REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 25 luglio 2000, n. 6963

L.R. 28/99 - Approvazione dell'elenco delle violazioni lievi e gravi ai disciplinari di produzione integrata in vigore ai fini della valorizzazione della produzione tramite il marchio

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Viste:                                                                          
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, avente per oggetto "Valorizzazione            
dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose            
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi           
regionali 29/92 e 51/95";                                                       
- la deliberazione n. 640, adottata dalla Giunta regionale l'1 marzo            
2000, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L.R. 28/99               
concernente valorizzazione prodotti agricoli ed alimentari ottenuti             
con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e                 
modalita' di richiesta e di concessione dell'uso del marchio                    
collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle                    
sanzioni";                                                                      
- la deliberazione n. 639, adottata dalla Giunta regionale l'1 marzo            
2000, esecutiva ai sensi di legge, concernente "L.R. 28/99                      
concernente valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari                  
ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei               
consumatori. Determinazioni in ordine alla conferma della validita'             
dei disciplinari gia' approvati e approvazione caratteristiche nuovo            
marchio";                                                                       
preso atto che in base al disposto di cui alla lettera E), punto 13,            
della sopra citata deliberazione 640/00, e' di competenza del                   
Direttore generale Agricoltura l'approvazione dell'elenco delle                 
violazioni lievi e gravi, con riferimento ai disciplinari di                    
produzione integrata in vigore ai fini della valorizzazione della               
produzione tramite il marchio;                                                  
dato atto che tale elenco, allegato quale parte integrale e                     
sostanziale alla presente determinazione, e' stato redatto con                  
riferimento ai seguenti disciplinari o gruppi di discplinari:                   
- produzioni vegetali (Allegato A);                                             
- carne di bovini di razza romagnola e di razza limousine (Allegato             
B);                                                                             
- carne ovina di agnellone e castrato (Allegato C);                             
- carne di coniglio (Allegato D);                                               
- uovo da consumo fresco (Allegato E);                                          
- miele (Allegato F);                                                           
considerato che non e' al momento necessario approvare l'elenco                 
relativo alla carne suina, poiche' non esistono concessioni relative            
a quel disciplinare, attualmente in revisione a cura del Servizio               
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato in prospettiva di             
una possibile uniformazione a quello della proposta di registrazione            
IGP della denominazione "suino pesante padano";                                 
viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995 e n. 1396 del 31 luglio 1998, entrambe esecutive;                          
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.               
Maurizio Ceci, in merito alla regolarita' tecnica e alla legittimita'           
del presente atto, ai sensi dell'art. 4, VI comma, della L.R.                   
19/11/1992, n. 41 e del punto 3.2 del dispositivo della deliberazione           
della Giunta regionale 2541/95,                                                 
determina:                                                                      
1) di approvare l'elenco delle violazioni lievi e gravi, con                    
riferimento ai disciplinari di produzione integrata in vigore ai fini           
della valorizzazione della produzione tramite il marchio collettivo             
regionale "Qualita' controllata - Produzione integrata rispettosa               
dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna              
28/99";                                                                         
2) di dare atto che tale elenco, allegato quale parte integrale e               
sostanziale alla presente determinazione, e' stato redatto con                  
riferimento ai seguenti disciplinari o gruppi di discplinari:                   
- produzioni vegetali (Allegato A);                                             
- carne di bovini di razza romagnola e di razza limousine (Allegato             
B);                                                                             
- carne ovina di agnellone e castrato (Allegato C);                             
- carne di coniglio (Allegato D);                                               
- uovo da consumo fresco (Allegato E);                                          
- miele (Allegato F);                                                           
3) di disporre che la presente determinazione, unitamente agli                  
allegati sopra menzionati, venga pubblicata integralmente nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Dario Manghi                                                                    
ALLEGATO A                                                                      
Produzioni vegetali                                                             
Violazioni lievi                                                                
1) Schede di registrazione dei dati aziendali non aggiornate, in                
presenza di registrazioni sostitutive;                                          
2) distribuzione di unita' fertilizzanti, calcolate sul totale annuo,           
non superiori al 10% dei quantitativi ammessi dai DPI;                          
3) distribuzione di volumi di irrigazione non superiori al 20% dei              
quantitativi ammessi dai DPI;                                                   
4) in pre-raccolta, per fruttiferi impiego non superiore a 2 prodotti           
fitosanitari non ammessi dai DPI, per le orticole impiego non                   
superiore a 3 prodotti fitosanitari non ammessi dai DPI;                        
5) distribuzione di dosi di diserbanti non superiori al 10% dei                 
quantitativi ammessi dai DPI;                                                   
6) marchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto                
dalla normativa regionale;                                                      
7) altre non conformita' non indicate fra le gravi..                            
