REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 1 dicembre 1999, n. 1309

Approvazione dei criteri e dei requisiti per l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa in materia di scuole nautiche, in attuazione dell'art. 28 del DPR 9 ottobre 1997 n. 431 (proposta della Giunta regionale in data 2 novembre 1999, n. 1998)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1998 del 2              
novembre 1999, recante in oggetto "Approvazione dei criteri e dei               
requisiti per l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa in                 
materia di scuole nautiche, in attuazione dell'art. 28 del DPR 9                
ottobre 1997, n. 431. Proposta al Consiglio" e che qui di seguito si            
trascrive integralmente:                                                        
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Premesso:                                                                       
- che l'art. 28 del DPR 431 del 9 ottobre 1997 pone in capo alle                
Regioni le funzioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione per             
l'esercizio delle scuole nautiche, nonche' la relativa vigilanza                
amministrativa;                                                                 
- che successivamente, all'art. 105, comma 3, lettera a), del DLgs              
112/98, vengono attribuite alle Province le funzioni relative                   
all'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta dalle              
scuole nautiche;                                                                
- che al fine di completare l'attribuzione delle funzioni relative              
alle scuole nautiche in capo alle Province, la Regione con L.R. 3/99            
all'art. 170, comma 2, lettera b), ha attribuito loro anche la                  
vigilanza amministrativa, non espressamente menzionata dal DLgs                 
122/98;                                                                         
Rilevato che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite             
dallo Stato alle Province di cui all'art. 105 del DLgs 112/98 e'                
differita alla data che sara' indicata nel DPCM di cui all'art. 7 del           
medesimo decreto legislativo;                                                   
considerato quindi:                                                             
- che fino a tale data l'esercizio delle funzioni in argomento resta            
in capo alla Regione in virtu' dell'attribuzione operata dal DPR                
431/97;                                                                         
- che si rende necessario provvedere con la massima celerita' ad                
esercitarle in relazione al fatto che da tempo sono pervenute diverse           
richieste di autorizzazione all'apertura di scuole nautiche da parte            
di soggetti privati interessati, alle quali non e' stata data ancora            
alcuna risposta;                                                                
- che occorre percio' stabilire i criteri per l'accertamento delle              
caratteristiche di idoneita' al fine del rilascio delle                         
autorizzazioni in questione;                                                    
- che lo strumento piu' appropriato per stabilire detti criteri                 
risulta essere un apposito atto regionale;                                      
- che l'efficacia di detto strumento cessera' nel momento stesso in             
cui le Province emaneranno appositi atti in materia;                            
ritenuto pertanto di proporre al Consiglio regionale l'approvazione             
dell'atto di cui all'Allegato A, facente parte integrante della                 
presente deliberazione, in attuazione dell'art. 28 del DPR 9 ottobre            
1997, n. 431;                                                                   
richiamata la propria deliberazione n. 187 del 10 marzo 1999,                   
esecutiva avente per oggetto "Approvazione del programma operativo              
Euro e attuazione dei progetti Normativa e Atti amministrativi";                
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale ai Trasporti            
e Sistemi di mobilita', dott. ing. Renzo Gorini, in merito alla                 
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria                 
deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;                                        
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Infrastrutture per il trasporto, arch. Rino Rosini, in merito alla              
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria              
deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;                                        
su proposta dell'Assessore alla Mobilita',                                      
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di proporre al Consiglio regionale l'approvazione dell'atto di cui           
all'Allegato A, che forma parte integrante della presente                       
deliberazione, nel quale sono indicati i requisiti ed i criteri per             
il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di scuola nautica e le            
modalita' di vigilanza amministrativa sulla stessa, in attuazione               
dell'art. 28 del DPR 9 ottobre 1997, n. 431;                                    
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emiiia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
CRITERI E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA                         
AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE, IN ATTUAZIONE DELL'ART.           
28 DEL DPR 9 OTTOBRE 1997, N. 431                                               
1 - Oggetto                                                                     
1.1 Il presente atto regionale disciplina l'esercizio delle funzioni            
relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza                     
amministrativa sulle scuole nautiche, attribuite alla Regione con il            
DPR 9 ottobre 1997, n. 431 recante il Regolamento sulla disciplina              
delle patenti nautiche.                                                         
2 - Definizione                                                                 
2.1 Si definiscono Scuole nautiche le strutture stabili,                        
caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse,              
strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarita' le            
attivita' finalizzate alla istruzione, formazione teorica e pratica             
dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.           
