REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 539

Approvazione direttive regionali stralcio per l'avvio della nuova programmazione 2000/2006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 24 luglio 1979, n. 19 "Riordino, programmazione e deleghe             
della formazione alle professioni" e successive modificazioni;                  
- la L.R. 18 giugno 1998, n. 25 "Norme in materia di politiche                  
regionali del lavoro e di servizi per l'impiego";                               
richiamate:                                                                     
- la propria deliberazione n. 1475 dell'1 agosto 1997, esecutiva,               
avente ad oggetto "Direttive attuative per la formazione                        
professionale e per l'orientamento - Triennio 1997/1999";                       
- la propria deliberazione n. 528 del 20 aprile 1999, esecutiva, con            
la quale si e' provveduto ad integrare e a modificare le appena                 
citate direttive attuative;                                                     
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 6304 del 22 dicembre              
1999 avente ad oggetto "Indirizzi per l'integrazione delle politiche            
del lavoro, della programmazione e dell'istruzione. Triennio                    
2000/2002" (proposta della Giunta regionale n. 2336 del 7 dicembre              
1999);                                                                          
considerato che:                                                                
- per l'avvio delle attivita' comprese nel Programma operativo                  
regionale Obiettivo 3 FSE 2000/2006, in corso di approvazione da                
parte della Commissione Europea, occorre provvedere ad una prima ed             
urgente normativa applicativa degli Indirizzi sopracitati, d'ora in             
poi denominata "Direttive stralcio", che saranno oggetto,                       
successivamente alla definitiva approvazione del suddetto Programma             
operativo ed all'avvio della settima legislatura regionale, di una              
complessiva revisione finalizzata al loro completo aggiornamento                
anche nelle parti non direttamente connesse con l'avvio di nuove                
attivita';                                                                      
- tali direttive stralcio, oggetto del presente atto, intendono                 
pertanto fornire con chiarezza le regole minime comuni all'insieme              
del sistema regionale in attesa che si proceda alla revisione                   
complessiva;                                                                    
- in particolare, e' indispensabile prevedere in queste direttive               
stralcio il coordinamento della programmazione regionale e                      
provinciale, e definire ed indicare l'articolazione delle risorse               
finanziarie che la Regione intende assegnare alle Province delegate             
per il triennio 2000/2002 quale quota delle risorse previste nel                
quadro comunitario di sostegno in corso di approvazione da parte                
della Unione Europea per il finanziamento del Programma operativo               
regionale 2000/2006 a titolo dell'Obiettivo 3 del Fondo sociale                 
europeo;                                                                        
- tale assegnazione e' determinata sulla base di criteri oggettivi di           
carattere socio-economico (per l'80%) e della spesa storica (per il             
20%), che sono stati concordati con le Province delegate e vengono              
indicati nelle presenti direttive; sulla base di detti criteri sono             
state calcolate, e indicate nell'Allegato A) alle presenti direttive,           
le quote distinte per asse del programma operativo per ciascuna                 
Provincia;                                                                      
dato atto che:                                                                  
- il campo di applicazione del presente stralcio e' pertanto relativo           
ai piani e ai progetti approvati dalla Regione e dalle Province nei             
vari settori della formazione e all'orientamento nella prima fase               
applicativa dei nuovi documenti di programmazione comunitaria;                  
- tale documento stralcio definendo gli aspetti comuni a tutti i                
piani e i progetti rinvia ad atti dirigenziali (circolari) - piu'               
snelli e di piu' rapida adozione, ma comunque preceduti da fasi di              
confronto con le parti istituzionali e sociali interessate - gli                
aspetti attuativi fortemente evolutivi che richiedono un                        
aggiornamento frequente;                                                        
- l'assegnazione e la ripartizione delle risorse alle Province                  
delegate e' condizione essenziale per l'avvio della nuova                       
programmazione;                                                                 
ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle piu' volte                
citate direttive stralcio di cui all'Allegato 1 parte integrante del            
presente atto, comprendenti altresi' le "Direttive per la gestione              
delegata delle misure di Politica del Lavoro triennio 2000/2002" che            
in particolare prevedono i criteri generali di attuazione degli                 
interventi stabiliti dagli artt. 8 e 9 della L.R. 45/96, dando atto             
inoltre che le parti non espressamente abrogate con tale documento              
rispetto alle prorogate direttive attuative 1997/1999 e successive              
modifiche e integrazioni rimangono valide ed operanti;                          
sentite le Province delegate;                                                   
dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione           
consiliare nella seduta del 29/2/2000;                                          
vista la propria deliberazione n. 2541 del 4/7/1995, esecutiva, che             
fissa le direttive per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;                 
dato atto:                                                                      
- dei pareri favorevoli di regolarita' tecnica espressi                         
rispettivamente dal Responsabile del Servizio "Sviluppo dei Sistemi             
formativi" dott. Maurizio Pozzi e dal Responsabile del Servizio                 
"Politiche del Lavoro" dott.ssa Maura Franchi ai sensi dell'art. 4,             
comma 6, della L.R. 41/92 e secondo le disposizioni contenute nella             
deliberazione n. 2541 del 4/7/1995;                                             
- del parere favorevole di legittimita' espresso dal Direttore                  
generale Area Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina Balboni ai sensi            
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92 e secondo le disposizioni                
contenute nella deliberazione n. 2541 del 4/7/1995;                             
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia,                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa l'Allegato 1           
parte integrante del presente atto "Direttive regionali stralcio per            
l'avvio della nuova programmazione 2000/2006" comprendenti altresi le           
"Direttive per la gestione delegata delle misure di Politica del                
Lavoro triennio 2000/2002" che in particolare prevedono i criteri               
generali di attuazione degli interventi stabiliti dagli artt. 8 e 9             
della L.R. 45/96;                                                               
2) di approvare, in particolare, la ripartizione della quota delle              
risorse comunitarie nazionali e regionali da assegnare alle Province            
delegate per il triennio 2000/2002, come risulta nell'Allegato A)               
alle direttive stralcio Allegato 1 parte integranze del presente                
atto;                                                                           
3) di dare atto che l'assegnazione delle risorse di cui al punto 2)             
che precede e' condizionata alla definitiva approvazione da parte               
della Unione Europea del Quadro comunitario di sostegno e del                   
Programma operativo regionale a titolo dell'Obiettivo 3 del Fondo               
sociale europeo 2000/2006, riservando ad atti del Dirigente                     
competente l'impegno di tali fondi e la concreta erogazione alle                
Province secondo le modalita' previste nelle direttive stralcio                 
Allegato 1 parte integrante del presente atto;                                  
4) di dare atto che quanto non espressamente abrogato con le                    
direttive stralcio, di cui al punto 1) che precede, rispetto alle               
prorogate direttive attuative l997/1999 e successive modificazioni e            
integrazioni rimane valido ed operante;                                         
5) di stabilire che per gli aspetti attuativi fortemente evolutivi              
che richiedono un aggiornamento frequente si provvedera' con atti               
dirigenziali preceduti da fasi di confronto con le parti                        
istituzionali e sociali interessate;                                            
6) di dare atto inoltre che le direttive vigenti e prorogate e le               
presenti direttive stralcio, cosi' come motivato in premessa, saranno           
oggetto di una successiva complessiva revisione;7) di disporre                  
infine, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 19/79, la pubblicazione per            
esteso del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione                 
Emilia-Romagna.                                                                 
ALLEGATO 1                                                                      
Direttive regionali stralcio per l'avvio della nuova programmazione             
2000/2006                                                                       
Premessa                                                                        
Le direttive stralcio per l'avvio delle attivita' comprese nel                  
Programma operativo regionale Obiettivo 3 FSE rappresentano una prima           
ed urgente normativa applicativa degli Indirizzi adottati dal                   
Consiglio regionale con atto n. 6304 del 22 dicembre 1999.                      
Nello stesso atto si prevedeva infatti la proroga della vigenza delle           
precedenti direttive regionali 1997/1999, che pertanto, per le parti            
non espressamente abrogate con le presenti direttive, rimangono                 
valide ed operanti. Sono fatte salve le ulteriori circolari                     
applicative adottate con atti del Direttore generale che potranno               
rendersi necessarie nel frattempo alla messa a punto di tipologie               
d'intervento o modalita' di finanziamento, per la sperimentalita' di            
alcuni aspetti attuativi, in particolare relativi:                              
1) alla presentazione e gestione di progetti complessi ed innovativi;           
2) all'approvazione in corso di atti del Governo di Indirizzo e                 
Coordinamento relativi all'obbligo formativo (art. 68, DLgs 144/99);            
3) alla regolamentazione nazionale dell'apprendistato;                          
4) alla normativa comunitaria per il riconoscimento delle spese                 
ammissibili a titolo dell'Obiettivo 3 FSE.                                      
Si tratta quindi di un documento concepito in modo nuovo, che intende           
fornire con chiarezza le regole minime comuni all'insieme del sistema           
regionale garantendo a tutti la certezza del diritto in un rapporto             
innovativo tra "rigidita'" alle quali debbono attenersi tutti e                 
"flessibilita'" in grado di tener conto delle situazioni e dei                  
contesti specifici. La maggiore novita' e' costituita dalla                     
temporaneita' e parzialita' di tali regole minime, e dallo stretto              
riferimento alle normative contenute nei regolamenti e documenti                
programmatori per l'utilizzo dei fondi comunitari che, per il loro              
elevato tasso di innovazione procedurale e dei contenuti e                      
metodologie di intervento, rendono la fase di avvio della loro                  
applicazione altamente sperimentale.                                            
Le direttive vigenti e prorogate, e le presenti direttive stralcio              
saranno quindi oggetto, successivamente alla definitiva approvazione            
del programma operativo regionale, ed all'avvio della settima                   
legislatura regionale, di una complessiva revisione, finalizzata al             
loro completo aggiornamento anche nelle parti non direttamente                  
connesse con l'avvio delle nuove attivita'.                                     
