REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 641

Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato 1874/99

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- con propria deliberazione n. 1763 del 30/9/1997, indiceva, tra gli            
altri, un corso-concorso interno a n. 9 posti per l'accesso                     
all'ottava qualifica funzionale, profilo professionale 8.4                      
"Funzionario addetto ad attivita' agro-forestali";                              
- con propria deliberazione n. 2249 del 30/11/1998:                             
a) approvava la graduatoria finale degli idonei al corso-concorso               
suddetto, dichiarando vincitori i primi nove dei diciotto                       
classificati;                                                                   
b) contestualmente, disponeva l'utilizzo della graduatoria stessa per           
coprire due ulteriori posti vacanti del proprio organico;                       
- nel dicembre del 1998 erano conseguentemente immessi nell'ottava              
qualifica funzionale, profilo professionale 8.4 - a seguito della               
sottoscrizione di apposito contratto di lavoro - undici                         
collaboratori;                                                                  
- a taluni di costoro veniva successivamente conferito, con                     
determinazione del Direttore generale Agricoltura, l'incarico di                
responsabilita' di Unita' operativa;                                            
- con la sentenza 460/98, pronunciata su ricorso della Federazione              
regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali, il TAR                 
dell'Emilia-Romagna annullava il bando del corso-concorso nella parte           
in cui non richiede, tra i requisiti di ammissione, il possesso                 
dell'abilitazione all'esercizio della professione di dottore Agronomo           
e Forestale;                                                                    
- con propria deliberazione n. 168 del 15/2/1999 dava provvisoria               
esecuzione alla sentenza del giudice amministrativo, risolvendo i               
contratti dei cinque collaboratori - Corsinotti, Mazzini, Marulli,              
Poletti e Tabellini - che non possedevano, alla data di scadenza del            
bando, l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore                
Agronomo;                                                                       
- con la determinazione 1780/99 del Direttore generale Agricoltura              
erano conseguentemente revocati, a decorrere dal 15/2/1999, gli                 
incarichi di responsabilita' di Unita' operativa precedentemente                
conferiti ai signori Corsinotti, Mazzini, Poletti;                              
- con la sentenza definitiva 1874/99, il Consiglio di Stato rigettava           
il ricorso in appello proposto dalla Regione;                                   
preso atto che la pronuncia del Consiglio di Stato specifica, in                
motivazione, che le questioni concernenti i requisiti dei candidati             
in possesso di altri diplomi di laurea diversi da quello in Scienze             
agrarie "sono rimesse alla fase di rinnovazione del procedimento";              
cio', considerato che "la domanda, che costituisce l'oggetto del                
giudizio, e' delimitata dall'ambito della legittimazione a                      
ricorrere";                                                                     
ritenuto, alla luce di cio' e a parziale modifica di quanto disposto            
con la deliberazione 168/99, di dover eseguire in via definitiva la             
decisione del giudice amministrativo;                                           
atteso che:                                                                     
a) il bando del corso-concorso, valorizzando l'esperienza                       
professionale acquisita dai dipendenti nei settori di appartenenza,             
non prevedeva il possesso di specifici diplomi di laurea o di                   
maturita';                                                                      
b) tale disposizione non e' stata impugnata dal ricorrente, che si e'           
limitato a contestare il bando nella sola parte in cui non richiedeva           
il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di                
dottore Agronomo;                                                               
c) la sentenza annullava il bando nella parte contestata, lasciandolo           
inalterato nelle parti restanti e in particolare nella previsione dei           
titoli di studio utili per l'accesso al corso;                                  
conseguendone che la sentenza:                                                  
d) non impone di escludere i candidati per il fatto di non essere in            
possesso di un determinato titolo di studio - o di uno tra                      
determinati titoli di studio - ma soltanto per il fatto di non essere           
in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di                
dottore Agronomo;                                                               
e) impone pertanto di escludere quei soli candidati che non erano in            
possesso, al momento della scadenza del bando, dell'abilitazione in             
parola, pur avendo un titolo di studio che permetteva di conseguirla,           
a norma di legge, accedendo al relativo esame;                                  
esaminata la situazione di fatto, che in tal modo si riassume:                  
1) dei tre collaboratori, il cui contratto di lavoro per l'accesso al           
profilo professionale 8.4 e' stato risolto con la succitata                     
deliberazione 168/99, soltanto il sig. Vilmer Poletti era in possesso           
della laurea in Scienze agrarie;                                                
2) in esecuzione della determinazione del Direttore generale                    
Organizzazione n. 699 del 4/2/2000, i tre soli collaboratori che                
possedevano l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore           
Agronomo - degli ultimi sette presenti nella graduatoria finale degli           
idonei - hanno firmato il contratto di lavoro per l'accesso al                  
profilo professionale 8.4;                                                      
3) dei restanti quattro collaboratori risultati idonei alle prove               
finali, due erano in possesso della laurea in Scienze agrarie, senza            
abilitazione;                                                                   
4) di tutti i candidati risultati idonei alle prove selettive                   
preliminari, non ammessi al corso, tre erano in possesso                        
dell'abilitazione all'esercizio della professione di dottore                    
Agronomo;                                                                       
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 9 della L.R. 4l/92:                      
- del parere di regolarita' tecnica espresso dal Responsabile del               
Servizio Sviluppo organizzativo, Formazione e Mobilita', dott.ssa               
Nadia Biavati;                                                                  
- del parere di leggitimita' espresso dal Direttore generale                    
Organizzazione, dott. Gaudenzio Garavini;                                       
su proposta dell'Assessore ai "Programmi d'area. Qualita' edilizia.             
