DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 25 luglio 2000, n. 6963
L.R. 28/99 - Approvazione dell'elenco delle violazioni lievi e gravi ai disciplinari di produzione integrata in vigore ai fini della valorizzazione della produzione tramite il marchio
IL DIRETTORE GENERALE
Viste:
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, avente per oggetto "Valorizzazione
dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi
regionali 29/92 e 51/95";
- la deliberazione n. 640, adottata dalla Giunta regionale l'1 marzo
2000, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L.R. 28/99
concernente valorizzazione prodotti agricoli ed alimentari ottenuti
con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e
modalita' di richiesta e di concessione dell'uso del marchio
collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle
sanzioni";
- la deliberazione n. 639, adottata dalla Giunta regionale l'1 marzo
2000, esecutiva ai sensi di legge, concernente "L.R. 28/99
concernente valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari
ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei
consumatori. Determinazioni in ordine alla conferma della validita'
dei disciplinari gia' approvati e approvazione caratteristiche nuovo
marchio";
preso atto che in base al disposto di cui alla lettera E), punto 13,
della sopra citata deliberazione 640/00, e' di competenza del
Direttore generale Agricoltura l'approvazione dell'elenco delle
violazioni lievi e gravi, con riferimento ai disciplinari di
produzione integrata in vigore ai fini della valorizzazione della
produzione tramite il marchio;
dato atto che tale elenco, allegato quale parte integrale e
sostanziale alla presente determinazione, e' stato redatto con
riferimento ai seguenti disciplinari o gruppi di discplinari:
- produzioni vegetali (Allegato A);
- carne di bovini di razza romagnola e di razza limousine (Allegato
B);
- carne ovina di agnellone e castrato (Allegato C);
- carne di coniglio (Allegato D);
- uovo da consumo fresco (Allegato E);
- miele (Allegato F);
considerato che non e' al momento necessario approvare l'elenco
relativo alla carne suina, poiche' non esistono concessioni relative
a quel disciplinare, attualmente in revisione a cura del Servizio
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato in prospettiva di
una possibile uniformazione a quello della proposta di registrazione
IGP della denominazione "suino pesante padano";
viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995 e n. 1396 del 31 luglio 1998, entrambe esecutive;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.
Maurizio Ceci, in merito alla regolarita' tecnica e alla legittimita'
del presente atto, ai sensi dell'art. 4, VI comma, della L.R.
19/11/1992, n. 41 e del punto 3.2 del dispositivo della deliberazione
della Giunta regionale 2541/95,
determina:
1) di approvare l'elenco delle violazioni lievi e gravi, con
riferimento ai disciplinari di produzione integrata in vigore ai fini
della valorizzazione della produzione tramite il marchio collettivo
regionale "Qualita' controllata - Produzione integrata rispettosa
dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna
28/99";
2) di dare atto che tale elenco, allegato quale parte integrale e
sostanziale alla presente determinazione, e' stato redatto con
riferimento ai seguenti disciplinari o gruppi di discplinari:
- produzioni vegetali (Allegato A);
- carne di bovini di razza romagnola e di razza limousine (Allegato
B);
- carne ovina di agnellone e castrato (Allegato C);
- carne di coniglio (Allegato D);
- uovo da consumo fresco (Allegato E);
- miele (Allegato F);
3) di disporre che la presente determinazione, unitamente agli
allegati sopra menzionati, venga pubblicata integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi
ALLEGATO A
Produzioni vegetali
Violazioni lievi
1) Schede di registrazione dei dati aziendali non aggiornate, in
presenza di registrazioni sostitutive;
2) distribuzione di unita' fertilizzanti, calcolate sul totale annuo,
non superiori al 10% dei quantitativi ammessi dai DPI;
3) distribuzione di volumi di irrigazione non superiori al 20% dei
quantitativi ammessi dai DPI;
4) in pre-raccolta, per fruttiferi impiego non superiore a 2 prodotti
fitosanitari non ammessi dai DPI, per le orticole impiego non
superiore a 3 prodotti fitosanitari non ammessi dai DPI;
5) distribuzione di dosi di diserbanti non superiori al 10% dei
quantitativi ammessi dai DPI;
6) marchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto
dalla normativa regionale;
7) altre non conformita' non indicate fra le gravi..