2.2 Non sono soggette alla disciplina del presente atto le attivita',           
ancorche' esercitate a carattere permanente o presso strutture                  
stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non                  
destinate al conseguimento della patente nautica.                               
2.3 L'attivita' di scuola nautica puo' essere svolta anche da parte             
delle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al DM 17 maggio               
1995, n. 317, previo rilascio di autorizzazione specifica di cui al             
successivo punto 14.                                                            
2.4 La sede principale della scuola e' quella ove sono praticate le             
lezioni teoriche e dove e' collocato l'Ufficio di Segreteria.                   
2.5 Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici,                 
possono essere condotte presso sedi distaccate, nell'ambito comunque            
del Compartimento marittimo ove saranno sostenuti gli esami.                    
2.6 Le eventuali sedi secondarie sono denominate Unita' locali.                 
3 - Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di Scuola nautica               
3.1 L'esercizio dell'attivita' di Scuola nautica e' soggetto ad                 
autorizzazione da parte della Regione Emilia-Romagna qualora la sede            
principale sia posta sul territorio regionale, previo parere del Capo           
del Compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la Scuola           
nautica o del Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione           
civile.                                                                         
3.2 L'autorizzazione puo' essere richiesta per:                                 
a) Scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento            
della patente nautica di cui all'art. 3, DPR 431/97;                            
b) Scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento            
della patente nautica di cui all'art. 4, DPR 431/97.                            
4 - Domanda di autorizzazione all'esercizio di Scuola nautica                   
4.1 Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole                
nautiche, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione                       
all'esercizio di Scuola nautica alla Regione.                                   
4.2 La domanda sottoscritta dal richiedente o dal suo legale                    
rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:                         
a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;                  
b) denominazione della scuola;                                                  
c) localizzazione della sede principale e delle eventuali sedi                  
secondarie cosiddette Unita' locali;                                            
d) compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni             
pratiche e le prove d'esame.                                                    
4.3 Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali            
del richiedente ed i dati anagrafici:                                           
a) del titolare se il richiedente e' una ditta individuale;                     
b) dei soci se il richiedente e' una societa' di fatto semplice, in             
nome collettivo o una societa' in accomandita semplice;                         
c) del legale rappresentante se il richiedente e' una societa'                  
cooperativa, un'associazione, una societa' a responsabilita' limitata           
una societa' per azioni o una societa' in accomandita per azioni.               
4.4 Alla domanda di autorizzazione dovra' essere allegata la seguente           
documentazione:                                                                 
a) attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla              
normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti                     
soggettivi di cui al successivo punto 5;                                        
b) relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della                 
scuola e della eventuale sede distaccata, corredata da uno specifico            
atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato                   
attestante il rispetto dei requisiti di cui al punto 6, nonche' la              
conformita' ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e             
sicurezza;                                                                      
c) planimetria quotata in scala 1:50, redatta da un professionista              
abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e            
delle eventuali sedi secondarie, con indicazione sintetica della                
distribuzione interna delle attrezzature;                                       
d) dichiarazione relativa alla disponibilita' delle attrezzature                
didattiche conformemente al punto 7;                                            
e) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di                
proprieta' della scuola e comprendente: - polizze assicurative; -               
libretti di immatricolazione; - contratti di acquisto; - contratti di           
leasing; - certificazione del pagamento degli oneri fiscali;                    
f) documentazione comprovante la sussistenza della capacita'                    
finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprieta'             
dei beni immobili di valore non inferiore a Lire 100.000.000 (pari a            
Euro 51.645,69) liberi da gravami ipotecari, ovvero una attestazione            
di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da: - Aziende o           
Istituti di credito; - societa' finanziarie con capitale non                    
inferiore a 5 miliardi;                                                         
g) l'attestazione di cui alla lettera precedente riferita ad un                 
importo di Lire 50.000.000 (pari a Euro 25.822,84) deve essere                  
formulata secondo lo schema allegato al DM 17 maggio 1995, n. 317 per           
le autoscuole.                                                                  
4.5 L'Amministrazione regionale provvedera' ad istruire la domanda e            
a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in               
relazione a determinati fatti, stati e qualita' dichiarati nella                
domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualita' e'                     
sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorieta', sia           
il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta.               