Sistemi informativi e telematica. Organizzazione",                              
a voti unanimi e segreti, delibera:                                             
1) di ritirare la deliberazione n. 168 del 15/2/1999, limitatamente             
ai dipendenti privi del titolo di studio necessario per conseguire              
l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore Agronomo e            
precisamente ai signori Corsinotti, Mazzini, Marulli, Tabellini;                
2) di dare atto:                                                                
- che i sopra citati dipendenti saranno chiamati a sottoscrivere dei            
nuovi contratti di lavoro per l'accesso all'ottava qualifica                    
funzionale, profilo professionale 8.4;                                          
- che tali contratti decorreranno dal giorno successivo a quello                
della risoluzione dei contratti originari quanto agli effetti                   
giuridici e dal giorno della loro firma quanto agli effetti                     
economici;                                                                      
- che tra gli effetti economici - decorrenti dalla firma dei nuovi              
contratti - s'intende ricomprera l'indennita' corrispondente                    
all'attribuzione dell'incarico di responsabilita' di Unita'                     
operativa, per i collaboratori cui lo stesso era stato revocato in              
esecuzione della sentenza del TAR;                                              
3) di dare atto che resta escluso dalla graduatoria finale degli                
idonei, per le motivazioni esposte in premessa, un numero complessivo           
di tre collaboratori e precisamente i signori:                                  
- Poletti Vilmer, dei cinque firmatari dei contratti di lavoro per              
l'accesso al profilo professionale 8.4, risolti con la deliberazione            
168/99;                                                                         
- Stefanelli Massimo e Bertoni Roberto, dei quattro indicati al punto           
3) della premessa;                                                              
4) che tali collaboratori saranno sostituiti, ai fini della                     
ricostituzione dei diciotto candidati ammessi al corso, dai tre in              
posizione utile nell'ambito della graduatoria degli idonei alla prova           
selettiva preliminare e precisamente dai signori Breviglieri Milena,            
Ronchi Giordano e Frati Raimondo, tutti in possesso di un titolo di             
studio che non permette di conseguire l'abilitazione all'esercizio              
della professione di dottore Agronomo;                                          
5) che questi ultimi saranno ammessi ad un corso "ad hoc", secondo i            
contenuti specificati nello stesso bando;                                       
6) che al medesimo corso saranno ammessi, altresi', i tre                       
collaboratori di cui al punto 4) della premessa, in possesso                    
dell'abilitazione all'esercizio della professione di dottore                    
Agronomo, nell'ambito dei limiti di cui alla propria deliberazione              
n.116 dell'1/2/2000;                                                            
7) che i sei collaboratori di cui ai precedenti punti 4) e 6),                  
nell'ipotesi di conseguita idoneita' alle prove finali, accederanno             
alla categoria D.3 (corrispondente all'ex ottava qualifica                      
funzionale) profilo professionale D. 8-4, previa sottoscrizione                 
dell'apposito contratto di lavoro;                                              
8) che la Direzione generale Organizzazione procedera' agli                     
adempimenti necessari per dare attuazione al presente atto.                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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