DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2000, n. 1755
Valutazione di impatto ambientale (VIA) sul permesso di ricerca idrocarburi denominato "Casone della Sacca", di interesse della NorthSun Italia SpA. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (L.R. 18 maggio 1999, n. 9, Titolo III)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, sul permesso di ricerca
idrocarburi denominato "Casone della Sacca", di interesse della
NorthSun Italia SpA, con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto n.
116, poiche' le attivita' ivi previste sono, secondo gli esiti
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 9 ottobre 2000, nel
complesso ambientalmente compatibili;
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le attivita'
geognostiche di cui al punto a) a condizione siano rispettate le
prescrizioni indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto
conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di
seguito sinteticamente riportate:
Prospezione sismica:
1) dovra' essere prodotto alle Province ed ai Comuni direttamente
interessati e concordato con essi in sede congiunta, il progetto
esecutivo della campagna di prospezione sismica;
2) copia del progetto dovra' essere inviato all'Ufficio VIA della
Regione Emilia-Romagna;
3) per l'indagine sismica dovra' essere utilizzato il metodo di
energizzazione del terreno che comporta il minore impatto ambientale
in relazione alle specifiche caratteristiche dell'area prescelta;
4) il tracciato non dovra' interessare, prevedendo altresi' adeguate
fasce di rispetto: - le "zone di tutela naturalistica" e le zone
interessate da "complessi archeologici" cosi' come individuate dai
piani territoriali delle Province coinvolte, - le aree di rilevanza
archeologica sottoposte a tutela ai sensi della Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, ora DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, - le zone perimetrate come
"B" e "C" e "Pre-Parco" dal Piano territoriale della Stazione
"Campotto di Argenta" del Parco regionale del Delta del Po adottato,
- le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche
non urbane cosi' come individuate dai piani territoriali delle
Province e dei Comuni interessati, - gli edifici ed i manufatti
sottoposti a tutela ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del DLgs 29 ottobre 1999, n.
490, - gli ambiti urbanizzati ed i cimiteri, - la frazione di
Voghenza ed il complesso della Delizia Estense del Belriguardo con la
relativa area di sedime degli antichi giardini storici ed il
prospiciente viale Belvedere in comune di Voghiera, - in comune di
Masi Torello le zone di recente forestazione e tutela naturalistica
"E3", ed i maceri, invasi, percorsi ciclabili e corridoi ecologici, -
in comune di Ostellato le strutture di interesse
storico-testimoniale, regolamentate dall'art. 43 delle NTA, ad
esclusione delle zone a Dossi, - in comune di Ferrara il complesso
edilizio di "Villa Dalbuono", sue pertinenze e fascia di rispetto di
m. 300, - in comune di Portomaggiore le zone agricole di tutela
naturalistica, regolamentate dall'art. 41 del PRG, - le casse di
espansione ed i canali presenti nell'area oggetto del permesso, - la
"zona di protezione speciale" ai sensi della Direttiva 79/409/CEE
ricadente all'interno del perimetro del permesso di ricerca;
5) la realizzazione dell'indagine sismica e' subordinata al parere
della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente;
6) fermo restando il divieto assoluto di effettuare la ricerca nei
centri abitati e nei borghi rurali, la distanza dagli edifici urbani
ed extraurbani, ancorche' disabitati o di destinazione diversa da
quella abitativa, da rispettare per la realizzazione dell'indagine
sismica, dovra' essere tale da lasciare indenni i fabbricati da danni
di ogni tipo e gli abitanti da rischi legati al rumore - tale
distanza andra' valutata in base alle specifiche caratteristiche
delle attrezzature impiegate;
7) gli stendimenti dovranno rispettare una distanza di almeno m. 100
dalle unghie esterne delle arginature esistenti;
8) in riferimento a rumore e vibrazioni, i punti di energizzazione
dovranno essere ubicati sempre alla massima distanza dagli edifici
presenti, per ridurre al minimo gli eventuali disturbi;
9) dovra' essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte
le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare
danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con
conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture,
sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti
gestori le cautele da adottare e le relative garanzie.
Pozzi esplorativi e/o di accertamento:
10) la realizzazione dei pozzi esplorativi e/o di accertamento dovra'
essere sottoposta a nuova procedura di Valutazione di impatto
ambientale, una volta localizzato precisamente il sito della
postazione e fermo restando che il cantiere di perforazione non
potra' essere ubicato nelle zone in cui e' stata esclusa la
possibilita' di effettuare la prospezione sismica;
11) fermo restando che la realizzazione dei pozzi esplorativi e/o di
accertamento e' subordinata all'effettuazione di una nuova procedura
di VIA, le perforazioni sono sottoposte alle stesse preclusioni e
prescrizioni indicate per la prospezione sismica;
12) in relazione ai pericoli di innesco di processi di subsidenza e
conseguenti dissesti, la realizzazione dei pozzi esplorativi e/o di
accertamento, come gia' indicato al punto 2.C. del Rapporto, dovra'
essere sottoposta a nuova procedura di Valutazione di impatto
ambientale, una volta localizzato precisamente il sito della
postazione e fermo restando che il cantiere di perforazione non
potra' essere ubicato nelle zone in cui e' stata esclusa la
possibilita' di effettuare la prospezione sismica;
c) di dare atto che il parere espresso dal Consorzio del Parco
regionale del Delta del Po, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11
e successive modifiche, in merito alla conformita' delle attivita' di
ricerca alle previsioni del Piano territoriale del Parco, costituisce
l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
d) di dare atto che il parere delle Province e dei Comuni
interessati, espresso ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9, e' contenuto all'interno del "Rapporto" di cui al
punto 3.8;
e) di dare atto che lo stesso parere di cui all'art. 18, comma 6,
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, delle Province e dei Comuni non
intervenuti alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si
intende positivo ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 e
successive modifiche ed integrazioni;
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9, copia della presente deliberazione alla societa'
proponente NorthSun Italia SpA;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di
rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al
Ministero Industria, Commercio ed Artigianato - Direzione generale
dell'Energia e delle Risorse minerarie - UNMIG, alle Province ed ai
Comuni interessati;
h) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9, che l'efficacia temporale della presente Valutazione di
impatto ambientale e' fissata in anni 3;
i) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9, il presente partito di deliberazione.