Il campo di applicazione del presente stralcio e' relativo pertanto             
ai piani e progetti approvati dalla Regione e dalle Province nei vari           
settori della formazione e dell'orientamento nella prima fase                   
applicativa dei nuovi documenti di programmazione comunitaria.                  
Il presente documento definisce gli aspetti comuni a tutti i piani e            
a tutti i progetti, rinviando ad atti dirigenziali (circolari) - piu'           
snelli e di piu' rapida adozione, ma comunque preceduti da fasi di              
confronto con le parti istituzionali e sociali interessate - gli                
aspetti attuativi fortemente evolutivi che richiedono un                        
aggiornamento frequente.                                                        
Tenuto conto dell'articolazione del processo di programmazione,                 
gestione e controllo della formazione e dell'orientamento, si                   
specifica quanto segue:                                                         
- le attivita' approvate e finanziate in base alle direttive                    
1997/1999 in data anteriore alla entrata in vigore delle presenti               
direttive andranno portate a termine secondo le norme con le quali              
sono state approvate;                                                           
- nel caso in cui Province o Regione decidano di finanziare (come               
previsto al punto 5 degli Indirizzi regionali), attivita' comprese in           
graduatorie approvate prima dell'entrata in vigore delle presenti               
direttive, varranno per l'ammissibilita' dei progetti e soggetti, le            
regole vigenti al momento del bando, mentre per le regole di                    
finanziamento e gestione si fara' riferimento al nuovo Obiettivo 3              
FSE 2000/2006;                                                                  
- le norme seguenti, relative al coordinamento dei piani provinciali            
e regionali entrano in vigore sin dalla data di approvazione delle              
presenti direttive e pertanto i bandi pubblicati nel 2000 in data               
successiva alla entrata in vigore delle direttive e relativi ad                 
attivita' da attuare nel nuovo periodo di programmazione dovranno               
farvi espresso riferimento;                                                     
- le nuove attivita' programmate dalle Province sui fondi liberi 2000           
potranno essere successivamente convertite, se ed in quanto                     
compatibili con le previsioni del nuovo Programma operativo                     
regionale, con il cofinanziamento del FSE, fermi restando gli                   
obblighi di pubblicita'.                                                        
Procedure per il coordinamento dei piani provinciali e regionali                
Il Regolamento CE 1260/99 fissa nuove regole per il finanziamento da            
parte dell'Unione Europea, dei programmi operativi regionali,                   
indirizzate a semplificare e snellire le modalita' di acconto e                 
pagamento alle autorita' locali di gestione dei programmi, a premiare           
l'efficienza nella spesa ed il rispetto degli obiettivi programmati,            
e conseguentemente a sanzionare ogni ritardo nell'attuazione dei                
programmi, monitorato attraverso l'indicatore della spesa dei                   
beneficiari finali, con il disimpegno automatico delle somme                    
stanziate. Tali regole impongono al sistema regionale un grado                  
elevato di coesione ed omogeneita' di procedure e comportamenti, e la           
massima celerita' nell'avvio della nuova programmazione.                        
A tale fine, la Regione e le Province delegate hanno convenuto di               
procedere, per l'anno 2000, ad una prima chiamata di progetti, per              
una quota significativa di risorse disponibili, a valere sugli assi e           
misure dell'Obiettivo 3 FSE, Programma operativo regionale, mediante            
avvisi pubblici da emanare tra la fine del mese di marzo e la meta'             
del mese di aprile p.v., per la successiva presentazione dei progetti           
di norma entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso/avvisi,            
la loro valutazione e selezione da effettuare di norma entro i                  
successivi sessanta giorni e l'approvazione con atti delle rispettive           
Amministrazioni condizionata alla formale approvazione del Quadro               
comunitario di sostegno con decisioni comunitarie.                              
Anche in deroga a quanto previsto dal Capitolo VI delle vigenti                 
direttive regionali, il Complemento di programmazione approvato dalla           
Giunta regionale e singoli programmi approvati dalle Province                   
delegate potranno sostituire in questa fase gli ordinari strumenti di           
programmazione.                                                                 
Nell'approvazione dei documenti di programmazione anche adottati in             
via di stralcio, le Province dovranno dare atto delle procedure di              
concertazione realizzate, in conformita' con gli Indirizzi.                     
Di conseguenza, vengono temporaneamente sospesi i vincoli relativi al           
"Processo di costruzione dei programmi poliennali" ed ai "Contenuti             
minimi della programmazione poliennale provinciale" previsti al                 
Capitolo VI delle vigenti direttive.                                            
Il "Parere di conformita' regionale sui Programmi provinciali" sara'            
sostituito da un esame di coerenza dei contenuti dei documenti                  
programmatici delle Province con il Complemento di programmazione               
regionale e con gli Indirizzi programmatici approvati dal Consiglio             
regionale con atto n. 6304 del 22 dicembre 1999, nonche' dalla                  
verifica del rispetto dei limiti quantitativi e finanziari previsti.            
L'esame di coerenza ha un prevalente contenuto tecnico, e gli uffici            
regionali preposti vi provvederanno di norma entro quindici giorni              
dal ricevimento dei programmi provinciali adottati, segnalando alla             
Provincia interessata ed alla Giunta regionale eventuali anomalie.              
Nelle more del suddetto esame di coerenza, le Province potranno                 
comunque emanare gli avvisi pubblici di chiamata di progetti e                  
procedere alla loro selezione. Nel caso l'esame evidenzi elementi di            
parziale non conformita' od incoerenza, l'Assessore regionale                   
invitera' la Provincia interessata a proporre le proprie                        
controdeduzioni od a modificare le parti ritenute non coerenti.                 
Articolazione delle risorse assegnate alle Province per il triennio             
2000/2002                                                                       
La Giunta regionale assegna alle Province delegate, ripartendola fra            
le stesse sulla base degli indicatori di seguito indicati, la                   
disponibilita' triennale (2000/2002) delle risorse corrispondenti al            
62% dell'ammontare medio annuo delle risorse previste nel Programma             
operativo regionale a titolo dell'Obiettivo 3 FSE, articolate per               
ammontare dei finanziamenti comunitari e del cofinanziamento statale            
e regionale e per assi del Programma come risulta dalla Tabella                 
allegata A. L'assegnazione e' condizionata all'effettiva approvazione           
del Quadro comunitario di sostegno. Potranno inoltre costituire                 
riferimenti utili per la programmazione ed il monitoraggio le                   
percentuali delle singole misure in cui si articolano gli assi del              
POR, come indicate nel Complemento di programmazione regionale.                 
Indicatori per la ripartizione delle risorse tra le Province                    
1) Il 20% del finanziamento complessivo e' ripartito secondo gli                
stessi criteri utilizzati nella precedente programmazione 1997/1999.            
2) Il restante 80% e' ripartito sulla base dei seguenti indicatori              
fisici:                                                                         
Integrazione delle Politiche del lavoro, della formazione e della               
scuola                                                                          
- giovani dai 15 ai 24 anni - 43%                                               
- giovani in uscita dalla scuola dell'obbligo - 3%                              
- disoccupati di lunga durata - 7%                                              
- soggetti svantaggiati - 12%                                                   
- popolazione in eta' lavorativa con scarsa qualificazione scolastica           
- 5%                                                                            
- occupati - 20%                                                                
- imprese con meno di 250 addetti - 5%                                          
Servizi per l'impiego                                                           
- assunzioni registrate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego            
- 30%                                                                           
- nuovi centri per l'impiego programmati - 20%                                  
- clienti potenziali per ogni operatore a tempo pieno trasferito                
dallo Stato - 50%                                                               
Le Province procedono alla programmazione ed utilizzo delle risorse             
assegnate in conformita' alle indicazioni dei programmi approvati               
anche in via di stralcio, e verificati coerenti con il Complemento di           
programmazione e gli Indirizzi regionali.                                       
Una quota pari all'8% delle risorse regionali complessive, rapportata           
ad un'annualita' media, viene riservata per ripartirla, a titolo di             
assegnazione aggiuntiva, alle Province che abbiano raggiunto alle               
date fissate gli obiettivi di efficienza nella spesa stabiliti (per             
quanto riguarda le assegnazioni alle Province) nella Tabella allegata           
B.                                                                              
Al fine di non incorrere nel "disimpegno automatico" previsto dal II            
comma dell'art. 31 del Regolamento CE 1260/99, gli Enti di                      
programmazione (Province e Regione) che non avranno raggiunto gli               
obiettivi di efficienza fissati nell'allegata Tabella B per le                  
Province, e con andamento analogo per le risorse regionali, subiranno           
una decurtazione, nell'assegnazione relativa all'annualita'                     
successiva, di una quota pari alla differenza fra il livello                    
obiettivo di spesa ed il livello di spesa raggiunto. Le eventuali               
risorse provenienti dalle suddette rideterminazioni saranno assegnate           
agli Enti di programmazione (Province e Regione) piu' efficienti.               
Eventuali fonti aggiuntive di finanziamento non comprese nel                    
Programma operativo regionale Obiettivo 3 FSE, saranno oggetto di               
specifiche assegnazioni alle Province sulla base di appositi criteri            
di ripartizione definiti, previo confronto con le Province, negli               
specifici atti di programmazione regionale.                                     
