DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 539
Approvazione direttive regionali stralcio per l'avvio della nuova programmazione 2000/2006
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 24 luglio 1979, n. 19 "Riordino, programmazione e deleghe
della formazione alle professioni" e successive modificazioni;
- la L.R. 18 giugno 1998, n. 25 "Norme in materia di politiche
regionali del lavoro e di servizi per l'impiego";
richiamate:
- la propria deliberazione n. 1475 dell'1 agosto 1997, esecutiva,
avente ad oggetto "Direttive attuative per la formazione
professionale e per l'orientamento - Triennio 1997/1999";
- la propria deliberazione n. 528 del 20 aprile 1999, esecutiva, con
la quale si e' provveduto ad integrare e a modificare le appena
citate direttive attuative;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 6304 del 22 dicembre
1999 avente ad oggetto "Indirizzi per l'integrazione delle politiche
del lavoro, della programmazione e dell'istruzione. Triennio
2000/2002" (proposta della Giunta regionale n. 2336 del 7 dicembre
1999);
considerato che:
- per l'avvio delle attivita' comprese nel Programma operativo
regionale Obiettivo 3 FSE 2000/2006, in corso di approvazione da
parte della Commissione Europea, occorre provvedere ad una prima ed
urgente normativa applicativa degli Indirizzi sopracitati, d'ora in
poi denominata "Direttive stralcio", che saranno oggetto,
successivamente alla definitiva approvazione del suddetto Programma
operativo ed all'avvio della settima legislatura regionale, di una
complessiva revisione finalizzata al loro completo aggiornamento
anche nelle parti non direttamente connesse con l'avvio di nuove
attivita';
- tali direttive stralcio, oggetto del presente atto, intendono
pertanto fornire con chiarezza le regole minime comuni all'insieme
del sistema regionale in attesa che si proceda alla revisione
complessiva;
- in particolare, e' indispensabile prevedere in queste direttive
stralcio il coordinamento della programmazione regionale e
provinciale, e definire ed indicare l'articolazione delle risorse
finanziarie che la Regione intende assegnare alle Province delegate
per il triennio 2000/2002 quale quota delle risorse previste nel
quadro comunitario di sostegno in corso di approvazione da parte
della Unione Europea per il finanziamento del Programma operativo
regionale 2000/2006 a titolo dell'Obiettivo 3 del Fondo sociale
europeo;
- tale assegnazione e' determinata sulla base di criteri oggettivi di
carattere socio-economico (per l'80%) e della spesa storica (per il
20%), che sono stati concordati con le Province delegate e vengono
indicati nelle presenti direttive; sulla base di detti criteri sono
state calcolate, e indicate nell'Allegato A) alle presenti direttive,
le quote distinte per asse del programma operativo per ciascuna
Provincia;
dato atto che:
- il campo di applicazione del presente stralcio e' pertanto relativo
ai piani e ai progetti approvati dalla Regione e dalle Province nei
vari settori della formazione e all'orientamento nella prima fase
applicativa dei nuovi documenti di programmazione comunitaria;
- tale documento stralcio definendo gli aspetti comuni a tutti i
piani e i progetti rinvia ad atti dirigenziali (circolari) - piu'
snelli e di piu' rapida adozione, ma comunque preceduti da fasi di
confronto con le parti istituzionali e sociali interessate - gli
aspetti attuativi fortemente evolutivi che richiedono un
aggiornamento frequente;
- l'assegnazione e la ripartizione delle risorse alle Province
delegate e' condizione essenziale per l'avvio della nuova
programmazione;
ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle piu' volte
citate direttive stralcio di cui all'Allegato 1 parte integrante del
presente atto, comprendenti altresi' le "Direttive per la gestione
delegata delle misure di Politica del Lavoro triennio 2000/2002" che
in particolare prevedono i criteri generali di attuazione degli
interventi stabiliti dagli artt. 8 e 9 della L.R. 45/96, dando atto
inoltre che le parti non espressamente abrogate con tale documento
rispetto alle prorogate direttive attuative 1997/1999 e successive
modifiche e integrazioni rimangono valide ed operanti;
sentite le Province delegate;
dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione
consiliare nella seduta del 29/2/2000;
vista la propria deliberazione n. 2541 del 4/7/1995, esecutiva, che
fissa le direttive per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
dato atto:
- dei pareri favorevoli di regolarita' tecnica espressi
rispettivamente dal Responsabile del Servizio "Sviluppo dei Sistemi
formativi" dott. Maurizio Pozzi e dal Responsabile del Servizio
"Politiche del Lavoro" dott.ssa Maura Franchi ai sensi dell'art. 4,
comma 6, della L.R. 41/92 e secondo le disposizioni contenute nella
deliberazione n. 2541 del 4/7/1995;
- del parere favorevole di legittimita' espresso dal Direttore
generale Area Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina Balboni ai sensi
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92 e secondo le disposizioni
contenute nella deliberazione n. 2541 del 4/7/1995;
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa l'Allegato 1
parte integrante del presente atto "Direttive regionali stralcio per
l'avvio della nuova programmazione 2000/2006" comprendenti altresi le
"Direttive per la gestione delegata delle misure di Politica del
Lavoro triennio 2000/2002" che in particolare prevedono i criteri
generali di attuazione degli interventi stabiliti dagli artt. 8 e 9
della L.R. 45/96;
2) di approvare, in particolare, la ripartizione della quota delle
risorse comunitarie nazionali e regionali da assegnare alle Province
delegate per il triennio 2000/2002, come risulta nell'Allegato A)
alle direttive stralcio Allegato 1 parte integranze del presente
atto;
3) di dare atto che l'assegnazione delle risorse di cui al punto 2)
che precede e' condizionata alla definitiva approvazione da parte
della Unione Europea del Quadro comunitario di sostegno e del
Programma operativo regionale a titolo dell'Obiettivo 3 del Fondo
sociale europeo 2000/2006, riservando ad atti del Dirigente
competente l'impegno di tali fondi e la concreta erogazione alle
Province secondo le modalita' previste nelle direttive stralcio
Allegato 1 parte integrante del presente atto;
4) di dare atto che quanto non espressamente abrogato con le
direttive stralcio, di cui al punto 1) che precede, rispetto alle
prorogate direttive attuative l997/1999 e successive modificazioni e
integrazioni rimane valido ed operante;
5) di stabilire che per gli aspetti attuativi fortemente evolutivi
che richiedono un aggiornamento frequente si provvedera' con atti
dirigenziali preceduti da fasi di confronto con le parti
istituzionali e sociali interessate;
6) di dare atto inoltre che le direttive vigenti e prorogate e le
presenti direttive stralcio, cosi' come motivato in premessa, saranno
oggetto di una successiva complessiva revisione;7) di disporre
infine, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 19/79, la pubblicazione per
esteso del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Direttive regionali stralcio per l'avvio della nuova programmazione
2000/2006
Premessa
Le direttive stralcio per l'avvio delle attivita' comprese nel
Programma operativo regionale Obiettivo 3 FSE rappresentano una prima
ed urgente normativa applicativa degli Indirizzi adottati dal
Consiglio regionale con atto n. 6304 del 22 dicembre 1999.
Nello stesso atto si prevedeva infatti la proroga della vigenza delle
precedenti direttive regionali 1997/1999, che pertanto, per le parti
non espressamente abrogate con le presenti direttive, rimangono
valide ed operanti. Sono fatte salve le ulteriori circolari
applicative adottate con atti del Direttore generale che potranno
rendersi necessarie nel frattempo alla messa a punto di tipologie
d'intervento o modalita' di finanziamento, per la sperimentalita' di
alcuni aspetti attuativi, in particolare relativi:
1) alla presentazione e gestione di progetti complessi ed innovativi;
2) all'approvazione in corso di atti del Governo di Indirizzo e
Coordinamento relativi all'obbligo formativo (art. 68, DLgs 144/99);
3) alla regolamentazione nazionale dell'apprendistato;
4) alla normativa comunitaria per il riconoscimento delle spese
ammissibili a titolo dell'Obiettivo 3 FSE.
Si tratta quindi di un documento concepito in modo nuovo, che intende
fornire con chiarezza le regole minime comuni all'insieme del sistema
regionale garantendo a tutti la certezza del diritto in un rapporto
innovativo tra "rigidita'" alle quali debbono attenersi tutti e
"flessibilita'" in grado di tener conto delle situazioni e dei
contesti specifici. La maggiore novita' e' costituita dalla
temporaneita' e parzialita' di tali regole minime, e dallo stretto
riferimento alle normative contenute nei regolamenti e documenti
programmatori per l'utilizzo dei fondi comunitari che, per il loro
elevato tasso di innovazione procedurale e dei contenuti e
metodologie di intervento, rendono la fase di avvio della loro
applicazione altamente sperimentale.