Violazioni gravi                                                                
 1) Schede di registrazione dei dati aziendali mancanti o non                   
compilate in una o piu' parti, in assenza di registrazioni                      
sostitutive;                                                                    
 2) mancanza del piano di concimazione;                                         
 3) mancato rispetto delle prescrizioni relative alle successioni               
colturali;                                                                      
 4) distribuzione di unita' fertilizzanti, calcolate sul totale                 
annuo, superiori al 10% dei quantitativi ammessi dai DPI;                       
 5) distribuzione di volumi di irrigazione superiori al 20% dei                 
quantitativi ammessi dai DPI;                                                   
 6) in pre-raccolta, per fruttiferi impiego superiore a 2 prodotti              
fitosanitari non ammessi dai DPI, per le orticole impiego superiore a           
3 prodotti fitosanitari non ammessi dai DPI;                                    
 7) distribuzione di dosi di diserbanti superiori al 10% dei                    
quantitativi ammessi dai DPI;                                                   
 8) mancato rispetto del tempo di carenza dei prodotti fitosanitari;            
 9) in post-raccolta, adozione di prodotti fitosanitari e di tecniche           
non ammesse dai DPI;                                                            
10) mancato rispetto delle norme relative alla identificazione e                
gestione delle partite e dei lotti;                                             
11) mancata esecuzione dei rilievi degli indici di maturazione e di             
altri standard qualitativi.                                                     
ALLEGATO B                                                                      
Carne di bovini di razza romagnola e di razza limousine                         
Violazioni lievi                                                                
1) Non conformita' nelle registrazioni, quando non elencate fra le              
violazioni gravi;                                                               
2) marchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto                
dalla normativa regionale;                                                      
3) altre non conformita' non indicate fra le violazioni gravi.                  
Violazioni gravi                                                                
1) Mancata applicazione delle indicazioni previste dal tecnico                  
contenute nella dichiarazione di idoneita' per l'ingresso nel                   
circuito di produzione;                                                         
2) mancato rispetto, in allevamento, delle prescrizioni relative: -             
alle strutture d'allevamento; - alle razze ammesse con riferimento              
alla introduzione dei capi in allevamento e/o alla cessione di capi             
ad altre aziende; - alla profilassi e alla terapia delle malattie; -            
alla gestione delle deiezioni; - all'alimentazione; - all'acqua di              
bevanda; - all'invio dei capi al macello;                                       
3) mancato rispetto, presso il macello e/o il laboratorio di                    
lavorazione e vendita delle carni, delle prescrizioni relative: -               
alla macellazione; - alle operazioni di marchiatura; - ai laboratori            
di sezionatura; - alla vendita e alla distribuzione del prodotto.               
ALLEGATO C                                                                      
Carne ovina di agnellone e castrato                                             
Violazioni lievi                                                                
1) Non conformita' nelle registrazioni, quando non elencate fra le              
violazioni gravi;                                                               
2) marchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto                
dalla normativa regionale;                                                      
3) atre non conformita' non indicate fra le violazioni gravi.                   
Violazioni gravi                                                                
1) Mancata applicazione delle indicazioni previste dal tecnico                  
contenute nella dichiarazione di idoneita' per l'ingresso nel                   
circuito di produzione;                                                         
2) mancato rispetto, in allevamento, delle prescrizioni relative: -             
alle strutture d'allevamento; - ai tipi e alle razze ammesse con                
riferimento alla immissione dei capi in allevamento e/o alla cessione           
di capi ad altre aziende; - alla profilassi e alla terapia delle                
malattie; - alla gestione delle deiezioni; - all'alimentazione; -               
all'acqua di bevanda; - all'invio dei capi al macello;                          
3) mancato rispetto, presso il macello e/o il laboratorio di                    
lavorazione e vendita delle carni, delle prescrizioni relative: -               
alla macellazione; - alle operazioni di marchiatura; - ai laboratori            
di sezionatura; - alla vendita e alla distribuzione del prodotto.               
ALLEGATO D                                                                      
Carne di coniglio                                                               
Violazioni lievi                                                                
1) Non conformita' nelle registrazioni, quando non elencate fra le              
violazioni gravi;                                                               
2) marchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto                
dalla normativa regionale;                                                      
3) altre non conformita' non indicate fra le violazioni gravi.                  
Violazioni gravi                                                                
1) Mancata applicazione delle indicazioni previste dal tecnico                  
contenute nella dichiarazione di idoneita' per l'ingresso nel                   
circuito di produzione;                                                         
2) esecuzione non corretta delle operazioni di autocontrollo e delle            
relative registrazioni;                                                         
3) mancato rispetto, in allevamento, delle prescrizioni relative: -             
alle strutture e alle attrezzature d'allevamento; - agli animali                
allevati; - alla profilassi e alla terapia delle malattie; - agli               
operatori; - alla gestione delle deiezioni; - all'alimentazione; -              
all'acqua di bevanda; - all'invio dei capi al macello;                          
4) mancato rispetto, presso il macello e/o il laboratorio di                    
lavorazione e vendita delle carni, delle prescrizioni relative: -               
alla macellazione; - alla lavorazione; - alle operazioni di                     
etichettatura; - alla vendita e alla distribuzione del prodotto.                