La Regione concorrera' alla riserva comunitaria del 4% prevista                 
all'art. 44 del Regolamento della CE 1260/99 citato, e ne ripartira'            
l'eventuale gettito fra gli Enti di programmazione con gli stessi               
parametri di cui al presente paragrafo.                                         
Le risorse comunitarie del FSE ed i relativi cofinanziamenti                    
nazionali e regionali, e le quote dei privati ove previste, sono                
articolati come risulta dal Programma operativo regionale approvato,            
e precisamente come segue:                                                      
Assi A-B-C-E                                                                    
QR  11%  minimo                                                                 
FNR  44% massimo                                                                
FSE  45% massimo                                                                
Asse D                                                                          
QR  10%  minimo                                                                 
FNR  40% massimo                                                                
FSE  45% massimo                                                                
privati   5%  minimo                                                            
Pertanto, fatto 100 il costo complessivo dell'intervento, il                    
contributo massimo del FSE sara' del 45%, e il restante                         
cofinanziamento, al netto delle quote di privati e di altri pubblici            
(compreso il costo del personale ex-regionale) dovra' essere                    
suddiviso per l'80% massimo a carico del FNR e per il 20% a carico              
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
I costi del personale ex regionale trasferito ai Comuni per                     
l'esercizio delle funzioni delegate a norma della L.R. 54/95 e dei              
relativi accordi, (costi che sono rimborsati dalla Regione ai Comuni            
a sensi dell'art. 8 della L.R. 54/95), dovranno quindi essere                   
evidenziati nei relativi progetti d'intervento e debitamente                    
rendicontati.                                                                   
Tempi, modalita' e procedure di erogazione alle Province dei                    
finanziamenti assegnati                                                         
Sulla base della delibera di Giunta regionale che assegna e                     
ripartisce i fondi alle Province per il triennio, il Servizio                   
regionale competente provvede con atti del Dirigente all'impegno, di            
norma annuale, dei fondi, ed alla liquidazione ed erogazione alle               
singole Province con le seguenti modalita':                                     
- la prima ed unica anticipazione a seguito della verifica di                   
coerenza della programmazione provinciale, sara' pari al 30% di                 
un'annualita' delle risorse assegnate (ovvero il 10% delle risorse              
triennali assegnate). Tale anticipazione sara' riassorbita                      
dall'erogazione a saldo (positivo) nell'ultimo anno del triennio, o             
restituita in tutto od in parte alla Regione se il saldo sara'                  
negativo;                                                                       
- pagamenti intermedi, modulati di norma secondo i tempi stabiliti              
per il monitoraggio dalla CE, sulla base degli stati di avanzamento             
della spesa dei beneficiari finali degli interventi, rilevata                   
attraverso il sistema informativo regionale, e validata dalla                   
Provincia. Tali pagamenti intermedi potranno raggiungere al massimo             
il 65% dell'ammontare degli importi impegnati dalla Provincia                   
nell'anno (ovvero l'85% nel triennio);                                          
- il saldo sulla base dell'atto amministrativo provinciale di                   
approvazione e chiusura dei rendiconti degli interventi finanziati              
per il triennio di competenza.                                                  
Le Province provvederanno alla previsione degli impegni e dei                   
pagamenti in modo da garantire il rispetto del raggiungimento degli             
obiettivi fissati nella Tabella allegata B. A tale fine la Regione ha           
adottato un'apposita convenzione con la tesoreria per accelerare e              
semplificare il pagamento agli enti beneficiari finali degli                    
interventi approvati, sulla base di stati di avanzamento della spesa            
da questi ultimi sostenuta e documentata. L'atto della Regione che              
approva le modalita' di semplificazione dei pagamenti di cui sopra,             
si intende recepito con le presenti direttive, cosi' come definito              
nell'ambito dei progetti dell'Agenda della Modernizzazione regionale.           
Le Province dovranno adottare procedure analoghe o comunque idonee,             
nel rispetto dei loro ordinamenti contabili ed amministrativi, a                
garantire risultati di efficienza comparabili.                                  
Verra' definito, in accordo fra Regione e Province, un dispositivo              
idoneo di controllo e sanzione per i ritardi nell'andamento della               
spesa, da applicare agli enti beneficiari finali degli interventi               
approvati, che dovra' comunque prevedere meccanismi di decurtazione             
delle risorse analoghi a quelli previsti nel precedente paragrafo per           
le Province.                                                                    
Al termine del primo triennio di programmazione, la Regione                     
provvedera' alla quantificazione delle successive assegnazioni,                 
tenendo conto per un 75% delle risorse, dei parametri e indicatori di           
carattere socio-economico utilizzati per la prima assegnazione e                
debitamente aggiornati, e per il restante 25% del grado di efficienza           
nella spesa dimostrato da ciascuna Provincia nella prima                        
programmazione triennale.                                                       
Capitolo 1 - Tipologie di attivita' e modalita' attuative                       
Le presenti direttive abrogano i seguenti punti delle vigenti                   
direttive:                                                                      
- I.1                                                                           
- I.2                                                                           
Le norme abrogate sono sostituite dal testo seguente:                           
"I.1. Norme generali e modalita' attuative                                      
Per quanto riguarda le norme generali e le modalita' attuative,                 
vengono stabiliti i seguenti criteri:                                           
I.1.1. Destinatari delle attivita' formative e di orientamento                  
Possono iscriversi alle iniziative formative e di orientamento tutti            
i cittadini e cittadine italiani, comunitari ed extracomunitari in              
possesso dei requisiti stabiliti dai singoli bandi.                             
Le attivita' di formazione professionale sono rivolte alle persone              
che hanno l'esigenza di acquisire una professionalita' per motivi               
lavorativi (salvo eccezioni previste esplicitamente dai bandi per               
piani specifici).                                                               
Per l'ammissibilita' degli utenti alle iniziative previste nella                
nuova programmazione degli interventi Obiettivo 3 FSE, dovranno                 
essere osservate le specifiche norme di ammissibilita' degli utenti             
indicate nel programma operativo regionale e nelle schede tecniche di           
misura del Complemento di programmazione. In particolare per quanto             
riguarda "l'approccio preventivo" si rinvia, in attesa della messa a            
regime dei Servizi per l'Impiego, alle Scheda allegata C) alla quale            
ci si dovra' attenere rigorosamente.                                            
Le persone in condizione di disagio possono ovviamente partecipare a            
tutte le tipologie formative per le quali sono in possesso dei                  
necessari requisiti e non solo a quelle loro riservate.                         
I.1.2. Frequenza alle attivita'                                                 
Tutte le iniziative formative comportano l'obbligo di frequenza da              
parte dei partecipanti.                                                         
I partecipanti che dimostrano assenze per una quota superiore al 30%            
del monte ore totale (al netto dei crediti formativi riconosciuti),             
non possono candidarsi alla verifica finale per il rilascio di una              
certificazione ufficiale fatte salve, assenze giustificate per gravi            
motivi di malattia o per maternita'. In tali casi e' facolta' del               
soggetto gestore mettere in atto attivita' di recupero e, valutato il           
grado di raggiungimento degli obiettivi formativi, ammettere                    
all'esame finale i partecipanti interessati.                                    
Per le attivita' formative previste da specifiche normative dello               
Stato o della Regione Emilia-Romagna (attivita' regolamentate) si fa            
riferimento alle specifiche norme relativamente alla durata, limiti             
minimi di frequenza dei partecipanti, accreditamento o riconoscimento           
dei soggetti gestori, composizione delle commissioni d'esame ecc. In            
attesa di provvedere ad una ricognizione e riordino di tali attivita'           
regolamentate, e per la durata di un anno, l'accreditamento non opera           
per queste tipologie (Tipologia 5) e le Province o la Regione                   
ammettono alla selezione i progetti presentati da enti o agenzie                
formative che possiedano la specifica e pluriennale esperienza nella            
conduzione dei corsi dello specifico settore di cui si tratta, o                
siano espressione delle categorie imprenditoriali interessate                   
(esempio artigiani, commercianti), ed abbiano la disponibilita' delle           
specifiche attrezzature di laboratorio per la simulazione e le                  
esercitazioni pratiche eventualmente necessarie.                                
Al fine di disciplinare in modo dinamico tali tipologie, la Regione             
recepira' le normative specifiche con atti dirigenziali, inserendole,           
ove possibile, in altre tipologie previste.                                     
Il numero dei partecipanti previsti per ciascuna iniziativa di                  
formazione dovra' di norma essere compreso tra 8 e 25, con facolta'             
da parte del soggetto responsabile del piano di abbassare il limite             
minimo o di elevare il limite massimo in presenza di particolari e              
motivate esigenze progettuali relative ad esempio, al contesto                  
territoriale, settoriale, od all'utenza prevista.                               
Per l'insieme delle iniziative formative, nel rispetto di quanto                
sopra e senza finanziamento aggiuntivo rispetto a quello approvato,             
e' facolta' dei soggetti gestori ammettere alle iniziative un numero            
di partecipanti superiore a quello approvato, nel rispetto dei                  
requisiti previsti dal progetto.                                                
I.1.3. Durata delle iniziative ed orari di svolgimento                          
Le iniziative formative non possono prevedere piu' di 8 ore                     
giornaliere di attivita', salvo nel caso di iniziative residenziali             
intensive che prevedano anche sedute serali di lavoro.                          
Le ore dedicate all'esame finale vanno contabilizzate all'interno del           
monte ore totale del corso. Sono fatti salvi i casi di progetti                 
complessi e preventivamente autorizzati dalla Regione o dalle                   
Province, nei quali sia opportuno prevedere in apposito sottoprogetto           
la fase di certificazione delle competenze e le relative spese.                 
