari a Euro 120,85 - casi con accessi compresi fra 2 e 7: 80%
della tariffa massima prevista per i ricoveri in ordinario di piu'
giorni - casi con piu' di 7 accessi: 100% della tariffa massima
prevista per i ricoveri in ordinario di piu' giorni
B.2.2) per i casi attribuiti ai seguenti DRGs: 065M, 134M, 183M,
294M, 321M, 326M, 332M, 369M, 467M, indipendentemente dal numero di
accessi: tariffa forfettaria omnicomprensiva di Lire 200.000 pari a
Euro 103,29
B.2.3) per i casi attribuiti ai seguenti DRGs indipendentemente dal
numero di accessi:
124 M- Malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e
diagnosi complicata
125 M- Malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e
senza diagnosi complicata
323 M- Calcolosi urinaria con CC e/o litotrissia mediante ultrasuoni
per quest'ultimo nei soli casi nei quali sia riportato il codice di
procedura 98.51: 80% della tariffa massima prevista per i ricoveri in
ordinario di piu' giorni
C) Neonato sano dimesso dal nido
C.1) Per i neonati presso la stessa struttura e ospitati e dimessi
dal nido (codice 31), indipendentemente dall'attribuzione al DRG:
tariffa massima Lire 600.000 pari a Euro 309,87
C.2) Nessuna tariffa per il neonato ospitato al nido alla nascita e
dimesso dal nido perche' trasferito ad altro Presidio entro 0/1
giorno dalla nascita.
C.3) Nessuna tariffa per il neonato ospitato al nido, di una
struttura diversa da quella presso la quale e' nato o della stessa
struttura ma in una fase successiva alla dimissione, per mantenerlo
vicino alla madre che sia stata trasferita ad una struttura diversa
rispetto a quella nella quale ha avuto luogo il parto o sia stata
nuovamente ricoverata presso la stessa struttura in una fase
successiva.
D) Per i DRG 232, 370, 371, 372, 373, 374 e 375 si applicano i pesi
cosi' come rideterminati dalla deliberazione della Giunta regionale
n. 1159 del 20 luglio 1998, come da Allegato n. 3 al presente
provvedimento.
E) Ricoveri in regime ordinario con durata di degenza superiore ai
valori soglia
La relativa remunerazione complessiva massima e' ricavata dalla somma
fra la tariffa DRG specifica ed il prodotto fra le giornate di
degenza oltre il valore soglia e la tariffa "pro die" DRG specifica
(Allegati n. 2 e n. 3).
F) Ricoveri in regime ordinario di 1 giornata per pazienti trasferiti
ad altro istituto o deceduti
La remunerazione da corrispondere e' pari a due volte la tariffa DRG
specifica riportata nella colonna (trasferito/deceduto 1g).
G) Assistenza psichiatrica relativamente a ricoveri in reparti di
diagnosi e cura di ospedali per acuti e case di cura accreditate
Ospedali pubblici:
- tariffa pro die per ricoveri ordinari: Lire 370.000 pari a Euro
191,09
- tariffa per accesso ricoveri in day-hospital: 80% della tariffa per
ricoveri ordinari
Case di cura psichiatriche:
- tariffa pro die per ricoveri ordinari: Lire 267.000 pari a Euro
137,89
- tariffa per accesso ricoveri in day-hospital: 80% della tariffa per
ricoveri ordinari (abbattimento del 40% sulle giornate eccedenti il
sessantesimo giorno di ricovero in relazione a quanto stabilito
nell'accordo di settore sulla psichiatria recepito con deliberazione
di Giunta regionale 405/98)
H) Ricoveri in reparti di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie
(codici 28, 56, 60, 75)
Tariffe massime come da Allegato n. 6. Per i ricoveri ordinari di
pazienti transitati o dimessi da reparti di riabilitazione o
lungodegenza post acuzie, la remunerazione massima complessiva e'
ricavata dalla somma fra la tariffa DRG specifica relativa ad una
eventuale fase del ricovero trascorsa in un reparto diverso da quelli
di cui ai codici di disciplina 28-56-60-75 e il prodotto fra il
numero delle giornate trascorse in reparti di cui ai codici di
disciplina 28-56-60-75 e la valorizzazione pro die specifica per tipo
di reparto ed MDC, ovvero DRG, come specificato nell'Allegato n. 6;
l'Allegato n. 6 riporta inoltre i valori soglia in giorni della
durata di degenza, oltre i quali deve essere praticato un
abbattimento del 40% della tariffa giornaliera fino ad un limite
minimo di valorizzazione della giornata di degenza stessa di Lire
214.000 pari a Euro 110,52.
