REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2000, n. 1755

Valutazione di impatto ambientale (VIA) sul permesso di ricerca idrocarburi denominato "Casone della Sacca", di interesse della NorthSun Italia SpA. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (L.R. 18 maggio 1999, n. 9, Titolo III)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, sul permesso di ricerca                     
idrocarburi denominato "Casone della Sacca", di interesse della                 
NorthSun Italia SpA, con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto n.            
116, poiche' le attivita' ivi previste sono, secondo gli esiti                  
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 9 ottobre 2000, nel           
complesso ambientalmente compatibili;                                           
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le attivita'                       
geognostiche di cui al punto a) a condizione siano rispettate le                
prescrizioni indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto                   
conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1            
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di                 
seguito sinteticamente riportate:                                               
Prospezione sismica:                                                            
 1) dovra' essere prodotto alle Province ed ai Comuni direttamente              
interessati e concordato con essi in sede congiunta, il progetto                
esecutivo della campagna di prospezione sismica;                                
 2) copia del progetto dovra' essere inviato all'Ufficio VIA della              
Regione Emilia-Romagna;                                                         
 3) per l'indagine sismica dovra' essere utilizzato il metodo di                
energizzazione del terreno che comporta il minore impatto ambientale            
in relazione alle specifiche caratteristiche dell'area prescelta;               
 4) il tracciato non dovra' interessare, prevedendo altresi' adeguate           
fasce di rispetto: - le "zone di tutela naturalistica" e le zone                
interessate da "complessi archeologici" cosi' come individuate dai              
piani territoriali delle Province coinvolte, - le aree di rilevanza             
archeologica sottoposte a tutela ai sensi della Legge 1 giugno 1939,            
n. 1089, ora DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, - le zone perimetrate come           
"B" e "C" e "Pre-Parco" dal Piano territoriale della Stazione                   
"Campotto di Argenta" del Parco regionale del Delta del Po adottato,            
- le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche              
non urbane cosi' come individuate dai piani territoriali delle                  
Province e dei Comuni interessati, - gli edifici ed i manufatti                 
sottoposti a tutela ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089,                
della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del DLgs 29 ottobre 1999, n.              
490, - gli ambiti urbanizzati ed i cimiteri, - la frazione di                   
Voghenza ed il complesso della Delizia Estense del Belriguardo con la           
relativa area di sedime degli antichi giardini storici ed il                    
prospiciente viale Belvedere in comune di Voghiera, - in comune di              
Masi Torello le zone di recente forestazione e tutela naturalistica             
"E3", ed i maceri, invasi, percorsi ciclabili e corridoi ecologici, -           
in comune di Ostellato le strutture di interesse                                
storico-testimoniale, regolamentate dall'art. 43 delle NTA, ad                  
esclusione delle zone a Dossi, - in comune di Ferrara il complesso              
edilizio di "Villa Dalbuono", sue pertinenze e fascia di rispetto di            
m. 300, - in comune di Portomaggiore le zone agricole di tutela                 
naturalistica, regolamentate dall'art. 41 del PRG, - le casse di                
espansione ed i canali presenti nell'area oggetto del permesso, - la            
"zona di protezione speciale" ai sensi della Direttiva 79/409/CEE               
ricadente all'interno del perimetro del permesso di ricerca;                    
 5) la realizzazione dell'indagine sismica e' subordinata al parere             
della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente;                  
 6) fermo restando il divieto assoluto di effettuare la ricerca nei             
centri abitati e nei borghi rurali, la distanza dagli edifici urbani            
ed extraurbani, ancorche' disabitati o di destinazione diversa da               
quella abitativa, da rispettare per la realizzazione dell'indagine              
sismica, dovra' essere tale da lasciare indenni i fabbricati da danni           
di ogni tipo e gli abitanti da rischi legati al rumore - tale                   
distanza andra' valutata in base alle specifiche caratteristiche                
delle attrezzature impiegate;                                                   
 7) gli stendimenti dovranno rispettare una distanza di almeno m. 100           
dalle unghie esterne delle arginature esistenti;                                
 8) in riferimento a rumore e vibrazioni, i punti di energizzazione             
dovranno essere ubicati sempre alla massima distanza dagli edifici              
presenti, per ridurre al minimo gli eventuali disturbi;                         
 9) dovra' essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte           
le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare             
danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con                 
conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture,               
sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti                 
gestori le cautele da adottare e le relative garanzie.                          
Pozzi esplorativi e/o di accertamento:                                          
10) la realizzazione dei pozzi esplorativi e/o di accertamento dovra'           
essere sottoposta a nuova procedura di Valutazione di impatto                   
ambientale, una volta localizzato precisamente il sito della                    
postazione e fermo restando che il cantiere di perforazione non                 
potra' essere ubicato nelle zone in cui e' stata esclusa la                     
possibilita' di effettuare la prospezione sismica;                              
11) fermo restando che la realizzazione dei pozzi esplorativi e/o di            
accertamento e' subordinata all'effettuazione di una nuova procedura            
di VIA, le perforazioni sono sottoposte alle stesse preclusioni e               
prescrizioni indicate per la prospezione sismica;                               
12) in relazione ai pericoli di innesco di processi di subsidenza e             
conseguenti dissesti, la realizzazione dei pozzi esplorativi e/o di             
accertamento, come gia' indicato al punto 2.C. del Rapporto, dovra'             
essere sottoposta a nuova procedura di Valutazione di impatto                   
ambientale, una volta localizzato precisamente il sito della                    
postazione e fermo restando che il cantiere di perforazione non                 
potra' essere ubicato nelle zone in cui e' stata esclusa la                     
possibilita' di effettuare la prospezione sismica;                              
c) di dare atto che il parere espresso dal Consorzio del Parco                  
regionale del Delta del Po, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11            
e successive modifiche, in merito alla conformita' delle attivita' di           
ricerca alle previsioni del Piano territoriale del Parco, costituisce           
l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente delibera;           
d) di dare atto che il parere delle Province e dei Comuni                       
interessati, espresso ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18             
maggio 1999, n. 9, e' contenuto all'interno del "Rapporto" di cui al            
punto 3.8;                                                                      
e) di dare atto che lo stesso parere di cui all'art. 18, comma 6,               
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, delle Province e dei Comuni non                
intervenuti alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si              
intende positivo ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 e                     
successive modifiche ed integrazioni;                                           
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9, copia della presente deliberazione alla societa'             
proponente NorthSun Italia SpA;                                                 
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di            
rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al                    
Ministero Industria, Commercio ed Artigianato - Direzione generale              
dell'Energia e delle Risorse minerarie - UNMIG, alle Province ed ai             
Comuni interessati;                                                             
h) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio           
1999, n. 9, che l'efficacia temporale della presente Valutazione di             
impatto ambientale e' fissata in anni 3;                                        
i) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione            
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9, il presente partito di deliberazione.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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