Le direttive vigenti e prorogate, e le presenti direttive stralcio
saranno quindi oggetto, successivamente alla definitiva approvazione
del programma operativo regionale, ed all'avvio della settima
legislatura regionale, di una complessiva revisione, finalizzata al
loro completo aggiornamento anche nelle parti non direttamente
connesse con l'avvio delle nuove attivita'.
Il campo di applicazione del presente stralcio e' relativo pertanto
ai piani e progetti approvati dalla Regione e dalle Province nei vari
settori della formazione e dell'orientamento nella prima fase
applicativa dei nuovi documenti di programmazione comunitaria.
Il presente documento definisce gli aspetti comuni a tutti i piani e
a tutti i progetti, rinviando ad atti dirigenziali (circolari) - piu'
snelli e di piu' rapida adozione, ma comunque preceduti da fasi di
confronto con le parti istituzionali e sociali interessate - gli
aspetti attuativi fortemente evolutivi che richiedono un
aggiornamento frequente.
Tenuto conto dell'articolazione del processo di programmazione,
gestione e controllo della formazione e dell'orientamento, si
specifica quanto segue:
- le attivita' approvate e finanziate in base alle direttive
1997/1999 in data anteriore alla entrata in vigore delle presenti
direttive andranno portate a termine secondo le norme con le quali
sono state approvate;
- nel caso in cui Province o Regione decidano di finanziare (come
previsto al punto 5 degli Indirizzi regionali), attivita' comprese in
graduatorie approvate prima dell'entrata in vigore delle presenti
direttive, varranno per l'ammissibilita' dei progetti e soggetti, le
regole vigenti al momento del bando, mentre per le regole di
finanziamento e gestione si fara' riferimento al nuovo Obiettivo 3
FSE 2000/2006;
- le norme seguenti, relative al coordinamento dei piani provinciali
e regionali entrano in vigore sin dalla data di approvazione delle
presenti direttive e pertanto i bandi pubblicati nel 2000 in data
successiva alla entrata in vigore delle direttive e relativi ad
attivita' da attuare nel nuovo periodo di programmazione dovranno
farvi espresso riferimento;
- le nuove attivita' programmate dalle Province sui fondi liberi 2000
potranno essere successivamente convertite, se ed in quanto
compatibili con le previsioni del nuovo Programma operativo
regionale, con il cofinanziamento del FSE, fermi restando gli
obblighi di pubblicita'.
Procedure per il coordinamento dei piani provinciali e regionali
Il Regolamento CE 1260/99 fissa nuove regole per il finanziamento da
parte dell'Unione Europea, dei programmi operativi regionali,
indirizzate a semplificare e snellire le modalita' di acconto e
pagamento alle autorita' locali di gestione dei programmi, a premiare
l'efficienza nella spesa ed il rispetto degli obiettivi programmati,
e conseguentemente a sanzionare ogni ritardo nell'attuazione dei
programmi, monitorato attraverso l'indicatore della spesa dei
beneficiari finali, con il disimpegno automatico delle somme
stanziate. Tali regole impongono al sistema regionale un grado
elevato di coesione ed omogeneita' di procedure e comportamenti, e la
massima celerita' nell'avvio della nuova programmazione.
A tale fine, la Regione e le Province delegate hanno convenuto di
procedere, per l'anno 2000, ad una prima chiamata di progetti, per
una quota significativa di risorse disponibili, a valere sugli assi e
misure dell'Obiettivo 3 FSE, Programma operativo regionale, mediante
avvisi pubblici da emanare tra la fine del mese di marzo e la meta'
del mese di aprile p.v., per la successiva presentazione dei progetti
di norma entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso/avvisi,
la loro valutazione e selezione da effettuare di norma entro i
successivi sessanta giorni e l'approvazione con atti delle rispettive
Amministrazioni condizionata alla formale approvazione del Quadro
comunitario di sostegno con decisioni comunitarie.
Anche in deroga a quanto previsto dal Capitolo VI delle vigenti
direttive regionali, il Complemento di programmazione approvato dalla
Giunta regionale e singoli programmi approvati dalle Province
delegate potranno sostituire in questa fase gli ordinari strumenti di
programmazione.
Nell'approvazione dei documenti di programmazione anche adottati in
via di stralcio, le Province dovranno dare atto delle procedure di
concertazione realizzate, in conformita' con gli Indirizzi.
Di conseguenza, vengono temporaneamente sospesi i vincoli relativi al
"Processo di costruzione dei programmi poliennali" ed ai "Contenuti
minimi della programmazione poliennale provinciale" previsti al
Capitolo VI delle vigenti direttive.
Il "Parere di conformita' regionale sui Programmi provinciali" sara'
sostituito da un esame di coerenza dei contenuti dei documenti
programmatici delle Province con il Complemento di programmazione
regionale e con gli Indirizzi programmatici approvati dal Consiglio
regionale con atto n. 6304 del 22 dicembre 1999, nonche' dalla
verifica del rispetto dei limiti quantitativi e finanziari previsti.
L'esame di coerenza ha un prevalente contenuto tecnico, e gli uffici
regionali preposti vi provvederanno di norma entro quindici giorni
dal ricevimento dei programmi provinciali adottati, segnalando alla
Provincia interessata ed alla Giunta regionale eventuali anomalie.
Nelle more del suddetto esame di coerenza, le Province potranno
comunque emanare gli avvisi pubblici di chiamata di progetti e
procedere alla loro selezione. Nel caso l'esame evidenzi elementi di
parziale non conformita' od incoerenza, l'Assessore regionale
invitera' la Provincia interessata a proporre le proprie
controdeduzioni od a modificare le parti ritenute non coerenti.
Articolazione delle risorse assegnate alle Province per il triennio
2000/2002
La Giunta regionale assegna alle Province delegate, ripartendola fra
le stesse sulla base degli indicatori di seguito indicati, la
disponibilita' triennale (2000/2002) delle risorse corrispondenti al
62% dell'ammontare medio annuo delle risorse previste nel Programma
operativo regionale a titolo dell'Obiettivo 3 FSE, articolate per
ammontare dei finanziamenti comunitari e del cofinanziamento statale
e regionale e per assi del Programma come risulta dalla Tabella
allegata A. L'assegnazione e' condizionata all'effettiva approvazione
del Quadro comunitario di sostegno. Potranno inoltre costituire
riferimenti utili per la programmazione ed il monitoraggio le
percentuali delle singole misure in cui si articolano gli assi del
POR, come indicate nel Complemento di programmazione regionale.
Indicatori per la ripartizione delle risorse tra le Province
1) Il 20% del finanziamento complessivo e' ripartito secondo gli
stessi criteri utilizzati nella precedente programmazione 1997/1999.
2) Il restante 80% e' ripartito sulla base dei seguenti indicatori
fisici:
Integrazione delle Politiche del lavoro, della formazione e della
scuola
- giovani dai 15 ai 24 anni - 43%
- giovani in uscita dalla scuola dell'obbligo - 3%
- disoccupati di lunga durata - 7%
- soggetti svantaggiati - 12%
- popolazione in eta' lavorativa con scarsa qualificazione scolastica
- 5%
- occupati - 20%
- imprese con meno di 250 addetti - 5%
Servizi per l'impiego
- assunzioni registrate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego
- 30%
- nuovi centri per l'impiego programmati - 20%
- clienti potenziali per ogni operatore a tempo pieno trasferito
dallo Stato - 50%
Le Province procedono alla programmazione ed utilizzo delle risorse
assegnate in conformita' alle indicazioni dei programmi approvati
anche in via di stralcio, e verificati coerenti con il Complemento di
programmazione e gli Indirizzi regionali.
Una quota pari all'8% delle risorse regionali complessive, rapportata
ad un'annualita' media, viene riservata per ripartirla, a titolo di
assegnazione aggiuntiva, alle Province che abbiano raggiunto alle
date fissate gli obiettivi di efficienza nella spesa stabiliti (per
quanto riguarda le assegnazioni alle Province) nella Tabella allegata
B.
Al fine di non incorrere nel "disimpegno automatico" previsto dal II
comma dell'art. 31 del Regolamento CE 1260/99, gli Enti di
programmazione (Province e Regione) che non avranno raggiunto gli
obiettivi di efficienza fissati nell'allegata Tabella B per le
Province, e con andamento analogo per le risorse regionali, subiranno
una decurtazione, nell'assegnazione relativa all'annualita'
successiva, di una quota pari alla differenza fra il livello
obiettivo di spesa ed il livello di spesa raggiunto. Le eventuali
risorse provenienti dalle suddette rideterminazioni saranno assegnate
agli Enti di programmazione (Province e Regione) piu' efficienti.