Per i ricoveri in day-hospital la remunerazione massima complessiva
deriva dal prodotto del numero degli accessi per la tariffa pro die
specifica per disciplina, MDC ovvero DRG, e tipo di day-hospital
(cicli fino a 3 accessi ovvero cicli di almeno 4 accessi) riportata
in Allegato n. 6.
Le tariffe succitate valgono anche per le strutture di riabilitazione
ex articolo 26 per la attivita' svolta all'interno dei piani
aziendali per l'attuazione della rete integrata socio-sanitaria
destinata alla riabilitazione e alla lungodegenza post
acuzie-riabilitazione estensiva previsti dall'emanando piano delle
attivita' di riabilitazione nella regione Emilia-Romagna.
I) Prelievi di organi e trapianti
Tariffe massime di cui all'Allegato n. 7.
L) Ricoveri ripetuti
Per i ricoveri ordinari successivi di uno stesso paziente, dimesso da
Unita' operative per acuti, di durata superiore a un giorno,
effettuati entro 30 giorni dal primo ricovero nello stesso Presidio e
classificati nella stessa categoria di diagnosi principale (MDC), le
tariffe sono ridotte come di seguito specificato:
L.1) intervallo temporale 2-7 giorni: re-ricoveri con stessa MDC
avvenuti nello stesso Presidio con finestra temporale 2-7 giorni,
escluse le riammissioni nella giornata di lunedi' dei pazienti
dimessi il venerdi' o il sabato della settimana precedente e le
riammissioni nella giornata di domenica dei pazienti dimessi il
venerdi' della settimana precedente, abbattimento del 50% della
corrispondente tariffa;
L.2) intervallo temporale 8-30 giorni - abbattimento tariffario del
20% della corrispondente tariffa; tali abbattimenti tengono conto dei
ridotti costi per procedure diagnostiche in pazienti gia' noti
clinicamente ed hanno l'obiettivo di disincentivare comportamenti
opportunistici di artificioso frazionamento degli episodi di
ricovero;
L.3) i ricoveri ripetuti con intervallo temporale 0-1, avvenuti nello
stesso Presidio, comprese le riammissioni nella giornata di lunedi'
dei pazienti dimessi il venerdi' o il sabato della settimana
precedente e le riammissioni nella giornata di domenica dei pazienti
dimessi il venerdi' della settimana precedente, non sono ricompresi
fra quelli oggetto di abbattimenti tariffari in quanto essi sono
oggetto di controllo obbligatorio interno, finalizzato ad evidenziare
i casi nei quali si sia verificata una frammentazione dell'episodio
di ricovero, per i quali l'importo relativo ad uno dei due episodi
deve essere annullato;
L.4) fatti salvi i casi in cui, a seguito di attivita' di controllo
interna o esterna i singoli episodi di ricovero ripetuto si
dimostrino essere legati a fenomeni di frammentazione o siano
ricoveri attribuiti a DRG di tipo medico aventi natura di ricovero
per accertamenti preoperatori, vengono esclusi dagli abbattimenti di
cui ai punti L.1) e L.2) le seguenti categorie di ricoveri: -
ricoveri di pazienti neoplastici (diagnosi principale codificata con
i codici compresi fra il codice 140.0 e il codice 208.91 o compresi
fra il codice 230.0 e il codice 239.9 o codificate con i codici V58.0
o V58.1) - ricoveri attribuiti ai DRG 488, 489 o 490 - casi in cui il
ricovero successivo sia stato attribuito ad un DRG di tipo chirurgico
avente peso relativo superiore o uguale a 1,9 (vedi colonna "peso"
Allegati n. 2 e n. 3).
M) DRG oggetto di accordo con medici di Medicina generale
Con riferimento ai 27 DRG oggetto di accordo vengono riconfermati con
effetto sull'intera annualita', gli obbiettivi di riduzione
concordata della produzione di seguito riportati:
Piacenza casi ricoverati nel 1998 ridotti del 14,2%
Parma casi ricoverati nel 1998 ridotti del 5,9%
Reggio Emilia casi ricoverati nel 1998
Modena casi ricoverati nel 1998 ridotti del 7,9%
Bologna Sud casi ricoverati nel 1998 ridotti del 19,0%
Imola casi ricoverati nel 1998 ridotti del 22,6%
Bologna Nord casi ricoverati nel 1998 ridotti del 2,9%
Bologna Citta' casi ricoverati nel 1998 ridotti del 20,5%
Ferrara casi ricoverati nel 1998 ridotti del 2,7%
Ravenna casi ricoverati nel 1998 ridotti del 14,2%
Forli' casi ricoverati nel 1998 ridotti del 32,7%
Cesena casi ricoverati nel 1998 ridotti del 29,3%
Rimini casi ricoverati nel 1998 ridotti del 21,0%
Vengono confermati gli effetti tariffari di cui alla delibera di
Giunta regionale 732/99, cosi' come modificati alla delibera di
Giunta regionale 1439/99.