4.6 La Regione provvede sulla richiesta entro sessanta giorni dalla             
sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad                    
integrazione e verifica della documentazione prodotta.                          
5 - Requisiti del titolare necessari per ottenere l'autorizzazione              
all'esercizio di scuola nautica                                                 
5.1 Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di               
scuola nautica e' necessario che il richiedente, se persona fisica,             
ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in                   
possesso dei seguenti requisiti:                                                
a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro                
Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora cio'            
sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;            
b) avere compiuto gli anni 21;                                                  
c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o            
per tendenza, non essere o non essere stati sottoposti a misure di              
sicurezza personali o alle misure previste dalla Legge 27 dicembre              
1956, n. 1423, come sostituita dalla Legge 3 agosto 1988, n. 327, e             
dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 cosi' come successivamente                   
modificata e integrata, nonche' non avere riportato condanne ad una             
pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che non siano intervenuti           
provvedimenti di riabilitazione;                                                
d) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito,              
ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per            
dichiarazione di fallimento;                                                    
e) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o               
titolo equipollente se cittadino di altro Stato.                                
5.2 Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:                           
a) capacita' finanziaria di cui al punto 4;                                     
b) iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di                     
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;                                
c) proprieta' o disponibilita' giuridica delle unita' da diporto, in            
conformita' a quanto prescritto dal punto 8, da utilizzare per                  
l'esecuzione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;                             
d) proprieta' o disponibilita' giuridica dei locali costituenti la              
sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui al punto 6, e              
risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;                        
e) materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui al                
punto 7;                                                                        
f) personale idoneo allo svolgimento dell'attivita' di insegnamento             
ai sensi dell'art. 28, comma 6, del DPR 431/97, il quale statuisce              
che possono svolgere l'attivita' di insegnamento presso le scuole               
nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per           
i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonche'                  
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i                 
docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione,              
gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle                  
Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonche'                
coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica            
per la navigazione senza alcun limite.                                          
6 - Requisiti di idoneita' dei locali delle scuole nautiche                     
6.1 I locali della Scuola nautica devono comprendere:                           
a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per               
ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50 dotata di idoneo                 
arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento            
del pubblico;                                                                   
b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante           
l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;                       
c) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed                 
aerati.                                                                         
6.2 L'altezza minima di tali locali non puo' essere inferiore a                 
quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha           
sede la scuola nautica.                                                         
6.3 I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle            
caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso, alla               
sicurezza.                                                                      
6.4 Ogni Scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento           
ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento           
atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il            
titolare deve avere la disponibilita' giuridica del materiale                   
d'arredamento. L'arredamento dell'aula d'insegnamento e' costituito             
almeno dai seguenti elementi:                                                   
a) una cattedra od un tavolo per insegnante;                                    
b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 o lavagna               
luminosa;                                                                       
c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilita'            
di superficie dell'aula per ogni allievo;                                       
d) almeno quattro tavoli da carteggio.                                          
7 - Materiale per le lezioni teoriche                                           
7.1 La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di           
sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di               
allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione              
attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti,           
delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e                
salvataggio.                                                                    
7.2 Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le                     
esercitazioni pratiche e' costituito almeno dai seguenti elementi:              
A. Strumenti                                                                    
- bussola marina e sestante;                                                    
- barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati            
i minuti di silenzio radio;                                                     
- strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della                   
posizione in mare (GPS).                                                        
B. Sussidi                                                                      
- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola                     
magnetica;                                                                      
- carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri                 
strumenti per la determinazione del punto nave;                                 
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte                 
nautiche;                                                                       
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza;                                  
- carte di analisi meteorologica;                                               
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;                       
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;                      
- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica           
raffigurante le strutture principali di uno scafo;                              
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di           
una unita' a vela ovvero modello in scala;                                      
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore               
marino a combustione interna ovvero al relativo modello;                        
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per                
prevenire gli abbordi in mare;                                                  
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal                  
regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e                 
sonori);                                                                        
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e                    
l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.                 