Eventuali fonti aggiuntive di finanziamento non comprese nel
Programma operativo regionale Obiettivo 3 FSE, saranno oggetto di
specifiche assegnazioni alle Province sulla base di appositi criteri
di ripartizione definiti, previo confronto con le Province, negli
specifici atti di programmazione regionale.
La Regione concorrera' alla riserva comunitaria del 4% prevista
all'art. 44 del Regolamento della CE 1260/99 citato, e ne ripartira'
l'eventuale gettito fra gli Enti di programmazione con gli stessi
parametri di cui al presente paragrafo.
Le risorse comunitarie del FSE ed i relativi cofinanziamenti
nazionali e regionali, e le quote dei privati ove previste, sono
articolati come risulta dal Programma operativo regionale approvato,
e precisamente come segue:
Assi A-B-C-E
QR 11% minimo
FNR 44% massimo
FSE 45% massimo
Asse D
QR 10% minimo
FNR 40% massimo
FSE 45% massimo
privati 5% minimo
Pertanto, fatto 100 il costo complessivo dell'intervento, il
contributo massimo del FSE sara' del 45%, e il restante
cofinanziamento, al netto delle quote di privati e di altri pubblici
(compreso il costo del personale ex-regionale) dovra' essere
suddiviso per l'80% massimo a carico del FNR e per il 20% a carico
della Regione Emilia-Romagna.
I costi del personale ex regionale trasferito ai Comuni per
l'esercizio delle funzioni delegate a norma della L.R. 54/95 e dei
relativi accordi, (costi che sono rimborsati dalla Regione ai Comuni
a sensi dell'art. 8 della L.R. 54/95), dovranno quindi essere
evidenziati nei relativi progetti d'intervento e debitamente
rendicontati.
Tempi, modalita' e procedure di erogazione alle Province dei
finanziamenti assegnati
Sulla base della delibera di Giunta regionale che assegna e
ripartisce i fondi alle Province per il triennio, il Servizio
regionale competente provvede con atti del Dirigente all'impegno, di
norma annuale, dei fondi, ed alla liquidazione ed erogazione alle
singole Province con le seguenti modalita':
- la prima ed unica anticipazione a seguito della verifica di
coerenza della programmazione provinciale, sara' pari al 30% di
un'annualita' delle risorse assegnate (ovvero il 10% delle risorse
triennali assegnate). Tale anticipazione sara' riassorbita
dall'erogazione a saldo (positivo) nell'ultimo anno del triennio, o
restituita in tutto od in parte alla Regione se il saldo sara'
negativo;
- pagamenti intermedi, modulati di norma secondo i tempi stabiliti
per il monitoraggio dalla CE, sulla base degli stati di avanzamento
della spesa dei beneficiari finali degli interventi, rilevata
attraverso il sistema informativo regionale, e validata dalla
Provincia. Tali pagamenti intermedi potranno raggiungere al massimo
il 65% dell'ammontare degli importi impegnati dalla Provincia
nell'anno (ovvero l'85% nel triennio);
- il saldo sulla base dell'atto amministrativo provinciale di
approvazione e chiusura dei rendiconti degli interventi finanziati
per il triennio di competenza.
Le Province provvederanno alla previsione degli impegni e dei
pagamenti in modo da garantire il rispetto del raggiungimento degli
obiettivi fissati nella Tabella allegata B. A tale fine la Regione ha
adottato un'apposita convenzione con la tesoreria per accelerare e
semplificare il pagamento agli enti beneficiari finali degli
interventi approvati, sulla base di stati di avanzamento della spesa
da questi ultimi sostenuta e documentata. L'atto della Regione che
approva le modalita' di semplificazione dei pagamenti di cui sopra,
si intende recepito con le presenti direttive, cosi' come definito
nell'ambito dei progetti dell'Agenda della Modernizzazione regionale.
Le Province dovranno adottare procedure analoghe o comunque idonee,
nel rispetto dei loro ordinamenti contabili ed amministrativi, a
garantire risultati di efficienza comparabili.
Verra' definito, in accordo fra Regione e Province, un dispositivo
idoneo di controllo e sanzione per i ritardi nell'andamento della
spesa, da applicare agli enti beneficiari finali degli interventi
approvati, che dovra' comunque prevedere meccanismi di decurtazione
delle risorse analoghi a quelli previsti nel precedente paragrafo per
le Province.
Al termine del primo triennio di programmazione, la Regione
provvedera' alla quantificazione delle successive assegnazioni,
tenendo conto per un 75% delle risorse, dei parametri e indicatori di
carattere socio-economico utilizzati per la prima assegnazione e
debitamente aggiornati, e per il restante 25% del grado di efficienza
nella spesa dimostrato da ciascuna Provincia nella prima
programmazione triennale.
Capitolo 1 - Tipologie di attivita' e modalita' attuative
Le presenti direttive abrogano i seguenti punti delle vigenti
direttive:
- I.1
- I.2
Le norme abrogate sono sostituite dal testo seguente:
"I.1. Norme generali e modalita' attuative
Per quanto riguarda le norme generali e le modalita' attuative,
vengono stabiliti i seguenti criteri:
I.1.1. Destinatari delle attivita' formative e di orientamento
Possono iscriversi alle iniziative formative e di orientamento tutti
i cittadini e cittadine italiani, comunitari ed extracomunitari in
possesso dei requisiti stabiliti dai singoli bandi.
Le attivita' di formazione professionale sono rivolte alle persone
che hanno l'esigenza di acquisire una professionalita' per motivi
lavorativi (salvo eccezioni previste esplicitamente dai bandi per
piani specifici).
Per l'ammissibilita' degli utenti alle iniziative previste nella
nuova programmazione degli interventi Obiettivo 3 FSE, dovranno
essere osservate le specifiche norme di ammissibilita' degli utenti
indicate nel programma operativo regionale e nelle schede tecniche di
misura del Complemento di programmazione. In particolare per quanto
riguarda "l'approccio preventivo" si rinvia, in attesa della messa a
regime dei Servizi per l'Impiego, alle Scheda allegata C) alla quale
ci si dovra' attenere rigorosamente.
Le persone in condizione di disagio possono ovviamente partecipare a
tutte le tipologie formative per le quali sono in possesso dei
necessari requisiti e non solo a quelle loro riservate.
I.1.2. Frequenza alle attivita'
Tutte le iniziative formative comportano l'obbligo di frequenza da
parte dei partecipanti.
I partecipanti che dimostrano assenze per una quota superiore al 30%
del monte ore totale (al netto dei crediti formativi riconosciuti),
non possono candidarsi alla verifica finale per il rilascio di una
certificazione ufficiale fatte salve, assenze giustificate per gravi
motivi di malattia o per maternita'. In tali casi e' facolta' del
soggetto gestore mettere in atto attivita' di recupero e, valutato il
grado di raggiungimento degli obiettivi formativi, ammettere
all'esame finale i partecipanti interessati.
Per le attivita' formative previste da specifiche normative dello
Stato o della Regione Emilia-Romagna (attivita' regolamentate) si fa
riferimento alle specifiche norme relativamente alla durata, limiti
minimi di frequenza dei partecipanti, accreditamento o riconoscimento
dei soggetti gestori, composizione delle commissioni d'esame ecc. In
attesa di provvedere ad una ricognizione e riordino di tali attivita'
regolamentate, e per la durata di un anno, l'accreditamento non opera
per queste tipologie (Tipologia 5) e le Province o la Regione
ammettono alla selezione i progetti presentati da enti o agenzie
formative che possiedano la specifica e pluriennale esperienza nella
conduzione dei corsi dello specifico settore di cui si tratta, o
siano espressione delle categorie imprenditoriali interessate
(esempio artigiani, commercianti), ed abbiano la disponibilita' delle
specifiche attrezzature di laboratorio per la simulazione e le
esercitazioni pratiche eventualmente necessarie.
Al fine di disciplinare in modo dinamico tali tipologie, la Regione
recepira' le normative specifiche con atti dirigenziali, inserendole,
ove possibile, in altre tipologie previste.
Il numero dei partecipanti previsti per ciascuna iniziativa di
formazione dovra' di norma essere compreso tra 8 e 25, con facolta'
da parte del soggetto responsabile del piano di abbassare il limite
minimo o di elevare il limite massimo in presenza di particolari e
motivate esigenze progettuali relative ad esempio, al contesto
territoriale, settoriale, od all'utenza prevista.
Per l'insieme delle iniziative formative, nel rispetto di quanto
sopra e senza finanziamento aggiuntivo rispetto a quello approvato,
e' facolta' dei soggetti gestori ammettere alle iniziative un numero
di partecipanti superiore a quello approvato, nel rispetto dei
requisiti previsti dal progetto.
I.1.3. Durata delle iniziative ed orari di svolgimento
Le iniziative formative non possono prevedere piu' di 8 ore
giornaliere di attivita', salvo nel caso di iniziative residenziali
intensive che prevedano anche sedute serali di lavoro.