Violazioni gravi
1) Schede di registrazione dei dati aziendali mancanti o non
compilate in una o piu' parti, in assenza di registrazioni
sostitutive;
2) mancanza del piano di concimazione;
3) mancato rispetto delle prescrizioni relative alle successioni
colturali;
4) distribuzione di unita' fertilizzanti, calcolate sul totale
annuo, superiori al 10% dei quantitativi ammessi dai DPI;
5) distribuzione di volumi di irrigazione superiori al 20% dei
quantitativi ammessi dai DPI;
6) in pre-raccolta, per fruttiferi impiego superiore a 2 prodotti
fitosanitari non ammessi dai DPI, per le orticole impiego superiore a
3 prodotti fitosanitari non ammessi dai DPI;
7) distribuzione di dosi di diserbanti superiori al 10% dei
quantitativi ammessi dai DPI;
8) mancato rispetto del tempo di carenza dei prodotti fitosanitari;
9) in post-raccolta, adozione di prodotti fitosanitari e di tecniche
non ammesse dai DPI;
10) mancato rispetto delle norme relative alla identificazione e
gestione delle partite e dei lotti;
11) mancata esecuzione dei rilievi degli indici di maturazione e di
altri standard qualitativi.
ALLEGATO B
Carne di bovini di razza romagnola e di razza limousine
Violazioni lievi
1) Non conformita' nelle registrazioni, quando non elencate fra le
violazioni gravi;
2) marchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto
dalla normativa regionale;
3) altre non conformita' non indicate fra le violazioni gravi.
Violazioni gravi
1) Mancata applicazione delle indicazioni previste dal tecnico
contenute nella dichiarazione di idoneita' per l'ingresso nel
circuito di produzione;
2) mancato rispetto, in allevamento, delle prescrizioni relative: -
alle strutture d'allevamento; - alle razze ammesse con riferimento
alla introduzione dei capi in allevamento e/o alla cessione di capi
ad altre aziende; - alla profilassi e alla terapia delle malattie; -
alla gestione delle deiezioni; - all'alimentazione; - all'acqua di
bevanda; - all'invio dei capi al macello;
3) mancato rispetto, presso il macello e/o il laboratorio di
lavorazione e vendita delle carni, delle prescrizioni relative: -
alla macellazione; - alle operazioni di marchiatura; - ai laboratori
di sezionatura; - alla vendita e alla distribuzione del prodotto.
ALLEGATO C
Carne ovina di agnellone e castrato
Violazioni lievi
1) Non conformita' nelle registrazioni, quando non elencate fra le
violazioni gravi;
2) marchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto
dalla normativa regionale;
3) atre non conformita' non indicate fra le violazioni gravi.
Violazioni gravi
1) Mancata applicazione delle indicazioni previste dal tecnico
contenute nella dichiarazione di idoneita' per l'ingresso nel
circuito di produzione;
2) mancato rispetto, in allevamento, delle prescrizioni relative: -
alle strutture d'allevamento; - ai tipi e alle razze ammesse con
riferimento alla immissione dei capi in allevamento e/o alla cessione
di capi ad altre aziende; - alla profilassi e alla terapia delle
malattie; - alla gestione delle deiezioni; - all'alimentazione; -
all'acqua di bevanda; - all'invio dei capi al macello;
3) mancato rispetto, presso il macello e/o il laboratorio di
lavorazione e vendita delle carni, delle prescrizioni relative: -
alla macellazione; - alle operazioni di marchiatura; - ai laboratori
di sezionatura; - alla vendita e alla distribuzione del prodotto.
ALLEGATO D
Carne di coniglio
Violazioni lievi
1) Non conformita' nelle registrazioni, quando non elencate fra le
violazioni gravi;
2) marchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto
dalla normativa regionale;
3) altre non conformita' non indicate fra le violazioni gravi.
Violazioni gravi
1) Mancata applicazione delle indicazioni previste dal tecnico
contenute nella dichiarazione di idoneita' per l'ingresso nel
circuito di produzione;
2) esecuzione non corretta delle operazioni di autocontrollo e delle
relative registrazioni;
3) mancato rispetto, in allevamento, delle prescrizioni relative: -
alle strutture e alle attrezzature d'allevamento; - agli animali
allevati; - alla profilassi e alla terapia delle malattie; - agli
operatori; - alla gestione delle deiezioni; - all'alimentazione; -
all'acqua di bevanda; - all'invio dei capi al macello;
4) mancato rispetto, presso il macello e/o il laboratorio di
lavorazione e vendita delle carni, delle prescrizioni relative: -
alla macellazione; - alla lavorazione; - alle operazioni di
etichettatura; - alla vendita e alla distribuzione del prodotto.