N) Arrotondamenti
Tutti gli importi che si originano a seguito degli abbattimenti di
cui ai punti precedenti devono essere arrotondati al migliaio
seguendo le regole degli arrotondamenti aritmetici (arrotondamento al
migliaio superiore per centinaia uguali o superiori a 5, idem per le
decine);
considerato che, come previsto anche dalla circolare del Ministero
della Sanita' di prot. n. 100/SCPS/16678 dell'11 novembre 1996,
spetta alla Regione e alle Aziende Unita' sanitarie locali acquirenti
predisporre gli appropriati sistemi di controllo esterno
relativamente al comportamento degli erogatori pubblici e privati ed
alla corretta osservanza delle regole degli scambi, ivi compresa la
garanzia di adeguati livelli di qualita' di assistenza erogata, oltre
che il controllo interno da parte dei singoli erogatori;
dato atto che presso la Direzione generale Sanita' e' funzionante il
gruppo di lavoro costituito con determinazione n. 4678 del 7/5/1998 a
norma dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 18 agosto 1984 e successive
modificazioni per le funzioni di controllo sui dati delle schede
nosologiche individuali e sulla mobilita' sanitaria;
ritenuto che i controlli sui comportamenti dei produttori pubblici e
privati dovranno effettuarsi secondo i principi sviluppati dal gruppo
di lavoro di cui sopra e contenuti nell'Allegato n. 8;
ritenuto inoltre di specificare che l'attivita' di controllo esterno
regionale e locale potra' tradursi anche nella modifica degli effetti
economici dei ricoveri oggetto dei controlli fino all'eventuale
azzeramento degli effetti stessi;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995,
dei pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi:
- dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri, dott. Sergio
Venturi, in ordine alla regolarita' tecnica;
- dal Direttore generale alla Sanita', dott. Franco Rossi, in ordine
alla legittimita';
acquisito il parere della Commissione consiliare Sicurezza sociale
espresso nella seduta del 17 febbraio 2000;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare per l'anno 2000 la classificazione in fascia A e B
degli stabilimenti ospedalieri e delle Case di cura provvisoriamente
accreditate della regione Emilia-Romagna, come da tabelle di cui
all'Allegato n. 1 che forma parte integrante del presente
provvedimento;
2) di determinare - fatta salva ogni successiva diversa decisione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome - l'applicazione, per gli anni 1999 e 2000, ai
ricoveri oggetto di mobilita' extraregionale la tariffa unica
nazionale di cui al DM 30/6/1997 prevista per tutte le prestazioni
ospedaliere, fatte salve per le prestazioni relative ai DRG di cui in
Allegato n. 9, parte integrante del presente provvedimento, per i
quali viene individuato un diverso valore soglia e relativa tariffa;
3) di determinare per l'anno 2000 le tariffe massime per le
prestazioni ospedaliere di ricovero per acuti di cittadini residenti
in regione Emilia-Romagna riferite a ciascuna fascia di
classificazione degli stabilimenti ospedalieri, fasce individuate
come da Allegato n. 1, quali risultano dagli Allegati contraddistinti
dai numeri 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 6, 6bis e 7 pure essi parte
integrante del presente provvedimento, concernenti:
- l'Allegato n. 2, le tariffe in Lire relative ai DRGs di alta
complessita';
- l'Allegato n. 2bis, le tariffe in Euro relative ai DRGs di alta
complessita';
- l'Allegato n. 3, le tariffe in Lire dei DRGs non di alta
complessita';
- l'Allegato n. 3bis, le tariffe in Euro dei DRGs non di alta
complessita';
- l'Allegato n. 4, le tariffe in Lire relative ai ricoveri in regime
di day-hospital;
- l'Allegato n. 4bis, le tariffe in Euro relative ai ricoveri in
regime di day-hospital;
- l'Allegato n. 5, gli importi, le modalita' di codifica e i centri
che possono beneficiare della remunerazione aggiuntiva per gli
impianti di determinate protesi;
- l'Allegato n. 6, le tariffe in Lire relative alla attivita' di
riabilitazione intensiva e di lungodegenza post-acuzie;
- l'Allegato n. 6bis, le tariffe in Euro relative alla attivita' di
riabilitazione intensiva e di lungodegenza post acuzie;
- l'Allegato n. 7, le tariffe relative ai prelievi, ai trapianti e al
trasporto degli organi prelevati da cadavere e conseguenti modalita'
di addebito;
4) di prevedere gli abbattimenti tariffari per i ricoveri ripetuti
relativamente ai cittadini residenti in Emilia-Romagna cosi' come
esplicitato al punto L delle premesse;
5) di stabilire che le tariffe cosi' come determinate al precedente
punto 3) devono intendersi comprensive dei pasti consumati
dall'accompagnatore del minore degli anni 12 o del soggetto portatore
di handicap ai sensi della Legge 104/92;
6) di fissare, con le precisazioni di cui in premessa, in Lire
600.000, pari ad Euro 309,87 la tariffa massima per il neonato sano
ospitato e dimesso dal nido, per il quale deve essere
obbligatoriamente compilata la scheda di dimissione;
7) di fissare in Lire 370.000 pro die, pari ad Euro 180,76, la
tariffa per l'assistenza psichiatrica, relativamente a ricoveri
ordinari in reparti di diagnosi e cura di stabilimenti ospedalieri
pubblici per acuti, e di fissare per le case di cura psichiatriche le
relative tariffe giornaliere in Lire 267.000, pari ad Euro 137,89.