Le ore dedicate all'esame finale vanno contabilizzate all'interno del
monte ore totale del corso. Sono fatti salvi i casi di progetti
complessi e preventivamente autorizzati dalla Regione o dalle
Province, nei quali sia opportuno prevedere in apposito sottoprogetto
la fase di certificazione delle competenze e le relative spese.
Le ore di trasferimento presso sedi formative esterne (per stage,
scambi e moduli transnazionali, visite di studio) non possono essere
contabilizzate quali ore effettive di formazione.
Le sedute serali di formazione (oltre le ore 20) non possono
prevedere una durata superiore a 3 ore, o comunque che superi le ore
24.
Le iniziative corsuali di formazione continua e permanente rivolte
agli imprenditori e lavoratori autonomi possono svolgersi anche il
sabato e nei giorni festivi. Appositi accordi fra le imprese e le
organizzazioni sindacali recepite nel progetto dell'attivita'
formativa, possono prevedere articolazioni specifiche dell'orario di
frequenza ai corsi per i lavoratori dipendenti.
I.1.4. Modalita' attuative
Le modalita' attuative devono riferirsi alle azioni e misure previste
nel programma operativo regionale e nel Complemento di programmazione
dell'Obiettivo 3 del Fondo sociale europeo per il sessennio
2000/2006. Le modalita' di azione previste sono di norma raggruppate
nelle tre seguenti:
- aiuti alle persone
- assistenza a strutture e sistemi
- azioni di accompagnamento.
Le attivita' progettate possono comprendere l'insieme delle tre
modalita'.
Le attivita' formative, oltre alle lezioni teoriche (con docenze
dirette, videoconferenze assistite da un tutor in aula,
teleinsegnamento . . .) possono essere organizzate come percorsi,
anche individualizzati, comprendenti, a titolo esemplificativo:
- servizi di accoglienza, valutazione delle competenze in ingresso,
orientamento e tutoraggio;
- esercitazioni pratiche, simulazioni, analisi di casi reali,
produzione di elaborati individuali e manufatti esercitativi;
- stages aziendali (in una o piu' situazioni lavorative) da svolgere
singolarmente o a piccoli gruppi sotto la diretta responsabilita' del
tutor aziendale e/o del tutor dell'Ente di formazione;
- visite guidate;
- scambi di durata significativa in Italia o all'estero;
- studio individuale coordinato e lavoro di gruppo presso la sede
dell'organismo di formazione, sotto la responsabilita' del tutor;
- ore di formazione individuale in autoapprendimento/formazione a
distanza;
- tirocini formativi.
Il soggetto gestore titolare di un progetto formativo finanziato con
risorse pubbliche puo' assegnare commesse finalizzate di lavoro a
soggetti terzi dotati della necessaria professionalita', ma e' tenuto
a svolgere direttamente almeno il 30% del lavoro assegnato rispetto
al costo complessivo dell'iniziativa.
Per quanto riguarda le modalita' attuative, vengono fissate le
seguenti regole:
- le ore di formazione in autoapprendimento (formazione a distanza,
open learning) possono essere svolte presso il centro di formazione,
presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, in orario
lavorativo o extralavorativo, purche' vengano svolte sulla base di
materiali didattici formalizzati, siano seguite da un tutor che ne
attesta la veridicita' e validita', e siano oggetto di prove
formalizzate di apprendimento che restano agli atti del progetto
formativo. La durata delle ore di studio FAD e/o autoapprendimento
sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure
certificate dal sistema telematico di tutoring;
- il materiale didattico prodotto con finanziamento pubblico
prevalente e' di proprieta' dell'ente finanziatore. Il materiale
didattico FAD deve essere validato dalla Commissione regionale CERFAD
compatibilmente con quanto previsto al punto 4.1. degli Indirizzi e
deve essere messo a disposizione di tutti i soggetti che lo
richiedono al semplice costo di riproduzione, salvo diverso accordo
formalizzato con l'ente finanziatore. In tutti i casi, il materiale
didattico deve riportare in copertina:
- la denominazione del soggetto gestore, nonche' i nominativi
dell'autore/degli autori;
- l'anno di produzione e i riferimenti amministrativi del piano
nell'ambito del quale e' stato prodotto;
- le fonti di finanziamento, sia pubbliche che private, utilizzando
il logo dell'Ente pubblico finanziatore (Provincia, Regione, Unione
Europea);
- i riferimenti dell'eventuale validazione da parte di CERFAD.
Gli Enti titolari dei piani sono tenuti a garantire la
pubblicizzazione delle opportunita' offerte dalle attivita'
programmate secondo le normative comunitarie (art. 46 del Regolamento
1260/99).
I.2. Le Unita' di programmazione
In attesa di una revisione del sistema informativo regionale della
formazione professionale, che lo renda compatibile con le previsioni
del nuovo Programma operativo regionale e del Complemento di
programmazione, le Unita' di programmazione, come disciplinate dalle
direttive vigenti, potranno essere utilizzate in modo omogeneo e
sperimentale per la progettazione di nuove attivita' ed azioni, sulla
base degli accordi tecnici fra Province e Regione che verranno
formalizzati attraverso apposita circolare applicativa della
Direzione generale della Regione come prevista nella Premessa.
I titolari dei piani possono prevedere priorita' nella valutazione
dei progetti complessi presentati da raggruppamenti di imprese.
Nei progetti complessi puo' essere proposto uno specifico
sottoprogetto destinato a prevedere le attivita' e le relative spese
per la certificazione delle competenze acquisite dagli allievi.
I.3. Tipologie di attivita' e di servizi programmabili
Al fine di garantire l'analisi statistica, la leggibilita' e la
compatibilita' tra i vari piani, tutte le attivita' e le azioni
programmate corrispondenti alle Tipologie 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6,
2.7, 2.8, 2.8.1, 3.1, 3.2 delle vigenti direttive, che si intendono
per questa parte abrogate, dovranno essere ricondotte alle tipologie
di seguito descritte ed elencate. Restano valide le tipologie non
espressamente abrogate.".
Premessa
L'introduzione dell'obbligo di istruzione (NOS) e formazione (NOF)
fino al diciottesimo anno di eta', sancito dall'art. 68 della Legge
144/99 e dal Regolamento attuativo e dall'atto di indirizzo, richiede
un ripensamento complessivo dell'impianto della formazione
professionale iniziale.
L'obbligo formativo puo' essere assolto in percorsi anche integrati,
di istruzione formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza
regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
I giovani che hanno compiuto i 15 anni si troveranno a dover
scegliere tra la prosecuzione all'interno del sistema scolastico o la
prosecuzione all'interno di un secondo canale formativo, articolato
nell'esperienza dell'apprendistato o nei percorsi di formazione
professionale iniziale.
Il progetto di riforma della formazione professionale iniziale, in
atto a livello nazionale, propone una fase di sperimentazione e
l'introduzione di interventi normativi parziali per raccogliere le
esperienze significative presenti in tutte le regioni.
In tale fase di transizione le azioni di formazione iniziale saranno
articolate secondo tre aree:
- obbligo formativo
- specializzazione post obbligo formativo
- formazione iniziale per adulti.
Per i soggetti che presentino problematiche specifiche (handicap di
diversa natura o situazioni di disagio sociale) va favorita
l'integrazione in percorsi formativi non specifici, prevedendo
adeguati interventi di sostegno (tutoraggio individualizzato, moduli
di recupero, attivita' di socializzazione ecc.).
In casi particolari andranno progettate iniziative ad boc che partano
comunque dai bisogni specifici dell'utenza e si strutturino secondo
il modello dei percorsi personalizzati.
2.1 Obbligo formativo
Sperimentazione di azioni di formazione iniziale relative
all'innalzamento dell'obbligo formativo a 18 anni, in attuazione
dell'art. 68 della Legge 144/99.
Finalita':
Sperimentare (per almeno un biennio) progetti formativi per dare
attuazione al riordino dei cicli scolastici e all'obbligo formativo
ai 18 anni e pertanto realizzare il diritto alla formazione (obbligo
formativo) per quei giovani che scelgono un percorso diverso da
quello scolastico e da quello dell'apprendistato.
Riferimento per le suddette sperimentazioni sono:
- le linee guida per il "Progetto regionale NOS ônuovo obbligo
scolastico'" (Allegato A) della delibera di Giunta regionale
1224/99);
- le linee guida per la nuova formazione iniziale (Allegato B) della
delibera di Giunta regionale 1224/99)
Requisiti di accesso:
Assolvimento dell'obbligo scolastico secondo l'attuazione progressiva
prevista dal Regolamento attuativo dell'art. 68, Legge 144/99:
a) a partire dall'anno 2000 nei confronti di tutti i giovani che
compiono 15 anni entro lo stesso anno;
b) a partire dall'anno 2001 nei confronti di tutti i giovani che
compiono 15 anni e 16 anni entro lo stesso anno;
c) a partire dall'anno 2002 nei confronti di tutti i giovani che
compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni entro lo stesso anno.
