COMUNE DI FERRARA

COMUNICATO

Statuto - Modifiche all'articolo 32

Modifiche allo statuto del Comune di Ferrara, in applicazione delle             
disposizioni della L.R. 21/4/1999, n. 3 in attuazione della Legge               
15/5/1997, n. 127 e successive modifiche.                                       
Delibera del Consiglio comunale n. 14/36866 del 20/12/1999 (CORECO              
del 10/1/2000, prot. n. 99/11933).                                              
Testo attuale                                                                   
Il testo attuale del comma 3 dell'art. 32 (Difensore civico) cosi'              
recita:                                                                         
"3. Nel caso in cui si proceda ad elezione diretta da parte del                 
Consiglio comunale, il Difensore civico e' eletto a scrutinio segreto           
con il voto favorevole dei tre quinti dei suoi componenti. La scelta            
deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza           
giuridico-amministrativa e di imparzialita' e indipendenza di                   
giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilita' e            
le modalita' di presentazione delle candidature.".                              
Nuovo testo                                                                     
Il testo del comma 3 dell'art. 32 (Difensore civico) e' il seguente:            
"3. Nel caso in cui si proceda ad elezione diretta da parte del                 
Consiglio comunale, il Difensore civico e' eletto a scrutinio segreto           
con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti per             
le prime due votazioni. Se nessun candidato raggiunge detto quorum di           
voti, il Consiglio procede in altra seduta ad ulteriore votazione,              
nella quale risultera' eletto il candidato che avra' ottenuto il voto           
di almeno due terzi degli aventi diritto.                                       
Le maggioranze qualificate di cui sopra si calcolano con                        
arrotondamento in eccesso a cinque decimi.                                      
Le votazioni dovranno avvenire ad intervalli non inferiori a 30                 
giorni l'una dall'altra. La scelta deve avvenire tra persone che                
diano garanzie di comprovata competenza giuridico-amministrativa ed             
imparzialita' e indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce             
le condizioni di eleggibilita' e le modalita' di presentazione delle            
candidature.".                                                                  
IL SEGRETARIO GENERALE                                                          
Pietro Romagnoli                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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