Le ore di trasferimento presso sedi formative esterne (per stage,               
scambi e moduli transnazionali, visite di studio) non possono essere            
contabilizzate quali ore effettive di formazione.                               
Le sedute serali di formazione (oltre le ore 20) non possono                    
prevedere una durata superiore a 3 ore, o comunque che superi le ore            
24.                                                                             
Le iniziative corsuali di formazione continua e permanente rivolte              
agli imprenditori e lavoratori autonomi possono svolgersi anche il              
sabato e nei giorni festivi. Appositi accordi fra le imprese e le               
organizzazioni sindacali recepite nel progetto dell'attivita'                   
formativa, possono prevedere articolazioni specifiche dell'orario di            
frequenza ai corsi per i lavoratori dipendenti.                                 
I.1.4. Modalita' attuative                                                      
Le modalita' attuative devono riferirsi alle azioni e misure previste           
nel programma operativo regionale e nel Complemento di programmazione           
dell'Obiettivo 3 del Fondo sociale europeo per il sessennio                     
2000/2006. Le modalita' di azione previste sono di norma raggruppate            
nelle tre seguenti:                                                             
- aiuti alle persone                                                            
- assistenza a strutture e sistemi                                              
- azioni di accompagnamento.                                                    
Le attivita' progettate possono comprendere l'insieme delle tre                 
modalita'.                                                                      
Le attivita' formative, oltre alle lezioni teoriche (con docenze                
dirette, videoconferenze assistite da un tutor in aula,                         
teleinsegnamento . . .) possono essere organizzate come percorsi,               
anche individualizzati, comprendenti, a titolo esemplificativo:                 
- servizi di accoglienza, valutazione delle competenze in ingresso,             
orientamento e tutoraggio;                                                      
- esercitazioni pratiche, simulazioni, analisi di casi reali,                   
produzione di elaborati individuali e manufatti esercitativi;                   
- stages aziendali (in una o piu' situazioni lavorative) da svolgere            
singolarmente o a piccoli gruppi sotto la diretta responsabilita' del           
tutor aziendale e/o del tutor dell'Ente di formazione;                          
- visite guidate;                                                               
- scambi di durata significativa in Italia o all'estero;                        
- studio individuale coordinato e lavoro di gruppo presso la sede               
dell'organismo di formazione, sotto la responsabilita' del tutor;               
- ore di formazione individuale in autoapprendimento/formazione a               
distanza;                                                                       
- tirocini formativi.                                                           
Il soggetto gestore titolare di un progetto formativo finanziato con            
risorse pubbliche puo' assegnare commesse finalizzate di lavoro a               
soggetti terzi dotati della necessaria professionalita', ma e' tenuto           
a svolgere direttamente almeno il 30% del lavoro assegnato rispetto             
al costo complessivo dell'iniziativa.                                           
Per quanto riguarda le modalita' attuative, vengono fissate le                  
seguenti regole:                                                                
- le ore di formazione in autoapprendimento (formazione a distanza,             
open learning) possono essere svolte presso il centro di formazione,            
presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, in orario              
lavorativo o extralavorativo, purche' vengano svolte sulla base di              
materiali didattici formalizzati, siano seguite da un tutor che ne              
attesta la veridicita' e validita', e siano oggetto di prove                    
formalizzate di apprendimento che restano agli atti del progetto                
formativo. La durata delle ore di studio FAD e/o autoapprendimento              
sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure              
certificate dal sistema telematico di tutoring;                                 
- il materiale didattico prodotto con finanziamento pubblico                    
prevalente e' di proprieta' dell'ente finanziatore. Il materiale                
didattico FAD deve essere validato dalla Commissione regionale CERFAD           
compatibilmente con quanto previsto al punto 4.1. degli Indirizzi e             
deve essere messo a disposizione di tutti i soggetti che lo                     
richiedono al semplice costo di riproduzione, salvo diverso accordo             
formalizzato con l'ente finanziatore. In tutti i casi, il materiale             
didattico deve riportare in copertina:                                          
- la denominazione del soggetto gestore, nonche' i nominativi                   
dell'autore/degli autori;                                                       
- l'anno di produzione e i riferimenti amministrativi del piano                 
nell'ambito del quale e' stato prodotto;                                        
- le fonti di finanziamento, sia pubbliche che private, utilizzando             
il logo dell'Ente pubblico finanziatore (Provincia, Regione, Unione             
Europea);                                                                       
- i riferimenti dell'eventuale validazione da parte di CERFAD.                  
Gli Enti titolari dei piani sono tenuti a garantire la                          
pubblicizzazione delle opportunita' offerte dalle attivita'                     
programmate secondo le normative comunitarie (art. 46 del Regolamento           
1260/99).                                                                       
I.2. Le Unita' di programmazione                                                
In attesa di una revisione del sistema informativo regionale della              
formazione professionale, che lo renda compatibile con le previsioni            
del nuovo Programma operativo regionale e del Complemento di                    
programmazione, le Unita' di programmazione, come disciplinate dalle            
direttive vigenti, potranno essere utilizzate in modo omogeneo e                
sperimentale per la progettazione di nuove attivita' ed azioni, sulla           
base degli accordi tecnici fra Province e Regione che verranno                  
formalizzati attraverso apposita circolare applicativa della                    
Direzione generale della Regione come prevista nella Premessa.                  
I titolari dei piani possono prevedere priorita' nella valutazione              
dei progetti complessi presentati da raggruppamenti di imprese.                 
Nei progetti complessi puo' essere proposto uno specifico                       
sottoprogetto destinato a prevedere le attivita' e le relative spese            
per la certificazione delle competenze acquisite dagli allievi.                 
I.3. Tipologie di attivita' e di servizi programmabili                          
Al fine di garantire l'analisi statistica, la leggibilita' e la                 
compatibilita' tra i vari piani, tutte le attivita' e le azioni                 
programmate corrispondenti alle Tipologie 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6,              
2.7, 2.8, 2.8.1, 3.1, 3.2 delle vigenti direttive, che si intendono             
per questa parte abrogate, dovranno essere ricondotte alle tipologie            
di seguito descritte ed elencate. Restano valide le tipologie non               
espressamente abrogate.".                                                       
Premessa                                                                        
L'introduzione dell'obbligo di istruzione (NOS) e formazione (NOF)              
fino al diciottesimo anno di eta', sancito dall'art. 68 della Legge             
144/99 e dal Regolamento attuativo e dall'atto di indirizzo, richiede           
un ripensamento complessivo dell'impianto della formazione                      
professionale iniziale.                                                         
L'obbligo formativo puo' essere assolto in percorsi anche integrati,            
di istruzione formazione:                                                       
a) nel sistema di istruzione scolastica;                                        
b) nel sistema della formazione professionale di competenza                     
regionale;                                                                      
c) nell'esercizio dell'apprendistato.                                           
I giovani che hanno compiuto i 15 anni si troveranno a dover                    
scegliere tra la prosecuzione all'interno del sistema scolastico o la           
prosecuzione all'interno di un secondo canale formativo, articolato             
nell'esperienza dell'apprendistato o nei percorsi di formazione                 
professionale iniziale.                                                         
Il progetto di riforma della formazione professionale iniziale, in              
atto a livello nazionale, propone una fase di sperimentazione e                 
l'introduzione di interventi normativi parziali per raccogliere le              
esperienze significative presenti in tutte le regioni.                          
In tale fase di transizione le azioni di formazione iniziale saranno            
articolate secondo tre aree:                                                    
- obbligo formativo                                                             
- specializzazione post obbligo formativo                                       
- formazione iniziale per adulti.                                               
Per i soggetti che presentino problematiche specifiche (handicap di             
diversa natura o situazioni di disagio sociale) va favorita                     
l'integrazione in percorsi formativi non specifici, prevedendo                  
adeguati interventi di sostegno (tutoraggio individualizzato, moduli            
di recupero, attivita' di socializzazione ecc.).                                
In casi particolari andranno progettate iniziative ad boc che partano           
comunque dai bisogni specifici dell'utenza e si strutturino secondo             
il modello dei percorsi personalizzati.                                         
2.1 Obbligo formativo                                                           
Sperimentazione di azioni di formazione iniziale relative                       
all'innalzamento dell'obbligo formativo a 18 anni, in attuazione                
dell'art. 68 della Legge 144/99.                                                
Finalita':                                                                      
Sperimentare (per almeno un biennio) progetti formativi per dare                
attuazione al riordino dei cicli scolastici e all'obbligo formativo             
ai 18 anni e pertanto realizzare il diritto alla formazione (obbligo            
formativo) per quei giovani che scelgono un percorso diverso da                 
quello scolastico e da quello dell'apprendistato.                               
Riferimento per le suddette sperimentazioni sono:                               
- le linee guida per il "Progetto regionale NOS ônuovo obbligo                  
scolastico'" (Allegato A) della delibera di Giunta regionale                    
1224/99);                                                                       
- le linee guida per la nuova formazione iniziale (Allegato B) della            
delibera di Giunta regionale 1224/99)                                           
Requisiti di accesso:                                                           
Assolvimento dell'obbligo scolastico secondo l'attuazione progressiva           
prevista dal Regolamento attuativo dell'art. 68, Legge 144/99:                  
a) a partire dall'anno 2000 nei confronti di tutti i giovani che                
compiono 15 anni entro lo stesso anno;                                          
b) a partire dall'anno 2001 nei confronti di tutti i giovani che                
compiono 15 anni e 16 anni entro lo stesso anno;                                
c) a partire dall'anno 2002 nei confronti di tutti i giovani che                
compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni entro lo stesso anno.                       