Durata e certificazione:
I percorsi di formazione professionale iniziale da sperimentare si
articolano in cicli formativi annuali. Ciascun ciclo consente
l'acquisizione di competenze certificabili che costituiscono credito
per l'accesso ai cicli formativi successivi o, attraverso
riconoscimenti specifici, per la transizione nel sistema di
istruzione o nell'esercizio dell'apprendistato.
La certificazione rilasciabile e' la seguente:
1) certificato di qualifica, attestante anche l'assolvimento
dell'obbligo formativo conseguibile dopo la frequenza di almeno due
cicli annuali;
2) certificato di competenze rilasciabile in alternativa al
certificato di qualifica per coloro che abbiano acquisito unita' di
competenze relative a professionalita' non compiute;
3) dichiarazione di competenze: rilasciabile al termine di ogni ciclo
formativo o, anche, per segmenti dello stesso. E' rilasciato
dall'ente di formazione sulla base di specifiche prove di verifica e
viene stilato secondo il modello validato dalla Regione.
Si richiama inoltre quanto previsto dal decreto relativo all'atto di
indirizzo e coordinamento per l'esercizio, da parte delle Regioni e
Province autonome, delle funzioni amministrative in materia di
assolvimento dell'obbligo formativo.
Modalita' attuative:
Ribadendo che il modello di riferimento del nuovo obbligo formativo
e' quello illustrato nei documenti relativi alle sperimentazioni gia'
avviate nel territorio regionale (modello di formazione iniziale
prodotto nell'ambito del progetto Occupazione Janus II, linee guida
NOS/NOF, vademecum NOF) si richiamano di seguito alcune indicazioni
emerse dalle sperimentazioni e che costituiscono condizioni di
realizzabilita':
a) Soggetti attuatori
b) Accoglienza
c) Individuazione dei partecipanti
d) Orientamento
e) Personalizzazione dei percorsi formativi
f) Progettazione e valutazione dei percorsi formativi tramite le UFC
g) Metodologie.
a) Soggetti attuatori
Le modalita' organizzative del NOF di seguito richiamate richiedono
una pluralita' di possibilita' formative e di esperienze nelle
imprese che non possono essere offerte da un unico ente. Per questo
motivo appare strategico che il soggetto attuatore sia un
raggruppamento nel quale siano presenti piu' centri di formazione, ed
e' importante che siano assicurate certezza e stabilita' di
riferimento agli utenti anche attraverso convenzioni pluriennali.
Le relazioni del soggetto attuatore con altri attori e sistemi che
intervengono nel percorso di vita del ragazzo sono fondamentali.
Per questo sara' indispensabile progettare le modalita' di relazione
con ogni attore e, in particolare:
- la famiglia, da coinvolgere attivamente nella progettazione e
valutazione del percorso;
- la scuola, di provenienza e di eventuale approdo del soggetto;
- l'impresa, da coinvolgere gia' nel percorso formativo.
b) Accoglienza
L'organizzazione di un primo modulo di accoglienza e' un elemento
strategico fondamentale per facilitare, da subito, la comprensione
del contesto nel quale il ragazzo si viene ad inserire e, di
conseguenza, sostenere la motivazione e la coesione del gruppo.
Obiettivi di questa attivita' sono:
- facilitare la conoscenza reciproca
- facilitare la conoscenza del contesto
- dare il maggior numero di informazioni possibili
- attivare la motivazione.
La progettazione di questa attivita' e' legata ad una buona
conoscenza dei soggetti, presuppone quindi la raccolta preventiva di
informazioni e una efficace predisposizione di strumenti e
metodologie.
c) Individuazione dei partecipanti
I partecipanti a queste iniziative sono estremamente disomogenei sul
piano psico-sociale-culturale, caratterizzati da una predisposizione
all'apprendimento pratico/operativo e, in alcuni casi, presentano una
"debolezza" di motivazioni all'apprendimento.
Di fondamentale importanza e' avere chiara l'aspettativa di ogni
utente rispetto all'esperienza proposta per poter intervenire, gia'
nelle fasi di accoglienza e orientamento, a sostegno della
motivazione, contrastando le eventuali esperienze negative e fornendo
risposte diversificate e adeguate alla situazione di ogni singolo
utente.
d) Orientamento
L'orientamento puo' essere suddiviso in due fasi: attivita'
orientative di avvio del processo formativo e l'orientamento in
itinere, trasversale a tutto il processo formativo.
Le azioni di primo orientamento discendono direttamente dalle
attivita' di accoglienza e di conoscenza dei giovani. Obiettivi di
questa prima fase sono:
- identificazione delle conoscenze/abilita'/competenze gia'
acquisite, dalle quali partire per affrontare il percorso formativo
anche tramite l'auto diagnosi;
- acquisizione di informazioni sulle opportunita' presenti nelle
offerte formative e lavorative;
- produzione di un primo progetto formativo personale.
L'orientamento in "itinere" riguarda tutte le attivita' di sostegno
al ragazzo, di rimodulazione del progetto personale sulla base delle
esperienze maturate, di individuazione delle criticita' e superamento
delle stesse.
un'attivita' nella quale appare strategico il rapporto con il tutor.
Si tratta di osservare i ragazzi e individuare per ciascuno il
proprio sistema di riferimento con particolare attenzione all'origine
di eventuali situazioni di disagio.
e) Personalizzazione dei percorsi formativi
La personalizzazione dei percorsi significa garantire la massima
rispondenza dell'offerta formativa con i bisogni/aspettative
dell'allievo. La risposta personalizzata non preclude la
realizzazione di percorsi di gruppo. A monte della personalizzazione
e' una pianificazione delle attivita' realizzate incrociando tutte le
possibili variabili che vanno dalle caratteristiche individuali del
soggetto alla tipologia del mercato del lavoro locale, all'offerta
formativa. Altra caratteristica della personalizzazione e' quella di
pianificare l'intervento non solo in termini di competenze
tecnico/professionali ma anche di competenze di base e trasversali
che favoriscano il processo di crescita della personalita' e della
autonomia.
f) Progettazione e valutazione dei percorsi formativi tramite le UFC
Il modello di riferimento per la progettazione e valutazione di
questi percorsi e' quello elaborato dall'ISFOL. Le UFC sono unita'
formative minime la cui aggregazione porta al raggiungimento di
determinate competenze professionali e sono strettamente connesse
agli obiettivi formativi del percorso personalizzato. La declinazione
del percorso in obiettivi formativi prevede il raggruppamento di
unita' di competenze tra loro omogenee e il loro collegamento (moduli
formativi). Le unita' di competenze divengono quindi "stadi" del
percorso formativo e come tali possono essere riferimento per la
valutazione e autovalutazione dell'apprendimento.
9) Metodologie
In percorsi formativi personalizzati, strettamente collegati alle
caratteristiche dell'individuo, occorre diversificare le metodologie
didattiche in relazione all'utenza.
La scelta della metodologia didattica piu' appropriata va quindi
collegata da un lato alle caratteristiche di apprendimento
dell'individuo e dall'altro al tipo di competenze da sviluppare.
Dalle sperimentazioni realizzate emerge che, in particolare,
l'alternanza e' un sistema di apprendimento particolarmente efficace
per l'utenza del NOF, in quanto consente di rielaborare l'esperienza
lavorativa favorendo la crescita personale e l'autostima.
L'alternanza consente inoltre una formazione di tipo individuale.
Questa modalita' va adeguatamente progettata e utilizzata per i
soggetti per i quali puo' rappresentare una valida strategia
formativa.
L'obiettivo e' creare un circolo virtuoso tra luoghi e strutture
(azienda e centri di formazione professionale) in cui si affrontano e
sviluppano prospettive diverse, alternando teoria e pratica.
Per quanto attiene alla sperimentazione regionale NOS-NOF, il
riconoscimento delle attivita' svolte in integrazione fra istituti
scolastici ed enti di formazione, sara' oggetto di successiva
determinazione, a seguito delle verifiche gia' programmate sui
risultati delle attivita' in corso di attuazione.
2.2 Assolvimento dell'obbligo formativo nell'apprendistato
L'atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio da parte delle
Regioni e delle Province autonome delle funzioni amministrative in
materia di assolvimento dell'obbligo formativo prevede, all'art. 2,
che lo stesso possa essere assolto all'interno di percorsi di
apprendistato, cosi come disciplinati dall'art. 16 della Legge 196/97
e successive modifiche e provvedimenti attuativi.