ALLEGATO E                                                                      
Uovo da consumo fresco                                                          
Violazioni lievi                                                                
1) Errato mantenimento agli atti della documentazione degli                     
interventi di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione;                   
2) funzionamento non corretto dei sistemi di soffiaggio dei nastri di           
raccolta delle uova;                                                            
3) non conformita' nelle registrazioni, quando non elencate fra le              
violazioni gravi;                                                               
4) narchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto                
dalla normativa regionale;                                                      
5) altre non conformita' non indicate fra le violazioni gravi.                  
Violazioni gravi                                                                
 1) Assenza agli atti della documentazione degli interventi di                  
disinfezione, derattizzazione, disinfestazione;                                 
 2) mancanza di un sistema di identificazione in lotti di animali               
avviati alla deposizione;                                                       
 3) mancato rispetto del piano di controllo per le salmonelle                   
patogene concordato con i Servizi veterinari della Azienda Unita'               
sanitaria locale competente;                                                    
 4) raccolta della uova effettuata in una zona non separata dai                 
restanti locali che compongono l'unita' produttiva;                             
 5) mancato mantenimento dell'integrita' e della pulizia dei nastri             
di raccolta delle uova;                                                         
 6) mancato rispetto dell'obbligo: - della raccolta delle uova in               
modo automatico e giornaliero; - temporale delle operazioni di                  
pulizia e disinfezione della sala e delle strutture di raccolta; -              
del monouso per i recipienti di imballaggio; - temporale dell'arrivo            
delle uova al centro d'imballaggio; - dell'uso di automezzi                     
coibentati nel trasporto delle uova;                                            
 7) mancato rispetto della L.R. 50/95;                                          
 8) uso nell'alimentazione di fonti proteiche di origine animale;               
 9) uso di pigmentanti sintetici nella colorazione del tuorlo;                  
10) mancanza agli atti della dichiarazione del mangimificio riguardo            
alla natura delle fonti proteiche e dei coloranti del tuorlo;                   
11) mancato rispetto dell'obbligo della non promiscuita' tra gli                
impianti di preparazione, stoccaggio e distribuzione di mangimi                 
destinati alla unita' produttiva iscritta al circuito QC con il resto           
dell'allevamento;                                                               
12) mancata verifica annuale della potabilita' dell'acqua alla bocca            
dell'animale;                                                                   
13) documentazione di autocontrollo incompleta, assente o con                   
indicazioni e registrazioni errate;                                             
14) mancato rispetto dell'obbligo, dopo la raccolta, del mantenimento           
delle uova su carrelli recanti etichette identificative del                     
produttore, del lotto di produzione e della data di raccolta,                   
racchiusi da una nastratura che evidenzi l'appartenenza delle uova al           
circuito QC;                                                                    
15) mancata dedizione in termini di tempo e di spazio della linea di            
lavorazione per le uova a marchio QC;                                           
16) mancata trasformazione in ovoprodotto destinato all'industria               
alimentare delle uova non idonee;                                               
17) confezioni ed imballaggi mancanti del marchio regionale e/o del             
riferimento all'unita' produttiva e/o del riferimento al centro di              
confezionamento;                                                                
18) confezionamento non immediato delle uova idonee.                            
ALLEGATO F                                                                      
Miele                                                                           
Violazioni lievi                                                                
1) Scheda di attivita' di produzione non aggiornata;                            
2) scheda di rilevamento ambientale non aggiornata;                             
3) altre registrazioni previste non aggiornate;                                 
4) mancato rispetto delle prescrizioni relative: - al materiale di              
costruzione e manutenzione dell'arnia; - ai tempi di nutrizione                 
invernale delle famiglie; - alle caratteristiche dei melari; - alle             
modalita' e ai mezzi impiegati per le ispezioni dell'alveare per                
quanto riguarda l'utilizzo di sostanze non chimiche;                            
5) marchio di colori e dimensioni non conformi a quanto disposto                
dalla normativa regionale;                                                      
6) altre non conformita' non indicate fra le violazioni gravi.                  
Violazioni gravi                                                                
1) Documentazione di autocontrollo assente, incompleta o con                    
indicazioni/registrazioni errate;                                               
2) in presenza di prodotto, mancata esecuzione delle analisi di                 
laboratorio previste;                                                           
3) utilizzo di arnia diversa dal tipo razionale a favi mobili;                  
4) impiego di idrolizzato di amido;                                             
5) utilizzo di sostanze chimiche repellenti per l'ispezione                     
dell'alveare;                                                                   
6)                                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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