Durata e certificazione:                                                        
I percorsi di formazione professionale iniziale da sperimentare si              
articolano in cicli formativi annuali. Ciascun ciclo consente                   
l'acquisizione di competenze certificabili che costituiscono credito            
per l'accesso ai cicli formativi successivi o, attraverso                       
riconoscimenti specifici, per la transizione nel sistema di                     
istruzione o nell'esercizio dell'apprendistato.                                 
La certificazione rilasciabile e' la seguente:                                  
1) certificato di qualifica, attestante anche l'assolvimento                    
dell'obbligo formativo conseguibile dopo la frequenza di almeno due             
cicli annuali;                                                                  
2) certificato di competenze rilasciabile in alternativa al                     
certificato di qualifica per coloro che abbiano acquisito unita' di             
competenze relative a professionalita' non compiute;                            
3) dichiarazione di competenze: rilasciabile al termine di ogni ciclo           
formativo o, anche, per segmenti dello stesso. E' rilasciato                    
dall'ente di formazione sulla base di specifiche prove di verifica e            
viene stilato secondo il modello validato dalla Regione.                        
Si richiama inoltre quanto previsto dal decreto relativo all'atto di            
indirizzo e coordinamento per l'esercizio, da parte delle Regioni e             
Province autonome, delle funzioni amministrative in materia di                  
assolvimento dell'obbligo formativo.                                            
Modalita' attuative:                                                            
Ribadendo che il modello di riferimento del nuovo obbligo formativo             
e' quello illustrato nei documenti relativi alle sperimentazioni gia'           
avviate nel territorio regionale (modello di formazione iniziale                
prodotto nell'ambito del progetto Occupazione Janus II, linee guida             
NOS/NOF, vademecum NOF) si richiamano di seguito alcune indicazioni             
emerse dalle sperimentazioni e che costituiscono condizioni di                  
realizzabilita':                                                                
a) Soggetti attuatori                                                           
b) Accoglienza                                                                  
c) Individuazione dei partecipanti                                              
d) Orientamento                                                                 
e) Personalizzazione dei percorsi formativi                                     
f) Progettazione e valutazione dei percorsi formativi tramite le UFC            
g) Metodologie.                                                                 
a) Soggetti attuatori                                                           
Le modalita' organizzative del NOF di seguito richiamate richiedono             
una pluralita' di possibilita' formative e di esperienze nelle                  
imprese che non possono essere offerte da un unico ente. Per questo             
motivo appare strategico che il soggetto attuatore sia un                       
raggruppamento nel quale siano presenti piu' centri di formazione, ed           
e' importante che siano assicurate certezza e stabilita' di                     
riferimento agli utenti anche attraverso convenzioni pluriennali.               
Le relazioni del soggetto attuatore con altri attori e sistemi che              
intervengono nel percorso di vita del ragazzo sono fondamentali.                
Per questo sara' indispensabile progettare le modalita' di relazione            
con ogni attore e, in particolare:                                              
- la famiglia, da coinvolgere attivamente nella progettazione e                 
valutazione del percorso;                                                       
- la scuola, di provenienza e di eventuale approdo del soggetto;                
- l'impresa, da coinvolgere gia' nel percorso formativo.                        
b) Accoglienza                                                                  
L'organizzazione di un primo modulo di accoglienza e' un elemento               
strategico fondamentale per facilitare, da subito, la comprensione              
del contesto nel quale il ragazzo si viene ad inserire e, di                    
conseguenza, sostenere la motivazione e la coesione del gruppo.                 
Obiettivi di questa attivita' sono:                                             
- facilitare la conoscenza reciproca                                            
- facilitare la conoscenza del contesto                                         
- dare il maggior numero di informazioni possibili                              
- attivare la motivazione.                                                      
La progettazione di questa attivita' e' legata ad una buona                     
conoscenza dei soggetti, presuppone quindi la raccolta preventiva di            
informazioni e una efficace predisposizione di strumenti e                      
metodologie.                                                                    
c) Individuazione dei partecipanti                                              
I partecipanti a queste iniziative sono estremamente disomogenei sul            
piano psico-sociale-culturale, caratterizzati da una predisposizione            
all'apprendimento pratico/operativo e, in alcuni casi, presentano una           
"debolezza" di motivazioni all'apprendimento.                                   
Di fondamentale importanza e' avere chiara l'aspettativa di ogni                
utente rispetto all'esperienza proposta per poter intervenire, gia'             
nelle fasi di accoglienza e orientamento, a sostegno della                      
motivazione, contrastando le eventuali esperienze negative e fornendo           
risposte diversificate e adeguate alla situazione di ogni singolo               
utente.                                                                         
d) Orientamento                                                                 
L'orientamento puo' essere suddiviso in due fasi: attivita'                     
orientative di avvio del processo formativo e l'orientamento in                 
itinere, trasversale a tutto il processo formativo.                             
Le azioni di primo orientamento discendono direttamente dalle                   
attivita' di accoglienza e di conoscenza dei giovani. Obiettivi di              
questa prima fase sono:                                                         
- identificazione delle conoscenze/abilita'/competenze gia'                     
acquisite, dalle quali partire per affrontare il percorso formativo             
anche tramite l'auto diagnosi;                                                  
- acquisizione di informazioni sulle opportunita' presenti nelle                
offerte formative e lavorative;                                                 
- produzione di un primo progetto formativo personale.                          
L'orientamento in "itinere" riguarda tutte le attivita' di sostegno             
al ragazzo, di rimodulazione del progetto personale sulla base delle            
esperienze maturate, di individuazione delle criticita' e superamento           
delle stesse.                                                                   
un'attivita' nella quale appare strategico il rapporto con il tutor.            
Si tratta di osservare i ragazzi e individuare per ciascuno il                  
proprio sistema di riferimento con particolare attenzione all'origine           
di eventuali situazioni di disagio.                                             
e) Personalizzazione dei percorsi formativi                                     
La personalizzazione dei percorsi significa garantire la massima                
rispondenza dell'offerta formativa con i bisogni/aspettative                    
dell'allievo. La risposta personalizzata non preclude la                        
realizzazione di percorsi di gruppo. A monte della personalizzazione            
e' una pianificazione delle attivita' realizzate incrociando tutte le           
possibili variabili che vanno dalle caratteristiche individuali del             
soggetto alla tipologia del mercato del lavoro locale, all'offerta              
formativa. Altra caratteristica della personalizzazione e' quella di            
pianificare l'intervento non solo in termini di competenze                      
tecnico/professionali ma anche di competenze di base e trasversali              
che favoriscano il processo di crescita della personalita' e della              
autonomia.                                                                      
f) Progettazione e valutazione dei percorsi formativi tramite le UFC            
Il modello di riferimento per la progettazione e valutazione di                 
questi percorsi e' quello elaborato dall'ISFOL. Le UFC sono unita'              
formative minime la cui aggregazione porta al raggiungimento di                 
determinate competenze professionali e sono strettamente connesse               
agli obiettivi formativi del percorso personalizzato. La declinazione           
del percorso in obiettivi formativi prevede il raggruppamento di                
unita' di competenze tra loro omogenee e il loro collegamento (moduli           
formativi). Le unita' di competenze divengono quindi "stadi" del                
percorso formativo e come tali possono essere riferimento per la                
valutazione e autovalutazione dell'apprendimento.                               
9) Metodologie                                                                  
In percorsi formativi personalizzati, strettamente collegati alle               
caratteristiche dell'individuo, occorre diversificare le metodologie            
didattiche in relazione all'utenza.                                             
La scelta della metodologia didattica piu' appropriata va quindi                
collegata da un lato alle caratteristiche di apprendimento                      
dell'individuo e dall'altro al tipo di competenze da sviluppare.                
Dalle sperimentazioni realizzate emerge che, in particolare,                    
l'alternanza e' un sistema di apprendimento particolarmente efficace            
per l'utenza del NOF, in quanto consente di rielaborare l'esperienza            
lavorativa favorendo la crescita personale e l'autostima.                       
L'alternanza consente inoltre una formazione di tipo individuale.               
Questa modalita' va adeguatamente progettata e utilizzata per i                 
soggetti per i quali puo' rappresentare una valida strategia                    
formativa.                                                                      
L'obiettivo e' creare un circolo virtuoso tra luoghi e strutture                
(azienda e centri di formazione professionale) in cui si affrontano e           
sviluppano prospettive diverse, alternando teoria e pratica.                    
Per quanto attiene alla sperimentazione regionale NOS-NOF, il                   
riconoscimento delle attivita' svolte in integrazione fra istituti              
scolastici ed enti di formazione, sara' oggetto di successiva                   
determinazione, a seguito delle verifiche gia' programmate sui                  
risultati delle attivita' in corso di attuazione.                               
2.2 Assolvimento dell'obbligo formativo nell'apprendistato                      
L'atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio da parte delle              
Regioni e delle Province autonome delle funzioni amministrative in              
materia di assolvimento dell'obbligo formativo prevede, all'art. 2,             
che lo stesso possa essere assolto all'interno di percorsi di                   
apprendistato, cosi come disciplinati dall'art. 16 della Legge 196/97           
e successive modifiche e provvedimenti attuativi.                               
Per i giovani soggetti all'obbligo formativo devono essere                      
organizzati moduli aggiuntivi di sostegno (almeno 120 ore all'anno).            