C. Documentazione didattica                                                     
- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della           
Marina;                                                                         
- elenco dei fari e segnali da nebbia;                                          
- portolano del Mediterraneo;                                                   
- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto -              
Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da                 
diporto.                                                                        
7.3 I sussidi di cui alla precedente lettera B. con esclusione delle            
Carte nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi            
audiovisivi interattivi o informatici.                                          
8 - Unita' da diporto                                                           
8.1 La Scuola nautica deve disporre di unita' da diporto per lo                 
svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami e compatibile            
con il tipo di patente da conseguire:                                           
a) per l'abilitazione al comando e alla condotta di unita' da diporto           
(aventi lunghezza nte: 1) entro le 12 miglia = una unita' da diporto            
a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero; 2) senza alcun           
limite di costa = una unita' da diporto a motore o a vela con motore            
ausiliario o motoveliero iscritta nei Registri del Compartimento                
marittimo ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta             
l'abilitazione;                                                                 
b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la                
scuola deve disporre di una nave da diporto di lunghezza superiore a            
24 m. o, in alternativa, una unita' da diporto a vela con motore                
ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutta non                  
inferiore a 20 m. ed iscritta nei Registri del Compartimento                    
marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.             
8.2 I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo            
svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza                      
assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi.             
8.3 Tutti i mezzi della scuola sono immatricolati a nome del titolare           
della scuola stessa, il quale puo' anche utilizzare lo strumento                
contrattuale del leasing.                                                       
8.4 Il Capo del Compartimento marittimo, nel rilasciare il parere di            
cui al punto 3 del presente atto, valuta anche l'idoneita' delle                
unita' nautiche delle scuole.                                                   
8.5 Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi               
nautici della scuola devono essere comunicate alla Regione.                     
9 - Attivita' di insegnamento presso le scuole nautiche                         
9.1 Possono svolgere l'attivita' di insegnamento presso le scuole               
nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per           
i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonche' di               
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i                 
docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione,              
gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle                  
Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonche'                
coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica            
per la navigazione senza alcun limite.                                          
9.2 Possono svolgere la funzione di istruttore presso le scuole                 
nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da                
almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella dell'unita'            
da diporto che devono condurre.                                                 
10 - Organico scuole nautiche                                                   
10.1 La Scuola nautica deve disporre della collaborazione                       
continuativa di almeno un insegnante di teoria ed un istruttore per             
le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico.                        
10.2 Il titolare della scuola puo' ricoprire uno dei due ruoli di cui           
al comma precedente, sempreche' possieda i requisiti richiesti dal              
punto 9 del presente atto.                                                      
10.3 L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento            
delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento            
delle prove d'esame.                                                            
10.4 Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o             
istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficolta' di                
reperimento, la possibilita' di sostituirlo immediatamente con un               
altro, l'Amministrazione regionale puo' consentire che il titolare              
della scuola utilizzi, quale supplente temporaneo, per non piu' di              
sei mesi, un insegnante o istruttore di un'altra scuola nautica                 
autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento.                   
11 - Documenti per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica                 
11.1 Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti rilasciati               
dall'autorita' competente per l'esercizio dell'attivita' di scuola              
nautica e del registro d'iscrizione contenente: data d'iscrizione,              
generalita' degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le                  
esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e delle                      
esercitazioni pratiche e relativo esito.                                        
12 - Disciplina dell'attivita'                                                  
12.1 All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una                 
tabella, previamente trasmessa alla Amministrazione regionale, la               
quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:                                
a) il nome e la sede della scuola;                                              
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;           
c) i prezzi applicati;                                                          
d) l'indicazione che ai sensi delle vigenti norme la scuola e' posta            
sotto la vigilanza amministrativa della Regione;                                
e) la firma del titolare della scuola;                                          
f) l'orario delle lezioni teoriche;                                             
g) i periodi di chiusura della scuola.                                          
12.2 Eventuali sospensioni dell'attivita' possono essere autorizzate            
dalla Amministrazione regionale per documentata necessita' per un               
periodo non superiore a 90 giorni eventualmente rinnovabili in                  
particolari circostanze.                                                        
13 - Scuole di istruzione per la nautica                                        
13.1 Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di               
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che alla data di                
entrata in vigore del DPR 431/97 gestivano scuole di istruzione per             
la nautica, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione                     
all'esercizio di Scuola nautica alla Regione.                                   