Per i ricoveri in day-hospital la tariffa per ogni accesso e' fissata
all'80% di quella prevista per i ricoveri ordinari;
8) di confermare per i 27 DRG proposti per gli accordi con i medici
di Medicina generale gli abbattimenti e gli obiettivi di cui alla
delibera di Giunta regionale 732/99, cosi' come modificata dalla
delibera di Giunta regionale 1439/99;
9) di stabilire che le tariffe cosi' come sopra determinate e
fissate, trovino applicazione con gli ammessi dall'1 gennaio 2000;
10) di dare atto che le tariffe stesse sono da considerarsi come
valori massimi di riferimento e, come tali, soggette a negoziazione
fra soggetto produttore e Azienda Unita' sanitaria locale
territoriale di competenza;
11) di prevedere che gli incrementi tariffari contenuti nel presente
provvedimento e relativi in particolare al valore del punto DRG, ai
ricoveri durante i quali siano state impiantate le protesi di cui al
punto A.3) delle premesse, alla attivita' dei reparti di
riabilitazione e lungodegenza post-acuzie, siano riconosciuti solo
nei casi in cui si sia provveduto alla contrattazione richiamata in
premessa;
12) di disporre sulla base della normativa nazionale di riferimento e
della presente deliberazione, che i contenuti della presente sono da
ritenersi validi per tutti i produttori pubblici e privati
accreditati per l'anno 2000, anche in relazione a quanto
espressamente previsto dagli accordi contrattuali di cui alle
deliberazioni 1384/99 e 2439/99;
13) di confermare la tariffa di Lire 42.592.000, pari a Euro
21.996,93, per il DRG 458C (ustioni non estese con trapianto di
pelle) limitatamente all'attivita' dei Centri grandi ustionati
(codice disciplina 47);
14) di stabilire altresi' che le Aziende sanitarie debbano sviluppare
sistemi di controllo dei volumi di produzione e dei costi, al fine di
perseguire il contenimento della spesa sanitaria per i ricoveri
ospedalieri e l'equilibrio economico di gestione;
15) di dare atto che la Regione esercitera' le funzioni di controllo
sulla base dei criteri definiti come dall'Allegato n. 8 che forma
parte integrante del presente provvedimento;
16) di rinviare a successiva separata determinazione i provvedimenti
di competenza in applicazione delle disposizioni di cui al DLgs 29
aprile 1998, n. 124, concernente la ridefinizione del sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime
delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50 della Legge 27
dicembre 1997, n. 449;
17) di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli
allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Indice degli Allegati
1 Classificazione degli stabilimenti ospedalieri
2 Tariffe in Lire per ricoveri ordinari di DRG ad alta complessita'
2 bis Tariffe in Euro per ricoveri ordinari di DRG ad alta
complessita'
3 Tariffe in Lire per ricoveri ordinari di DRG a non alta
complessita'
3 bis Tariffe in Euro per ricoveri ordinari di DRG a non alta
complessita'
4 Tariffe in Lire per ricoveri in day hospital
4 bis Tariffe in Euro per ricoveri in day hospital
5 Importi aggiuntivi per attivita' protesica (valori espressi in Lire
ed in Euro)
6 Tariffe in Lire per attivita' di lungodegenza e riabilitazione
6 bis Tariffe in Euro per attivita' riabilitativa
7 Tariffe per attivita' di prelievo e trapianto da cadavere (valori
espressi in Lire ed in Euro)
8 Modalita' di esecuzione dei controlli interni ed esterni locali
sulla attivita' di ricovero
9 Mobilita' interregionale - Tariffe applicabili ai DRG nn. 104, 105,
110, 209, 481, 483 e protesi cocleare (valori espressi in Lire ed in
Euro)
(segue allegato fotografato)