Per la progettazione di questi moduli si richiama quanto gia' detto             
in relazione all'obbligo nella formazione professionale e i risultati           
della sperimentazione sull'apprendistato realizzato nel territorio              
regionale.                                                                      
 Certificazione: E' previsto il rilascio della dichiarazione di                 
competenze secondo il modello validato dalla Regione Emilia-Romagna             
che deve inoltre indicare che tale percorso si e' svolto in funzione            
dell'assolvimento dell'obbligo formativo.                                       
2.3 Specializzazione post obbligo formativo                                     
Finalita'                                                                       
Completare e specializzare la preparazione professionale dei                    
qualificati su aspetti innovativi di particolare rilevanza per le               
imprese e per l'economia locale.                                                
Requisiti d'accesso                                                             
Essere titolare di una qualifica professionale pertinente all'area di           
specializzazione (qualifica ottenuta nell'ambito della formazione               
professionale sia in percorsi NOF che nella formazione professionale            
iniziale, o negli istituti professionali).                                      
Durata                                                                          
Non inferiore alle 400 ore e in funzione:                                       
- all'ambito di competenze/specializzazione;                                    
- delle caratteristiche dei partecipanti;                                       
- del riconoscimento di eventuali crediti formativi e/o professionali           
coerenti all'ambito di competenze oggetto di specializzazione.                  
Le specializzazioni riferibili all'area socio-assistenziale possono             
derogare dalla durata sopra citata.                                             
Attestato                                                                       
Certificato di specializzazione                                                 
Tipologia 2.6 - Formazione iniziale per adulti                                  
Nell'attuale momento di transizione verso nuovi sistemi formativi e             
di istruzione, occorre tenere conto dei bisogni di coloro che, pur              
avendo assolto l'obbligo scolastico secondo la precedente normativa,            
si trovano in una situazione di carenza di formazione.                          
Si tratta di soggetti che non sono in grado di proporsi sul mercato             
del lavoro o di ricollocarsi dopo prime esperienze lavorative, con              
adeguate competenze sia professionali che di base e trasversali.                
Per questi soggetti appare opportuno mantenere percorsi di formazione           
iniziale, in grado di fornire loro le conoscenze/competenze                     
necessarie per un'adeguato inserimento lavorativo.                              
Finalita'                                                                       
Favorire un positivo inserimento lavorativo tenendo conto delle                 
esperienze formative e lavorative gia' realizzate dal soggetto.                 
Requisiti d'accesso                                                             
Eta' superiore ai 18 anni, ovvero inferiore ma per i soggetti gia'              
esenti dall'obbligo formativo nella fase transitoria di prima                   
applicazione della Legge 144/99.                                                
Durata                                                                          
Non inferiore alle 400 ore e in funzione:                                       
- del profilo professionale di riferimento;                                     
- delle caratteristiche dei partecipanti;                                       
- del riconoscimento di eventuali crediti formativi e/o professionali           
coerenti col profilo di riferimento.                                            
Tale durata puo' essere ulteriormente abbreviata per qualifiche                 
semplici legate a lavori stagionali.                                            
Attestato                                                                       
1) Certificato di qualifica al termine dei percorsi che contemplino             
obiettivi formativi complessi e compiuti attinenti ad un preciso                
profilo professionale.                                                          
2) Certificato di competenze rilasciabile a fronte di percorsi                  
riferiti a profili non compiuti o a figure di cui manchino gli                  
standard minimi nazionali e/o regionali.                                        
3) Dichiarazione di competenze rilasciabile per segmenti del percorso           
afferenti una o piu' UFC, secondo il modello validato dalla Regione             
Emilia-Romagna.                                                                 
Tipologia 2.7 - Apprendistato per adulti                                        
A coloro che siano esenti o abbiano assolto l'obbligo formativo e'              
possibile la partecipazione ai percorsi sperimentali promossi dalla             
Regione a norma della Legge 196/97 ed in particolare del DM 302/99.             
Tipologia 3 - Formazione superiore                                              
La formazione superiore, riassume l'insieme delle iniziative                    
formative professionalizzanti rivolte, di norma, a coloro che sono in           
possesso di un diploma di scuola media superiore o di un titolo                 
equivalente a fini lavorativi, consistente in una qualificazione                
professionale sommata ad una esperienza lavorativa coerente alle                
competenze individuate nella qualifica.                                         
Tipologia 3.1 - Moduli integrati con la scuola media superiore                  
Sono percorsi di integrazione tra istituti scolastici ed enti di                
formazione facenti riferimento al sistema regionale, da effettuarsi             
in orario scolastico, che abbiano valenza, secondo i casi,                      
orientativa/formativa, professionalizzante, di rafforzamento delle              
competenze di base e/o trasversali, da progettarsi secondo il modello           
ISFOL delle unita' formative capitalizzabili. La modalita' di                   
attuazione e la durata dei percorsi va riferita in analogia con                 
quanto previsto per le sperimentazioni attuate in base al Protocollo            
di intesa del 13 giugno 1997, con delibera di Giunta regionale n.               
2354 del 10/12/1997 ratificata con delibera del Consiglio regionale             
n. 815 del 18/12/1997.                                                          
Attestato                                                                       
Certificato di competenze secondo il modello integrato validato dalla           
Regione Emilia-Romagna per i percorsi sperimentali afferenti il                 
Protocollo, a valere quale credito didattico ai fini dell'esame di              
Stato.                                                                          
Tipologia 3.2 - Qualificazione superiore post-diploma, anche in                 
integrazione con la scuola media superiore                                      
Tipologia finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale           
superiore, legata a specifiche esigenze territoriali, a figure di               
nicchia o a profili che rispondano a fabbisogni aziendali legati a              
particolari e contingenti situazioni di mercato.                                
Durata                                                                          
L'obiettivo e' di contenere la durata delle attivita' di norma nelle            
700 ore, salvo deroghe motivate.                                                
Attestato                                                                       
1) Diploma di qualificazione superiore rilasciato per percorsi                  
afferenti a figure o profili riferibili a standard regionali o                  
nazionali.                                                                      
2) Certificato di competenze rilasciato nei seguenti casi: - quando             
non siano state raggiunte tutte le competenze previste dal profilo di           
riferimento per l'ottenimento del diploma di qualifica; - quando la             
figura professionale non sia riferibile a standard formativi                    
nazionali regionali per la sua innovativita' o per la valenza                   
trasversale delle competenze individuate;                                       
3) dichiarazione delle competenze rilasciabile per segmenti di                  
percorso afferenti una o piu' UFC.                                              
Tutti gli attestati rilasciati a fronte di percorsi post-diploma                
costituiscono credito per l'inserimento nei corsi di Istruzione e               
Formazione superiore (IFTS) che rimangono di esclusiva                          
sperimentazione regionale fino al 2002.                                         
AIUTI DI STATO                                                                  
Presso la Commissione Europea e' in via di elaborazione una normativa           
che stabilira' le regole sulla disciplina degli aiuti di Stato nel              
rispetto dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato che istituisce              
l'Unione Europea. In attesa della nuova normativa i progetti di                 
formazione aziendale e gli incentivi all'occupazione dovranno                   
rispettare le regole del "de minimis" Gazzetta Ufficiale C 68,                  
6/3/1996.                                                                       
Direttive per la gestione delegata delle misure di Politica del                 
lavoro triennio 2000/2002                                                       
Premessa                                                                        
Nell'ambito delle funzioni di programmazione, d'indirizzo e di                  
coordinamento delle politiche del lavoro, con le presenti direttive             
la Regione Emilia-Romagna intende definire le modalita' d'esercizio             
delle funzioni delegate stabilite dall'art. 17 della L.R. 45/96, in             
particolare determinando per il triennio 2000/2002 i criteri generali           
di attuazione degli interventi stabiliti dagli artt. 8 e 9 della                
stessa L.R. 45/96.                                                              
1) Norme generali                                                               
Per quanto riguarda le norme generali d'attuazione delle suddette               
misure per ogni singolo intervento vengono stabiliti i criteri a cui            
le Amministrazioni provinciali dovranno attenersi nella gestione                
delegata.                                                                       
Interventi a favore delle fasce deboli                                          
(art. 8 della L.R. 45/96)                                                       
La misura si caratterizza come insieme d'iniziative per favorire                
l'integrazione lavorativa di lavoratori appartenenti a fasce deboli.            
1.1 Iniziative a favore delle persone portatrici di handicap                    
Obiettivo dell'iniziativa                                                       
Favorire nell'ambito di progetti formativi l'integrazione lavorativa            
di persone portatrici di handicap.                                              
Beneficiari                                                                     
Possono essere ammesse a contributo tutti i soggetti che a norma di             
legge possano effettuare assunzioni. Sono esclusi come beneficiari              
solo i soggetti pubblici e le imprese non in possesso del requisito             
di piccole e media impresa.                                                     
Requisiti delle iniziative ammesse                                              
Devono prevedere l'assunzione a tempo indeterminato o a tempo                   
determinato di almeno 12 mesi dei destinatari delle iniziative.                 
Destinatari delle iniziative                                                    
Persone portatrici di handicap iscritte nelle liste provinciali per             
l'avviamento obbligatorio di cui alla Legge 68/99 e successive                  
modificazioni.                                                                  
Contributo pubblico                                                             
La misura massima del contributo per le iniziative che prevedano                
assunzioni a tempo indeterminato e' stabilita in Lire 30.000.000                
(pari a Euro 15.493,71) per ogni destinatario assunto a tempo pieno.            