ALLEGATO E
Uovo da consumo fresco
Violazioni lievi
1) Errato mantenimento agli atti della documentazione degli
interventi di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione;
2) funzionamento non corretto dei sistemi di soffiaggio dei nastri di
raccolta delle uova;
3) non conformita' nelle registrazioni, quando non elencate fra le
violazioni gravi;
4) narchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto
dalla normativa regionale;
5) altre non conformita' non indicate fra le violazioni gravi.
Violazioni gravi
1) Assenza agli atti della documentazione degli interventi di
disinfezione, derattizzazione, disinfestazione;
2) mancanza di un sistema di identificazione in lotti di animali
avviati alla deposizione;
3) mancato rispetto del piano di controllo per le salmonelle
patogene concordato con i Servizi veterinari della Azienda Unita'
sanitaria locale competente;
4) raccolta della uova effettuata in una zona non separata dai
restanti locali che compongono l'unita' produttiva;
5) mancato mantenimento dell'integrita' e della pulizia dei nastri
di raccolta delle uova;
6) mancato rispetto dell'obbligo: - della raccolta delle uova in
modo automatico e giornaliero; - temporale delle operazioni di
pulizia e disinfezione della sala e delle strutture di raccolta; -
del monouso per i recipienti di imballaggio; - temporale dell'arrivo
delle uova al centro d'imballaggio; - dell'uso di automezzi
coibentati nel trasporto delle uova;
7) mancato rispetto della L.R. 50/95;
8) uso nell'alimentazione di fonti proteiche di origine animale;
9) uso di pigmentanti sintetici nella colorazione del tuorlo;
10) mancanza agli atti della dichiarazione del mangimificio riguardo
alla natura delle fonti proteiche e dei coloranti del tuorlo;
11) mancato rispetto dell'obbligo della non promiscuita' tra gli
impianti di preparazione, stoccaggio e distribuzione di mangimi
destinati alla unita' produttiva iscritta al circuito QC con il resto
dell'allevamento;
12) mancata verifica annuale della potabilita' dell'acqua alla bocca
dell'animale;
13) documentazione di autocontrollo incompleta, assente o con
indicazioni e registrazioni errate;
14) mancato rispetto dell'obbligo, dopo la raccolta, del mantenimento
delle uova su carrelli recanti etichette identificative del
produttore, del lotto di produzione e della data di raccolta,
racchiusi da una nastratura che evidenzi l'appartenenza delle uova al
circuito QC;
15) mancata dedizione in termini di tempo e di spazio della linea di
lavorazione per le uova a marchio QC;
16) mancata trasformazione in ovoprodotto destinato all'industria
alimentare delle uova non idonee;
17) confezioni ed imballaggi mancanti del marchio regionale e/o del
riferimento all'unita' produttiva e/o del riferimento al centro di
confezionamento;
18) confezionamento non immediato delle uova idonee.
ALLEGATO F
Miele
Violazioni lievi
1) Scheda di attivita' di produzione non aggiornata;
2) scheda di rilevamento ambientale non aggiornata;
3) altre registrazioni previste non aggiornate;
4) mancato rispetto delle prescrizioni relative: - al materiale di
costruzione e manutenzione dell'arnia; - ai tempi di nutrizione
invernale delle famiglie; - alle caratteristiche dei melari; - alle
modalita' e ai mezzi impiegati per le ispezioni dell'alveare per
quanto riguarda l'utilizzo di sostanze non chimiche;
5) marchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto
dalla normativa regionale;
6) altre non conformita' non indicate fra le violazioni gravi.
Violazioni gravi
1) Documentazione di autocontrollo assente, incompleta o con
indicazioni/registrazioni errate;
2) in presenza di prodotto, mancata esecuzione delle analisi di
laboratorio previste;
3) utilizzo di arnia diversa dal tipo razionale a favi mobili;
4) impiego di idrolizzato di amido;
5) utilizzo di sostanze chimiche repellenti per l'ispezione
dell'alveare;
6)