Per i giovani soggetti all'obbligo formativo devono essere
organizzati moduli aggiuntivi di sostegno (almeno 120 ore all'anno).
Per la progettazione di questi moduli si richiama quanto gia' detto
in relazione all'obbligo nella formazione professionale e i risultati
della sperimentazione sull'apprendistato realizzato nel territorio
regionale.
Certificazione: E' previsto il rilascio della dichiarazione di
competenze secondo il modello validato dalla Regione Emilia-Romagna
che deve inoltre indicare che tale percorso si e' svolto in funzione
dell'assolvimento dell'obbligo formativo.
2.3 Specializzazione post obbligo formativo
Finalita'
Completare e specializzare la preparazione professionale dei
qualificati su aspetti innovativi di particolare rilevanza per le
imprese e per l'economia locale.
Requisiti d'accesso
Essere titolare di una qualifica professionale pertinente all'area di
specializzazione (qualifica ottenuta nell'ambito della formazione
professionale sia in percorsi NOF che nella formazione professionale
iniziale, o negli istituti professionali).
Durata
Non inferiore alle 400 ore e in funzione:
- all'ambito di competenze/specializzazione;
- delle caratteristiche dei partecipanti;
- del riconoscimento di eventuali crediti formativi e/o professionali
coerenti all'ambito di competenze oggetto di specializzazione.
Le specializzazioni riferibili all'area socio-assistenziale possono
derogare dalla durata sopra citata.
Attestato
Certificato di specializzazione
Tipologia 2.6 - Formazione iniziale per adulti
Nell'attuale momento di transizione verso nuovi sistemi formativi e
di istruzione, occorre tenere conto dei bisogni di coloro che, pur
avendo assolto l'obbligo scolastico secondo la precedente normativa,
si trovano in una situazione di carenza di formazione.
Si tratta di soggetti che non sono in grado di proporsi sul mercato
del lavoro o di ricollocarsi dopo prime esperienze lavorative, con
adeguate competenze sia professionali che di base e trasversali.
Per questi soggetti appare opportuno mantenere percorsi di formazione
iniziale, in grado di fornire loro le conoscenze/competenze
necessarie per un'adeguato inserimento lavorativo.
Finalita'
Favorire un positivo inserimento lavorativo tenendo conto delle
esperienze formative e lavorative gia' realizzate dal soggetto.
Requisiti d'accesso
Eta' superiore ai 18 anni, ovvero inferiore ma per i soggetti gia'
esenti dall'obbligo formativo nella fase transitoria di prima
applicazione della Legge 144/99.
Durata
Non inferiore alle 400 ore e in funzione:
- del profilo professionale di riferimento;
- delle caratteristiche dei partecipanti;
- del riconoscimento di eventuali crediti formativi e/o professionali
coerenti col profilo di riferimento.
Tale durata puo' essere ulteriormente abbreviata per qualifiche
semplici legate a lavori stagionali.
Attestato
1) Certificato di qualifica al termine dei percorsi che contemplino
obiettivi formativi complessi e compiuti attinenti ad un preciso
profilo professionale.
2) Certificato di competenze rilasciabile a fronte di percorsi
riferiti a profili non compiuti o a figure di cui manchino gli
standard minimi nazionali e/o regionali.
3) Dichiarazione di competenze rilasciabile per segmenti del percorso
afferenti una o piu' UFC, secondo il modello validato dalla Regione
Emilia-Romagna.
Tipologia 2.7 - Apprendistato per adulti
A coloro che siano esenti o abbiano assolto l'obbligo formativo e'
possibile la partecipazione ai percorsi sperimentali promossi dalla
Regione a norma della Legge 196/97 ed in particolare del DM 302/99.
Tipologia 3 - Formazione superiore
La formazione superiore, riassume l'insieme delle iniziative
formative professionalizzanti rivolte, di norma, a coloro che sono in
possesso di un diploma di scuola media superiore o di un titolo
equivalente a fini lavorativi, consistente in una qualificazione
professionale sommata ad una esperienza lavorativa coerente alle
competenze individuate nella qualifica.
Tipologia 3.1 - Moduli integrati con la scuola media superiore
Sono percorsi di integrazione tra istituti scolastici ed enti di
formazione facenti riferimento al sistema regionale, da effettuarsi
in orario scolastico, che abbiano valenza, secondo i casi,
orientativa/formativa, professionalizzante, di rafforzamento delle
competenze di base e/o trasversali, da progettarsi secondo il modello
ISFOL delle unita' formative capitalizzabili. La modalita' di
attuazione e la durata dei percorsi va riferita in analogia con
quanto previsto per le sperimentazioni attuate in base al Protocollo
di intesa del 13 giugno 1997, con delibera di Giunta regionale n.
2354 del 10/12/1997 ratificata con delibera del Consiglio regionale
n. 815 del 18/12/1997.
Attestato
Certificato di competenze secondo il modello integrato validato dalla
Regione Emilia-Romagna per i percorsi sperimentali afferenti il
Protocollo, a valere quale credito didattico ai fini dell'esame di
Stato.
Tipologia 3.2 - Qualificazione superiore post-diploma, anche in
integrazione con la scuola media superiore
Tipologia finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale
superiore, legata a specifiche esigenze territoriali, a figure di
nicchia o a profili che rispondano a fabbisogni aziendali legati a
particolari e contingenti situazioni di mercato.
Durata
L'obiettivo e' di contenere la durata delle attivita' di norma nelle
700 ore, salvo deroghe motivate.
Attestato
1) Diploma di qualificazione superiore rilasciato per percorsi
afferenti a figure o profili riferibili a standard regionali o
nazionali.
2) Certificato di competenze rilasciato nei seguenti casi: - quando
non siano state raggiunte tutte le competenze previste dal profilo di
riferimento per l'ottenimento del diploma di qualifica; - quando la
figura professionale non sia riferibile a standard formativi
nazionali regionali per la sua innovativita' o per la valenza
trasversale delle competenze individuate;
3) dichiarazione delle competenze rilasciabile per segmenti di
percorso afferenti una o piu' UFC.
Tutti gli attestati rilasciati a fronte di percorsi post-diploma
costituiscono credito per l'inserimento nei corsi di Istruzione e
Formazione superiore (IFTS) che rimangono di esclusiva
sperimentazione regionale fino al 2002.
AIUTI DI STATO
Presso la Commissione Europea e' in via di elaborazione una normativa
che stabilira' le regole sulla disciplina degli aiuti di Stato nel
rispetto dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato che istituisce
l'Unione Europea. In attesa della nuova normativa i progetti di
formazione aziendale e gli incentivi all'occupazione dovranno
rispettare le regole del "de minimis" Gazzetta Ufficiale C 68,
6/3/1996.
Direttive per la gestione delegata delle misure di Politica del
lavoro triennio 2000/2002
Premessa
Nell'ambito delle funzioni di programmazione, d'indirizzo e di
coordinamento delle politiche del lavoro, con le presenti direttive
la Regione Emilia-Romagna intende definire le modalita' d'esercizio
delle funzioni delegate stabilite dall'art. 17 della L.R. 45/96, in
particolare determinando per il triennio 2000/2002 i criteri generali
di attuazione degli interventi stabiliti dagli artt. 8 e 9 della
stessa L.R. 45/96.
1) Norme generali
Per quanto riguarda le norme generali d'attuazione delle suddette
misure per ogni singolo intervento vengono stabiliti i criteri a cui
le Amministrazioni provinciali dovranno attenersi nella gestione
delegata.
Interventi a favore delle fasce deboli
(art. 8 della L.R. 45/96)
La misura si caratterizza come insieme d'iniziative per favorire
l'integrazione lavorativa di lavoratori appartenenti a fasce deboli.
1.1 Iniziative a favore delle persone portatrici di handicap
Obiettivo dell'iniziativa
Favorire nell'ambito di progetti formativi l'integrazione lavorativa
di persone portatrici di handicap.
Beneficiari
Possono essere ammesse a contributo tutti i soggetti che a norma di
legge possano effettuare assunzioni. Sono esclusi come beneficiari
solo i soggetti pubblici e le imprese non in possesso del requisito
di piccole e media impresa.
Requisiti delle iniziative ammesse
Devono prevedere l'assunzione a tempo indeterminato o a tempo
determinato di almeno 12 mesi dei destinatari delle iniziative.
Destinatari delle iniziative
Persone portatrici di handicap iscritte nelle liste provinciali per
l'avviamento obbligatorio di cui alla Legge 68/99 e successive
modificazioni.
Contributo pubblico
La misura massima del contributo per le iniziative che prevedano
assunzioni a tempo indeterminato e' stabilita in Lire 30.000.000
(pari a Euro 15.493,71) per ogni destinatario assunto a tempo pieno.