L'importo del contributo e' diminuito nei seguenti casi:                        
- nel caso di assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi, salvo           
integrazione per la trasformazione in contratto a tempo indeterminato           
l'importo massimo del contributo e' di Lire 15.000.000 (pari a Euro             
7.746,85);                                                                      
- nel caso d'istaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, il            
contributo e' ridotto proporzionalmente all'orario.                             
Nel limite degli importi stabiliti le Amministrazioni provinciali               
potranno definire ulteriori criteri per definire l'entita' dei                  
contributi.                                                                     
1.2 Iniziative a favore di soggetti svantaggiati                                
Obiettivo dell'iniziativa                                                       
Favorire nell'ambito di progetti formativi l'integrazione lavorativa            
dei destinatari.                                                                
Beneficiari                                                                     
Possono essere ammessi a contributo tutti i soggetti che a norma di             
legge possano effettuare assunzioni. Sono esclusi come beneficiari              
solo i soggetti pubblici e le imprese non in possesso del requisito             
di piccole e media impresa.                                                     
Requisiti delle iniziative ammesse                                              
Devono prevedere l'assunzione a tempo indeterminato o a tempo                   
determinato di almeno 12 mesi dei destinatari delle iniziative.                 
Destinatari delle iniziative                                                    
- Soggetti in situazione di disagio sociale e familiare;                        
- ex detenuti assoggettati nel corso degli ultimi cinque anni a                 
misure limitative della liberta' per almeno sei mesi e detenuti                 
ammessi al lavoro esterno o in regime di semiliberta';                          
- persone gia' sottoposte a trattamento curativo per                            
tossicodipendenza e alcolismo.                                                  
Contributo pubblico                                                             
La misura massima del contributo per le iniziative che prevedano                
assunzioni a tempo indeterminato e' stabilita in Lire 20.000.000                
(pari a Euro 10.329,14) per ogni destinatario assunto a tempo pieno.            
L'importo del contributo e' diminuito in proporzione:                           
- nel caso d'assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi, salvo            
integrazione per la trasformazione in contratto a tempo indeterminato           
l'importo massimo del contributo e' di Lire 10.000.000 (pari a Euro             
5.164,57);                                                                      
- nel caso d'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, il           
contributo e' ridotto proporzionalmente all'orario.                             
Nel limite degli importi stabiliti le Amministrazioni provinciali               
potranno definire ulteriori criteri per definire l'entita' dei                  
contributi.                                                                     
Interventi a sostegno del reinserimento professionale                           
(articolo 9, L.R. 45/96)                                                        
La misura si caratterizza come un insieme di iniziative per favorire            
l'adeguamento delle capacita' professionali dei lavoratori espulsi              
dal processo produttivo e per sostenerne il loro reinserimento                  
professionale.                                                                  
In particolare la Regione Emilia-Romagna concede contributi secondo             
le modalita' e i criteri di seguito stabiliti per le seguenti                   
iniziative.                                                                     
1.3 Iniziative a sostegno del reinserimento professionale                       
Obiettivo dell'iniziativa                                                       
Favorire l'adeguamento delle capacita' professionali dei lavoratori             
espulsi dal processo produttivo per sostenerne il loro reinserimento            
professionale.                                                                  
Beneficiari                                                                     
Possono presentare domanda: le imprese in possesso dei requisiti di             
piccola e media impresa stabiliti dalla definizione comunitaria di              
cui alla "Disciplina agli aiuti di Stato alle piccole e medie                   
imprese", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee           
C213 del 23 luglio 1996.                                                        
Requisiti delle iniziative ammesse                                              
Devono prevedere l'assunzione a tempo indeterminato dei destinatari             
anche attraverso la trasformazione di precedente contratto a tempo              
determinato.                                                                    
Destinatari delle iniziative ammesse                                            
- Lavoratori iscritti nelle liste di mobilita';                                 
- lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione               
salariale;                                                                      
- disoccupati iscritti alle liste di prima classe da almeno 12 mesi.            
Contributo pubblico                                                             
L'entita' del contributo pubblico e' stabilito nella misura massima             
di:                                                                             
- Lire 12.000.000 (pari a Euro 6.197,48) per ogni destinatario di               
sesso femminile di eta' superiore ai 50 anni;                                   
- Lire  8.000.000 (pari a Euro 4.131,66) per ogni destinatario di               
sesso maschile di eta' superiore ai 50 anni;                                    
- Lire 10.000.000 (pari a Euro 5.164,57) per ogni destinatario di               
sesso femminile di eta' superiore ai 40 anni;                                   
- Lire  6.000.000 (pari a Euro 3.098,74) per ogni destinatario di               
sesso maschile di eta' superiore ai 40 anni.                                    
Per i destinatari delle iniziative iscritti nelle liste di mobilita'            
la misura del contributo sopra previsto e' ridotto di Lire 100.000              
(pari a Euro 51,65) per ogni mese per il quale al momento                       
dell'assunzione e' ancora prevista la corresponsione dell'indennita'            
di mobilita'.                                                                   
Per i destinatari assunti a tempo parziale la misura del contributo             
sopra previsto e' ridotto proporzionalmente in funzione delle ore in            
meno rispetto al tempo pieno.                                                   
Nel limite degli importi sopra stabiliti le Amministrazioni                     
provinciali potranno definire ulteriori criteri per definire                    
l'entita' dei contributi.                                                       
2. Criteri di priorita'                                                         
Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. 45/96, sono            
considerate prioritarie per la definizione della graduatoria delle              
iniziative finanziabili, i progetti concertati dalle parti sociali.             
Per progetto concertato tra le parti sociali si intende                         
quell'iniziativa sottoscritta dai seguenti soggetti:                            
- associazioni imprenditoriali, sulla base di accordi con                       
organizzazioni sindacali dei lavoratori affiliate alle confederazioni           
maggiormente rappresentative all'interno del settore produttivo;                
- enti bilaterali composti da associazioni di datori di lavoro ed               
organizzazioni sindacali.                                                       
Le domande regolarmente presentate e giudicate ammissibili al                   
finanziamento dall'istruttoria, indipendentemente dal contributo,               
saranno, di norma, ordinate secondo criteri di priorita' predefiniti            
da ogni singola Amministrazione, fermo restando l'ordine di priorita'           
indicato.                                                                       
1. Modalita' attuative                                                          
Le Amministrazioni provinciali nell'ambito della gestione delle                 
misure indicate in premessa:                                                    
- definiscono le modalita' e i tempi di presentazione delle domande e           
dei progetti per l'accesso ai finanziamenti, nonche' i criteri di               
priorita' e di ammissione al finanziamento per ogni singola                     
iniziativa;                                                                     
- svolgono l'istruttoria delle domande verificando, in base alla                
documentazione presentata:                                                      
a) i requisiti del beneficiario;                                                
b) i requisiti dell'iniziativa;                                                 
c) i requisiti dei destinatari dell'iniziativa;                                 
- valutano i progetti secondo i criteri e le priorita' prestabiliti,            
determinando una graduatoria delle iniziative ammesse al                        
finanziamento e l'importo del contributo riconoscibile, individuando,           
altresi', per ogni domanda, la ragione dell'eventuale esclusione;               
- definiscono le condizioni, le modalita' ed i tempi di concessione e           
liquidazione dei contributi;                                                    
- svolgono il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dal                
successivo punto 4 a carico dei beneficiari;                                    
- attuano la rendicontazione delle spese e il monitoraggio sulle                
iniziative finanziate, trasmettendone annualmente i risultati alla              
Regione.                                                                        
1. Obblighi                                                                     
I beneficiari dei contributi sono tenuti agli obblighi previsti                 
dall'art. 18 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45 "Misure di politiche            
regionale del lavoro" e, accettandone il finanziamento pubblico, si             
impegnano al loro pieno rispetto.                                               
In particolare i beneficiari saranno tenuti a fornire annualmente               
alle Province, per i tre anni successivi alla concessione del                   
contributo, una dichiarazione utile al rilevamento dell'efficienza e            
dell'efficacia delle attivita' finanziate, con particolare riguardo             
all'inserimento occupazionale dei lavoratori interessati, tramite uno           
schema predisposto dall'Amministrazione regionale.                              
I beneficiari sono tenuti a permettere gli opportuni sopralluoghi da            
parte delle Amministrazioni provinciali interessate, della Regione              
Emilia-Romagna e degli altri istituti di vigilanza preposti per il              
controllo e la verifica delle attivita' finanziate.                             
2. Controlli                                                                    
I controlli sulla documentazione presentata a corredo della richiesta           
di contributo saranno svolti dalle Amministrazioni provinciali                  
interessate; cosi' come i sopralluoghi, che potranno essere svolti a            
campione ed attivati anche con la collaborazione dei competenti                 
organi decentrati del Ministero del Lavoro e della Previdenza                   
sociale.                                                                        
3. Revoche e sanzioni                                                           
I contributi, qualora concessi, sono revocati nei seguenti casi:                
- se non vengano fornite le informazioni utili al rilevamento                   
dell'intervento richieste dalla Provincia;                                      
- se i progetti per i quali e' stato concesso il finanziamento non              
siano realizzati o siano realizzati in maniera insufficiente rispetto           
allo scopo pubblico perseguito dall'intervento;                                 
- se intervenga il licenziamento, per ragioni diverse dalla giusta              
causa o giustificato motivo soggettivo, nei tre anni successivi alla            
costituzione del rapporto di lavoro su cui e' stato calcolato il                
contributo per l'intervento;                                                    
- se da accertamenti effettuati dalle autorita' ispettive emerga il             
mancato rispetto delle condizioni stabilite da accordi                          
interconfederali, dai contratti collettivi di lavoro territoriali di            
categoria e dagli accordi stipulati a livello aziendale.Fatte salve             
le pene previste dall'attuale legislazione per chi fornisce false o             
mendaci dichiarazioni o fornisca o produca false attestazioni, i                
contributi sono revocati anche qualora, dai controlli effettuati                
dalle autorita' ispettive, venga comprovata la mancanza di uno o piu'           
requisiti verificati in sede di istruttoria nella domanda di                    
contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla              
stessa.                                                                         
I contributi subiranno, invece, una revoca parziale in misura                   
percentuale rispetto alla durata complessiva prevista dal progetto,             
qualora:                                                                        
- il progetto per il quale e' stato concesso il finanziamento sia               
realizzato solo parzialmente rispetto al raggiungimento dello scopo             
pubblico perseguito dall'intervento;                                            
- intervenga il lincenziamento, per giusta causa o giustificato                 
motivo soggettivo, nei tre anni successivi dalla costituzione del               
rapporto di lavoro su cui e' stato calcolato il contributo per                  
l'intervento.                                                                   
La revoca comporta l'esclusione dall'iniziativa e l'obbligo della               
restituzione di quanto eventualmente percepito ed il pagamento degli            
interessi legali dal momento dell'erogazione del contributo.                    
