REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2000, n. 394

Conclusioni di istruttoria ai sensi della L.R. 13/91 sullo stabilimento della ditta Ediltec Srl sita in Masi San Giacomo di Masi Torello (FE), Via Portuense n. 11

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visti:                                                                          
- la L.R. 30 maggio 1991, n. 13;                                                
- il DLgs 19 settembre 1994, n. 626;                                            
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44;                                                
- la Legge 19 maggio 1997, n. 137;                                              
- il decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998;                          
- il decreto del Ministro dell'Ambiente 20 ottobre 1998 pubblicato              
nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 262 del                   
9/11/1998;                                                                      
tenuto conto del DLgs 17 agosto 1999, n. 334;                                   
preso atto:                                                                     
- del rapporto di sicurezza presentato dalla ditta Ediltec Srl,                 
relativo allo stabilimento sito in Masi San Giacomo di Masi Torello             
(FE), Via Portuense n. 11, ricadente nell'ambito di applicazione                
dell'art. 6 del DPR 175/88;                                                     
- della relazione conclusiva di ARPA;                                           
- della richiesta di realizzazione di ulteriori misure di sicurezza             
formulate da ARPA con nota prot. n. 10977 del 6/12/1999;                        
- delle osservazioni della ditta - in merito  alla richiesta di                 
ulteriori misure di sicurezza - pervenute ad ARPA in data 7 gennaio             
2000;                                                                           
- dell'incontro tenutosi in data 29 marzo 2000, fra tecnici ARPA e              
rappresentanti della ditta;                                                     
- delle proposte formulate dalla ditta e pervenute alla Sezione ARPA            
di Ferrara in data 27 aprile 2000;                                              
- dell'estratto del verbale della riunione - del Gruppo di lavoro               
regionale Alto Rischio - tenutosi presso la Direzione generale ARPA             
in data 20 luglio 2000;                                                         
premesso che il Responsabile delle attivita' industriali gestite                
nello stabilimento di Masi San Giacomo (FE) di proprieta' della ditta           
Ediltec Srl di seguito denominato "Gestore" e' tenuto al rispetto               
delle misure generali di tutela prevista dall'art. 3 del DLgs 626/94            
e deve provvedere, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DLgs 334/99, a              
prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e           
a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;                         
considerato:                                                                    
- che da quanto e' emerso nella vari fasi di istruttoria, le aree,              
nelle quali e' ipotizzabile un rilevante rischio di danni alle                  
persone ed alle cose, sono interne allo stabilimento;                           
- che nelle immediate vicinanze dello stabilimento non sono presenti            
unita' abitative;                                                               
preso atto:                                                                     
- delle osservazioni della ditta - in merito  alla richiesta di                 
ulteriori misure di sicurezza - pervenuta alla Sezione ARPA di                  
Ferrara in data 7 gennaio 2000 circa le misure gia' realizzate;                 
- delle proposte formulate dalla ditta, pervenute alla Sezione ARPA             
di Ferrara in data 27 aprile 2000, per la realizzazione di ulteriori            
soluzioni impiantistiche per migliorare il livello di sicurezza;                
fermo restando che l'attivita' industriale esercitata nello                     
stabilimento deve comunque essere in regola con la vigente normativa            
di sicurezza ed igiene del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela           
della popolazione e dell'ambiente;                                              
visti:                                                                          
- l'art. 4, comma 4 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13;                           
- l'art. 3 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29;                                     
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita', Franco Rossi, in merito  alla legittimita' e alla                      
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6            
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della delibera di Giunta                   
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                                            
decreta:                                                                        
1) Il Gestore delle attivita' industriali gestite nello stabilimento            
di Masi San Giacomo, di proprieta' della ditta Ediltec Srl, deve,               
entro 60 giorni dal ricevimento del presente decreto, dare piena                
attuazione a quanto indicato dal decreto del Ministro dell'Ambiente             
16 marzo 1998: "Modalita' con le quali i fabbricanti (Gestori) per le           
attivita' a rischio di incidente rilevante devono procedere                     
all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro             
che lavorano in situ". Il Gestore deve inoltre redigere e conservare            
idonea documentazione, al fine di  poter dimostrare di aver dato                
attuazione alle disposizioni del sopra indicato decreto.2) Il Gestore           
deve provvedere a realizzare gli adeguamenti elencati nell'Allegato A           
parte integrante e sostanziale del presente decreto, rispettando i              
tempi di attuazione ivi indicati. Il Gestore potra' anche proporre la           
realizzazione di soluzioni tecniche/procedurali alternative a quelle            
indicate nel presente  decreto a condizione che motivi il                       
raggiungimento oggettivo di un livello di sicurezza equivalente.                
3) I progetti delle opere e/o le soluzioni procedurali da realizzare,           
in ottemperanza ai disposti del presente decreto, si ritengono                  
approvati quando ARPA abbia  formalmente espresso, al riguardo, il              
proprio parere favorevole.                                                      
4) Non si prevedono scenari incidentali probabili con estensione                
delle zone d'impatto esterna allo stabilimento.                                 
5) Non si prevedono vincoli territoriali.                                       
6) Il Sindaco di Masi Torello e' tenuto ad attivare la sezione                  
provinciale ARPA di Ferrara ed il Dipartimento di Prevenzione                   
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara, per l'esercizio                
delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 8 della L.R. n. 13 del              
1991.                                                                           
7) Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale                
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    
ALLEGATO A                                                                      
Misure da attuare entro il 31 dicembre 2000                                     
Installazione, presso la piazzola di scarico pentano, di un sistema             
di collegamento a terra delle autobotti, dotato di pinza con                    
interblocco, al fine di inibire le operazioni qualora non sia                   
ottenuta equipotenzialita'.                                                     
Misure da attuare entro il 31 dicembre 2001                                     
Realizzazione di adeguati apprestamenti atti a garantire il                     
convogliamento e contenimento dei  liquidi potenzialmente versati e             
delle acque utilizzabili per spegnere l'incendio piu' gravoso che               
puo' credibilmente verificarsi nella piazzola di scarico pentano o              
nelle sue adiacenze (ad esempio: impermeabilizzazione di piazzali,              
messa in opera di caditoie, di fognature e di vasca idoneamente                 
dimensionata).                                                                  
Misure da attuare entro il 31 dicembre 2003                                     
Realizzazione, sul piazzale nord/ovest, di idoneo sistema di raccolta           
e convogliamento acque (ad esempio: fognatura e caditoie).                      
N.B. I liquidi raccolti, potenzialmente inquinati o inquinanti,                 
dovranno essere smaltiti ai sensi del DLgs 22/97 e sue successive               
modifiche e/o integrazioni.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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