L'importo del contributo e' diminuito nei seguenti casi:
- nel caso di assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi, salvo
integrazione per la trasformazione in contratto a tempo indeterminato
l'importo massimo del contributo e' di Lire 15.000.000 (pari a Euro
7.746,85);
- nel caso d'istaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, il
contributo e' ridotto proporzionalmente all'orario.
Nel limite degli importi stabiliti le Amministrazioni provinciali
potranno definire ulteriori criteri per definire l'entita' dei
contributi.
1.2 Iniziative a favore di soggetti svantaggiati
Obiettivo dell'iniziativa
Favorire nell'ambito di progetti formativi l'integrazione lavorativa
dei destinatari.
Beneficiari
Possono essere ammessi a contributo tutti i soggetti che a norma di
legge possano effettuare assunzioni. Sono esclusi come beneficiari
solo i soggetti pubblici e le imprese non in possesso del requisito
di piccole e media impresa.
Requisiti delle iniziative ammesse
Devono prevedere l'assunzione a tempo indeterminato o a tempo
determinato di almeno 12 mesi dei destinatari delle iniziative.
Destinatari delle iniziative
- Soggetti in situazione di disagio sociale e familiare;
- ex detenuti assoggettati nel corso degli ultimi cinque anni a
misure limitative della liberta' per almeno sei mesi e detenuti
ammessi al lavoro esterno o in regime di semiliberta';
- persone gia' sottoposte a trattamento curativo per
tossicodipendenza e alcolismo.
Contributo pubblico
La misura massima del contributo per le iniziative che prevedano
assunzioni a tempo indeterminato e' stabilita in Lire 20.000.000
(pari a Euro 10.329,14) per ogni destinatario assunto a tempo pieno.
L'importo del contributo e' diminuito in proporzione:
- nel caso d'assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi, salvo
integrazione per la trasformazione in contratto a tempo indeterminato
l'importo massimo del contributo e' di Lire 10.000.000 (pari a Euro
5.164,57);
- nel caso d'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, il
contributo e' ridotto proporzionalmente all'orario.
Nel limite degli importi stabiliti le Amministrazioni provinciali
potranno definire ulteriori criteri per definire l'entita' dei
contributi.
Interventi a sostegno del reinserimento professionale
(articolo 9, L.R. 45/96)
La misura si caratterizza come un insieme di iniziative per favorire
l'adeguamento delle capacita' professionali dei lavoratori espulsi
dal processo produttivo e per sostenerne il loro reinserimento
professionale.
In particolare la Regione Emilia-Romagna concede contributi secondo
le modalita' e i criteri di seguito stabiliti per le seguenti
iniziative.
1.3 Iniziative a sostegno del reinserimento professionale
Obiettivo dell'iniziativa
Favorire l'adeguamento delle capacita' professionali dei lavoratori
espulsi dal processo produttivo per sostenerne il loro reinserimento
professionale.
Beneficiari
Possono presentare domanda: le imprese in possesso dei requisiti di
piccola e media impresa stabiliti dalla definizione comunitaria di
cui alla "Disciplina agli aiuti di Stato alle piccole e medie
imprese", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee
C213 del 23 luglio 1996.
Requisiti delle iniziative ammesse
Devono prevedere l'assunzione a tempo indeterminato dei destinatari
anche attraverso la trasformazione di precedente contratto a tempo
determinato.
Destinatari delle iniziative ammesse
- Lavoratori iscritti nelle liste di mobilita';
- lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione
salariale;
- disoccupati iscritti alle liste di prima classe da almeno 12 mesi.
Contributo pubblico
L'entita' del contributo pubblico e' stabilito nella misura massima
di:
- Lire 12.000.000 (pari a Euro 6.197,48) per ogni destinatario di
sesso femminile di eta' superiore ai 50 anni;
- Lire 8.000.000 (pari a Euro 4.131,66) per ogni destinatario di
sesso maschile di eta' superiore ai 50 anni;
- Lire 10.000.000 (pari a Euro 5.164,57) per ogni destinatario di
sesso femminile di eta' superiore ai 40 anni;
- Lire 6.000.000 (pari a Euro 3.098,74) per ogni destinatario di
sesso maschile di eta' superiore ai 40 anni.
Per i destinatari delle iniziative iscritti nelle liste di mobilita'
la misura del contributo sopra previsto e' ridotto di Lire 100.000
(pari a Euro 51,65) per ogni mese per il quale al momento
dell'assunzione e' ancora prevista la corresponsione dell'indennita'
di mobilita'.
Per i destinatari assunti a tempo parziale la misura del contributo
sopra previsto e' ridotto proporzionalmente in funzione delle ore in
meno rispetto al tempo pieno.
Nel limite degli importi sopra stabiliti le Amministrazioni
provinciali potranno definire ulteriori criteri per definire
l'entita' dei contributi.
2. Criteri di priorita'
Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. 45/96, sono
considerate prioritarie per la definizione della graduatoria delle
iniziative finanziabili, i progetti concertati dalle parti sociali.
Per progetto concertato tra le parti sociali si intende
quell'iniziativa sottoscritta dai seguenti soggetti:
- associazioni imprenditoriali, sulla base di accordi con
organizzazioni sindacali dei lavoratori affiliate alle confederazioni
maggiormente rappresentative all'interno del settore produttivo;
- enti bilaterali composti da associazioni di datori di lavoro ed
organizzazioni sindacali.
Le domande regolarmente presentate e giudicate ammissibili al
finanziamento dall'istruttoria, indipendentemente dal contributo,
saranno, di norma, ordinate secondo criteri di priorita' predefiniti
da ogni singola Amministrazione, fermo restando l'ordine di priorita'
indicato.
1. Modalita' attuative
Le Amministrazioni provinciali nell'ambito della gestione delle
misure indicate in premessa:
- definiscono le modalita' e i tempi di presentazione delle domande e
dei progetti per l'accesso ai finanziamenti, nonche' i criteri di
priorita' e di ammissione al finanziamento per ogni singola
iniziativa;
- svolgono l'istruttoria delle domande verificando, in base alla
documentazione presentata:
a) i requisiti del beneficiario;
b) i requisiti dell'iniziativa;
c) i requisiti dei destinatari dell'iniziativa;
- valutano i progetti secondo i criteri e le priorita' prestabiliti,
determinando una graduatoria delle iniziative ammesse al
finanziamento e l'importo del contributo riconoscibile, individuando,
altresi', per ogni domanda, la ragione dell'eventuale esclusione;
- definiscono le condizioni, le modalita' ed i tempi di concessione e
liquidazione dei contributi;
- svolgono il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dal
successivo punto 4 a carico dei beneficiari;
- attuano la rendicontazione delle spese e il monitoraggio sulle
iniziative finanziate, trasmettendone annualmente i risultati alla
Regione.
1. Obblighi
I beneficiari dei contributi sono tenuti agli obblighi previsti
dall'art. 18 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45 "Misure di politiche
regionale del lavoro" e, accettandone il finanziamento pubblico, si
impegnano al loro pieno rispetto.
In particolare i beneficiari saranno tenuti a fornire annualmente
alle Province, per i tre anni successivi alla concessione del
contributo, una dichiarazione utile al rilevamento dell'efficienza e
dell'efficacia delle attivita' finanziate, con particolare riguardo
all'inserimento occupazionale dei lavoratori interessati, tramite uno
schema predisposto dall'Amministrazione regionale.
I beneficiari sono tenuti a permettere gli opportuni sopralluoghi da
parte delle Amministrazioni provinciali interessate, della Regione
Emilia-Romagna e degli altri istituti di vigilanza preposti per il
controllo e la verifica delle attivita' finanziate.
2. Controlli
I controlli sulla documentazione presentata a corredo della richiesta
di contributo saranno svolti dalle Amministrazioni provinciali
interessate; cosi' come i sopralluoghi, che potranno essere svolti a
campione ed attivati anche con la collaborazione dei competenti
organi decentrati del Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale.
3. Revoche e sanzioni
I contributi, qualora concessi, sono revocati nei seguenti casi:
- se non vengano fornite le informazioni utili al rilevamento
dell'intervento richieste dalla Provincia;
- se i progetti per i quali e' stato concesso il finanziamento non
siano realizzati o siano realizzati in maniera insufficiente rispetto
allo scopo pubblico perseguito dall'intervento;
- se intervenga il licenziamento, per ragioni diverse dalla giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, nei tre anni successivi alla
costituzione del rapporto di lavoro su cui e' stato calcolato il
contributo per l'intervento;
- se da accertamenti effettuati dalle autorita' ispettive emerga il
mancato rispetto delle condizioni stabilite da accordi
interconfederali, dai contratti collettivi di lavoro territoriali di
categoria e dagli accordi stipulati a livello aziendale.Fatte salve
le pene previste dall'attuale legislazione per chi fornisce false o
mendaci dichiarazioni o fornisca o produca false attestazioni, i
contributi sono revocati anche qualora, dai controlli effettuati
dalle autorita' ispettive, venga comprovata la mancanza di uno o piu'
requisiti verificati in sede di istruttoria nella domanda di
contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla
stessa.