13.2 Alla domanda, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale                
rappresentante, deve essere allegato il certificato di iscrizione               
alla CCIAA, comprovante l'effettivo esercizio dell'attivita' di                 
scuola di istruzione per la nautica alla data di entrata in vigore              
del DPR 431/97.                                                                 
13.3 L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento                      
dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti                 
precedenti dei locali, delle attrezzature marinaresche, degli                   
strumenti e dei mezzi nautici e del materiale didattico necessario              
per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonche' previo parere del             
Capo del Compartimento marittimo o del Direttore dell'Ufficio                   
provinciale della Motorizzazione civile competenti per territorio.              
14 - Autoscuole                                                                 
14.1 Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal DM del 17             
maggio 1995, n. 317, dotate di attrezzature e strumenti nautici                 
nonche' del materiale didattico per la formazione dei candidati agli            
esami possono chiedere l'autorizzazione per l'esercizio                         
dell'attivita' di Scuola nautica alla Regione.                                  
14.2 Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di Scuola nautica le           
autoscuole devono avere la disponibilita' di almeno un'unita' da                
diporto abilitata alla navigazione e corrispondente ai corsi di                 
insegnamento effettuati in conformita' a quanto descritto dal punto             
8.                                                                              
14.3 L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento                      
dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti                 
precedenti delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e del               
materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e                  
teoriche, nonche' previo parere del Capo del Compartimento marittimo            
o del Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile            
competenti per territorio.                                                      
15 - Vigilanza                                                                  
15.1 La vigilanza sulle Scuole nautiche, considerato l'interesse                
generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di                    
promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento            
qualitativo dell'insegnamento da impartire. In particolare la                   
vigilanza e' svolta mediante controlli:                                         
a) sulla capacita' delle scuole di assolvere alle funzioni di centri            
di istruzione di nuovi conducenti;                                              
b) sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti             
in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle                   
attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali,               
all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, ecc.;                              
c) sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di                    
istruttori in possesso dei requisiti di cui al punto 9;                         
d) sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione.                            
15.2 La vigilanza sulle Scuole nautiche e' svolta                               
dall'Amministrazione regionale tramite il personale all'uopo                    
autorizzato.                                                                    
15.3 In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio                     
dell'attivita' di vigilanza e' redatto verbale ove il personale                 
ispettivo provvede a registrare le irregolarita' riscontrate nel                
corso del sopralluogo.                                                          
15.4 L'opera di vigilanza avra' inoltre ad oggetto la repressione               
dell'attivita' di scuole nautiche abusive.                                      
16 - Norme transitorie                                                          
16.1 Le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 3 dell'articolo            
28 del DPR 9 ottobre 1997, n. 431 entro 6 mesi dalla data di                    
approvazione del presente atto devono presentare richiesta di                   
autorizzazione alla Regione.                                                    
16.2 Alla richiesta di cui al punto 16.1 deve essere allegata la                
documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attivita'              
assimilabili a Scuola nautica alla data di entrata in vigore del DPR            
9 ottobre 1997, n. 431.                                                         
16.3 Ai fini di cui al punto 16.2, verranno ritenuti utili i seguenti           
documenti: il cerfificato di iscrizione alla Camera di Commercio,               
Industria, Agricoltura e Artigianato, l'autorizzazione rilasciata ai            
sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione o dell'articolo             
26 della Legge 11 febbraio 1971, n. 50.                                         
16.4 Entro 6 mesi dalla data del rilascio da parte della Regione                
dell'autorizzazione di cui al punto 3.1, deve essere depositata                 
presso la Regione la certificazione attestante l'iscrizione alla                
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.                     
17 - Efficacia                                                                  
17.1 Il presente atto conserva la propria efficacia fino                        
all'emanazione da parte delle singole Province di appositi atti in              
materia, nell'ambito dell'effettivo esercizio delle funzioni loro               
attribuite dall'art. 105, comma 3, lett. a del DLgs 112/98 e                    
dall'art. 170, comma 2, lett. b della L.R. 3/99.";                              
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Territorio e ambiente" di questo Consiglio regionale,                
giusta nota prot. n. 13790 del 19 novembre 1999;                                
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 2 novembre 1999, progr. n. 1998, riportate nel            
presente atto deliberativo.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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