1. Decorrenza e durata delle iniziative - modalita' di presentazione            
delle domande                                                                   
Possono essere ammesse a contributo le iniziative avviate non prima             
dell'1 gennaio 2000.                                                            
La domanda di contributo, a seguito di assunzione di uno o piu'                 
destinatari, deve essere redatta su apposita modulistica e                      
sottoscritta a firma del legale rappresentante dell'impresa                     
interessata; la domanda dovra' essere presentata agli uffici                    
dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente, o in              
uffici da essa indicati.                                                        
La competenza territoriale e' stabilita in funzione del luogo ove               
avviene l'assunzione.                                                           
La domanda deve essere corredata di tutti i documenti atti a                    
dimostrare i requisiti del beneficiario e le caratteristiche dei                
destinatari, oltre alla documentazione richiesta, preventivamente o             
successivamente all'istruttoria, a seconda della tipologia di                   
intervento, dalle Amministrazioni provinciali.                                  
Le domande incomplete o prive della documentazione idonea a                     
dimostrare il possesso dei requisiti necessari per l'istruttoria non            
saranno ammesse al finanziamento.                                               
Le graduatorie delle domande ammissibili e finanziabili verranno                
pubblicizzate dalle rispettive Amministrazioni provinciali; mentre              
per le domande non accolte ne verra' data comunicazione ai soli                 
interessati.                                                                    
Tali comunicazioni verranno trasmesse, di norma, entro i trenta                 
giorni successivi al termine di scadenza delle istanze ed entro i               
successivi trenta giorni l'impresa dovra' provvedere all'assunzione             
del lavoratore, se non ancora effettuata, ai fini della liquidazione            
del contributo concesso.                                                        
2. Cumulabilita' delle iniziative                                               
Non e' ammesso il cumulo di piu' iniziative della presente L.R. 45/96           
da parte dello stesso beneficiario qualora si rivolgano ad unico                
destinatario.                                                                   
3. Risorse finanziarie                                                          
La Regione finanzia l'applicazione degli artt. 8 e 9 della L.R.                 
45/96, per il triennio 2000/2002 tramite fondi provenienti dal FSE,             
Stato e Regione all'interno dei tetti provinciali definiti con la               
presente deliberazione.                                                         
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti                      
disposizioni si richiamano quelle relative all'utilizzo delle risorse           
del FSE.                                                                        
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO C                                                                      
Misure preventive/curative                                                      
In attesa dell'entrata in funzione delle anagrafi individuali che               
faranno capo ai servizi per l'impiego, la messa in opera                        
dell'approccio preventivo (giovani e adulti disoccupati da meno,                
rispettivamente, di 6/12 mesi), dove avvenire chiarendo due aspetti.            
In primo luogo le tipologie di destinatari ammissibili ed in secondo            
luogo i criteri per la rilevazione della natura preventiva o curativa           
delle azioni.                                                                   
A) Le tipologie di destinatari ammissibili:                                     
- disoccupati in senso stretto (persone che hanno perso un precedente           
posto di lavoro) o persone alla ricerca di prima occupazione;                   
- le persone in CIG straordinaria e in mobilita' che, in continuita'            
con l'attuale periodo di programmazione del FSE che li ha considerati           
eleggibili all'Obiettivo 3, sono da considerare assimilabili ai                 
disoccupati e quindi concorrono all'implementazione dell'approccio              
preventivo;                                                                     
- persone inserite in contratto di apprendistato o altro contratto a            
causa mista;                                                                    
- le persone in condizione professionale attuale inattiva (casalinga,           
studente, militare di leva, altro inattivo), nella misura in cui tali           
persone passano attraverso la condizione di disoccupazione attraverso           
l'iscrizione alle liste di disoccupazione come requisito per                    
l'accesso a politiche attive del lavoro.                                        
Altre condizioni professionali sul mercato del lavoro devono essere             
escluse dalla possibile applicazione dell'approccio preventivo, come            
segue:                                                                          
- le persone in CIG ordinaria, in continuita' con l'attuale periodo             
di programmazione del FSE che li ha considerati eleggibili                      
all'Obiettivo 4, dovranno essere trattate come occupati e quindi non            
sono considerate ammissibili alle azioni dell'Asse A e di conseguenza           
all'approccio preventivo;                                                       
- le persone in mobilita' sono da considerare ammissibili all'Asse A,           
ma solo alle azioni previste nella misura "curativa" quando alle                
liste di mobilita' si accede dopo un periodo di disoccupazione o di             
CIG almeno pari a 12 mesi;                                                      
- le persone impegnate in progetti di LSU/LPU che vengono inserite              
contemporaneamente in un progetto per il loro inserimento lavorativo            
sono da considerare ammissibili all'Asse A, ma solo alle azioni                 
previste nella misura "curativa", dato il sostanziale stato di                  
disoccupazione di lunga durata da cui sono caratterizzate.                      
B) I criteri per la rilevazione della natura preventiva o curativa              
delle azioni                                                                    
La rilevazione del carattere preventivo o curativo delle azioni alle            
persone richiede di individuare:                                                
1. la data di inizio dello stato di disoccupazione e 2. la data di              
offerta di una misura attiva del lavoro alla quale definire la natura           
preventiva o curativa dell'azione che si intende realizzare.                    
1. In merito al primo punto, l'inizio dello stato di disoccupazione             
puo' essere derivato dalla ricostruzione della situazione soggettiva            
dei potenziali destinatari delle azioni. La data di inizio dello                
stato di disoccupazione e' da intendersi come segue:                            
- nel caso dei disoccupati in senso stretto (persone che hanno perso            
un precedente posto di lavoro), delle persone in cerca di prima                 
occupazione e delle persone in contratto di apprendistato o altro               
contratto a causa mista, la data iniziale e' rappresentata dalla data           
piu' recente tra le seguenti: la conclusione di una attivita'                   
lavorativa (incluse anche le forme di lavoro temporaneo e atipico               
senza limiti minimi di tempo), che non necessariamente comporta la              
cancellazione delle attuali liste di collocamento; la conclusione               
della frequenza ad una misura di politica attiva del lavoro; la                 
conclusione di un percorso scolastico (anche nel caso di abbandono);            
l'iscrizione o re-iscrizione alle liste di collocamento;                        
- nel caso delle persone in CIG straordinaria, la data iniziale da              
assumere e' in questo caso rappresentata dalla data piu' recente tra            
le seguenti: l'iscrizione alla CIG straordinaria; la conclusione                
della frequenza ad una misura di politica attiva del lavoro;                    
- nel caso delle persone inattive (casalinga, studente, militare di             
leva, altro inattivo), la data iniziale puo' essere rappresentata               
dalla data di iscrizione alle liste di collocamento, da considerare             
come requisito per l'accesso alle attivita' finanziate dal FSE;                 
- nel caso di stranieri immigrati o di immigrazione di ritorno, le              
date iniziali proposte nei casi di disoccupazione possono essere                
sostituite da quelle che registrano l'inizio della presenza sul                 
territorio nazionale, attraverso il permesso di soggiorno o il cambio           
di residenza dal Paese straniero all'Italia.                                    
La rilevazione del periodo di disoccupazione dovra' essere effettuata           
dai soggetti attuatori dalle azioni al momento della selezione dei              
candidati alle attivita', attraverso una autocertificazione della               
data d'inizio dello stato di disoccupazione che questi ultimi                   
dovranno presentare mediante presentazione di altro documento                   
probatorio.                                                                     
2. In merito al secondo punto riguardante la data di offerta di una             
misura attiva alla quale definire il carattere preventivo o curativo            
di una azione, essa e' rappresentata dalla data di assegnazione,                
iscrizione, ammissione, ecc. - da specificare in dettaglio in base              
alla tipologia di attivita' - di una determinata persona ad una                 
attivita' finanziata dal FSE.                                                   
Nel caso particolare dell'apprendistato e di altre eventuali forme di           
contratto a causa mista, la data alla quale riferire la natura                  
dell'approccio (preventivo o curativo) e' rappresentata dal momento             
in cui il singolo individuo e' assegnato a tale contratto,                      
prescindendo dal momento in cui viene erogata la formazione esterna             
finanziata dal FSE.                                                             
Per quanto riguarda i contratti di apprendistato gia' in essere al 31           
dicembre 1999, questi si ritengono esclusi dalla possibilita' di                
co-finanziamento all'interno della Misura A.2.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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