I contributi subiranno, invece, una revoca parziale in misura
percentuale rispetto alla durata complessiva prevista dal progetto,
qualora:
- il progetto per il quale e' stato concesso il finanziamento sia
realizzato solo parzialmente rispetto al raggiungimento dello scopo
pubblico perseguito dall'intervento;
- intervenga il lincenziamento, per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo, nei tre anni successivi dalla costituzione del
rapporto di lavoro su cui e' stato calcolato il contributo per
l'intervento.
La revoca comporta l'esclusione dall'iniziativa e l'obbligo della
restituzione di quanto eventualmente percepito ed il pagamento degli
interessi legali dal momento dell'erogazione del contributo.
1. Decorrenza e durata delle iniziative - modalita' di presentazione
delle domande
Possono essere ammesse a contributo le iniziative avviate non prima
dell'1 gennaio 2000.
La domanda di contributo, a seguito di assunzione di uno o piu'
destinatari, deve essere redatta su apposita modulistica e
sottoscritta a firma del legale rappresentante dell'impresa
interessata; la domanda dovra' essere presentata agli uffici
dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente, o in
uffici da essa indicati.
La competenza territoriale e' stabilita in funzione del luogo ove
avviene l'assunzione.
La domanda deve essere corredata di tutti i documenti atti a
dimostrare i requisiti del beneficiario e le caratteristiche dei
destinatari, oltre alla documentazione richiesta, preventivamente o
successivamente all'istruttoria, a seconda della tipologia di
intervento, dalle Amministrazioni provinciali.
Le domande incomplete o prive della documentazione idonea a
dimostrare il possesso dei requisiti necessari per l'istruttoria non
saranno ammesse al finanziamento.
Le graduatorie delle domande ammissibili e finanziabili verranno
pubblicizzate dalle rispettive Amministrazioni provinciali; mentre
per le domande non accolte ne verra' data comunicazione ai soli
interessati.
Tali comunicazioni verranno trasmesse, di norma, entro i trenta
giorni successivi al termine di scadenza delle istanze ed entro i
successivi trenta giorni l'impresa dovra' provvedere all'assunzione
del lavoratore, se non ancora effettuata, ai fini della liquidazione
del contributo concesso.
2. Cumulabilita' delle iniziative
Non e' ammesso il cumulo di piu' iniziative della presente L.R. 45/96
da parte dello stesso beneficiario qualora si rivolgano ad unico
destinatario.
3. Risorse finanziarie
La Regione finanzia l'applicazione degli artt. 8 e 9 della L.R.
45/96, per il triennio 2000/2002 tramite fondi provenienti dal FSE,
Stato e Regione all'interno dei tetti provinciali definiti con la
presente deliberazione.
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti
disposizioni si richiamano quelle relative all'utilizzo delle risorse
del FSE.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO C
Misure preventive/curative
In attesa dell'entrata in funzione delle anagrafi individuali che
faranno capo ai servizi per l'impiego, la messa in opera
dell'approccio preventivo (giovani e adulti disoccupati da meno,
rispettivamente, di 6/12 mesi), dove avvenire chiarendo due aspetti.
In primo luogo le tipologie di destinatari ammissibili ed in secondo
luogo i criteri per la rilevazione della natura preventiva o curativa
delle azioni.
A) Le tipologie di destinatari ammissibili:
- disoccupati in senso stretto (persone che hanno perso un precedente
posto di lavoro) o persone alla ricerca di prima occupazione;
- le persone in CIG straordinaria e in mobilita' che, in continuita'
con l'attuale periodo di programmazione del FSE che li ha considerati
eleggibili all'Obiettivo 3, sono da considerare assimilabili ai
disoccupati e quindi concorrono all'implementazione dell'approccio
preventivo;
- persone inserite in contratto di apprendistato o altro contratto a
causa mista;
- le persone in condizione professionale attuale inattiva (casalinga,
studente, militare di leva, altro inattivo), nella misura in cui tali
persone passano attraverso la condizione di disoccupazione attraverso
l'iscrizione alle liste di disoccupazione come requisito per
l'accesso a politiche attive del lavoro.
Altre condizioni professionali sul mercato del lavoro devono essere
escluse dalla possibile applicazione dell'approccio preventivo, come
segue:
- le persone in CIG ordinaria, in continuita' con l'attuale periodo
di programmazione del FSE che li ha considerati eleggibili
all'Obiettivo 4, dovranno essere trattate come occupati e quindi non
sono considerate ammissibili alle azioni dell'Asse A e di conseguenza
all'approccio preventivo;
- le persone in mobilita' sono da considerare ammissibili all'Asse A,
ma solo alle azioni previste nella misura "curativa" quando alle
liste di mobilita' si accede dopo un periodo di disoccupazione o di
CIG almeno pari a 12 mesi;
- le persone impegnate in progetti di LSU/LPU che vengono inserite
contemporaneamente in un progetto per il loro inserimento lavorativo
sono da considerare ammissibili all'Asse A, ma solo alle azioni
previste nella misura "curativa", dato il sostanziale stato di
disoccupazione di lunga durata da cui sono caratterizzate.
B) I criteri per la rilevazione della natura preventiva o curativa
delle azioni
La rilevazione del carattere preventivo o curativo delle azioni alle
persone richiede di individuare:
1. la data di inizio dello stato di disoccupazione e 2. la data di
offerta di una misura attiva del lavoro alla quale definire la natura
preventiva o curativa dell'azione che si intende realizzare.
1. In merito al primo punto, l'inizio dello stato di disoccupazione
puo' essere derivato dalla ricostruzione della situazione soggettiva
dei potenziali destinatari delle azioni. La data di inizio dello
stato di disoccupazione e' da intendersi come segue:
- nel caso dei disoccupati in senso stretto (persone che hanno perso
un precedente posto di lavoro), delle persone in cerca di prima
occupazione e delle persone in contratto di apprendistato o altro
contratto a causa mista, la data iniziale e' rappresentata dalla data
piu' recente tra le seguenti: la conclusione di una attivita'
lavorativa (incluse anche le forme di lavoro temporaneo e atipico
senza limiti minimi di tempo), che non necessariamente comporta la
cancellazione delle attuali liste di collocamento; la conclusione
della frequenza ad una misura di politica attiva del lavoro; la
conclusione di un percorso scolastico (anche nel caso di abbandono);
l'iscrizione o re-iscrizione alle liste di collocamento;
- nel caso delle persone in CIG straordinaria, la data iniziale da
assumere e' in questo caso rappresentata dalla data piu' recente tra
le seguenti: l'iscrizione alla CIG straordinaria; la conclusione
della frequenza ad una misura di politica attiva del lavoro;
- nel caso delle persone inattive (casalinga, studente, militare di
leva, altro inattivo), la data iniziale puo' essere rappresentata
dalla data di iscrizione alle liste di collocamento, da considerare
come requisito per l'accesso alle attivita' finanziate dal FSE;
- nel caso di stranieri immigrati o di immigrazione di ritorno, le
date iniziali proposte nei casi di disoccupazione possono essere
sostituite da quelle che registrano l'inizio della presenza sul
territorio nazionale, attraverso il permesso di soggiorno o il cambio
di residenza dal Paese straniero all'Italia.
La rilevazione del periodo di disoccupazione dovra' essere effettuata
dai soggetti attuatori dalle azioni al momento della selezione dei
candidati alle attivita', attraverso una autocertificazione della
data d'inizio dello stato di disoccupazione che questi ultimi
dovranno presentare mediante presentazione di altro documento
probatorio.
2. In merito al secondo punto riguardante la data di offerta di una
misura attiva alla quale definire il carattere preventivo o curativo
di una azione, essa e' rappresentata dalla data di assegnazione,
iscrizione, ammissione, ecc. - da specificare in dettaglio in base
alla tipologia di attivita' - di una determinata persona ad una
attivita' finanziata dal FSE.
Nel caso particolare dell'apprendistato e di altre eventuali forme di
contratto a causa mista, la data alla quale riferire la natura
dell'approccio (preventivo o curativo) e' rappresentata dal momento
in cui il singolo individuo e' assegnato a tale contratto,
prescindendo dal momento in cui viene erogata la formazione esterna
finanziata dal FSE.
Per quanto riguarda i contratti di apprendistato gia' in essere al 31
dicembre 1999, questi si ritengono esclusi dalla possibilita' di
co-finanziamento all'interno della Misura A.2.