REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA 6 aprile 2000, n. 732

Ordinanza n. 732 Reg. emessa il 6 aprile 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6/11/2000) dal TAR per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Societa' del Canale Comune di Parma ed altro contro Regione Emilia-Romagna ed altro

Il Tribunale Amministrativo in Emilia-Romagna Bologna - Sezione                 
Seconda                                                                         
composto dai signori:                                                           
Luigi Papiano - Presidente; Giancarlo Mozzarelli - Consigliere;                 
Grazia Brini - Consigliere rel. est.;                                           
ha pronunciato la seguente                                                      
ORDINANZA                                                                       
nel giudizio promosso da Societa' del Canale Comune di Parma e                  
Marchese ing. Lupo Meli Lupi di Soragna in proprio quale socio                  
aderente, parte ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Arrigo             
Allegri ed elettivamente domiciliata in Bologna, Strada Maggiore n.             
53 presso la Segreteria del TAR;                                                
contro                                                                          
Regione Emilia-Romagna, parte resistente, rappresentata e difesa                
dagli avv.ti Stefano Baccolini e Francesco Rizzo ed elettivamente               
domiciliata in Bologna, Via San Gervasio n. 10;                                 
nonche' contro                                                                  
Consorzio della Bonifica Parmense, non costituito;                              
per l'annullamento                                                              
della delibera del Consiglio regionale 23/11/1998 con cui e' stata              
deliberata la soppressione della ricorrente, nonche' degli atti                 
presupposti e conseguenti;                                                      
visto il ricorso ed i relativi allegati;                                        
visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;                      
visti gli atti tutti della causa;                                               
uditi, alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 (relatore il                     
Consigliere Grazia Brini) gli avv.ti A. Allegri e S. Baccolini;                 
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:                      
FATTO                                                                           
La societa' ricorrente impugna il provvedimento con cui il Consiglio            
regionale della Regione Emilia-Romagna, su conforme proposta della              
Giunta, ne ha deliberato la soppressione con effetto dall'1/1/1999,             
stabilendo altresi' che il Consorzio della Bonifica Parmense le                 
subentri nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.                           
Questi i motivi dell'impugnazione:                                              
1) violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge             
241/90. Eccesso di potere per illogicita' e difetto di istruttoria;             
2) eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione, falsa              
applicazione della disciplina attinente ai consorzi irrigui e,                  
particolarmente, dell'art. 4, L.R. Emilia-Romagna n. 16 del                     
23/4/1987. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione             
dell'art. 918 c.c. La societa', che risale all'epoca dei Comuni e che           
e' composta da privati proprietari di fondi rustici, non e'                     
assimilabile ad un consorzio pubblico di irrigazione e non poteva               
essere soppressa;                                                               
3) violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 27, Legge                 
5/1/1994, n. 36. Eccesso di potere per difetto di motivazione.                  
Incostituzionalita' per contrasto con la citata disposizione                    
dell'art. 4, L.R. 16/84. Anche nella denegata ipotesi di                        
assimilazione della ricorrente ai consorzi di bonifica, la legge                
statale, con valore di principio generale, prevede la semplice                  
possibilita' dei consorzi di realizzare e gestire le reti a                     
prevalente scopo irriguo; nel caso si e' soppressa invece la societa'           
unicamente per imporre contributi meno onerosi a soci che pagavano in           
economia ogni spesa per la derivazione e gestione dell'acqua;                   
4) in ulteriore subordine: violazione degli artt. 41 e 42 della                 
Costituzione. Nuova illegittimita' costituzionale dell'art. 4, L.R.             
Emilia-Romagna 16/84. Sono stati espropriati i beni della societa'              
senza indennita' alcuna; rientra nell'autonomia dei cittadini                   
proprietari di fondi rustici autoorganizzarsi in societa' per la                
creazione e gestione del canale;                                                
5) violazione dei principi generali in tema di concessione di acque             
pubbliche: incompetenza, eccesso di potere per sviamento. Sopprimendo           
la Societa' la Regione si e' sostituita allo Stato, eliminando di               
fatto e trasversalmente una concessione statale per grande                      
derivazione. Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione intimata            
che resiste al ricorso deducendone la infondatezza.                             
DIRITTO                                                                         
1) In applicazione dell'art. 4 della Legge 16/87 il Consiglio                   
regionale, su conforme proposta della Giunta, ha soppresso la                   
societa' ricorrente assumendo, principalmente, a fondamento della               
decisione le seguenti circostanze: la societa' risulta strutturata              
come ente ad autonomia piena con compiti irrigui, in analogia con               
l'attivita' svolta' di norma dai consorzi di bonifica; le suddette              
funzioni sono oggi di competenza dei consorzi di bonifica, essendo              
intervenuta la classificazione di bonifica dell'intero territorio in            
cui opera il citato consorzio.                                                  
Con sentenza in data odierna sono stati rigettati tutti i motivi di             
ricorso ad eccezione di quello in cui e' stata prospettata la                   
questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della Legge              
regionale 23 aprile 1987, n. 16.                                                
2) La questione e' rilevante, posto che, nel disattendere i motivi di           
ricorso, la Sezione ha ravvisato in tale norma il presupposto                   
esclusivo e diretto dell'impugnato provvedimento di soppressione.               
Con la Legge 16/87 infatti la Regione Emilia-Romagna, al dichiarato             
fine "di conseguire il necessario coordinamento degli interventi                
pubblici e privati", ha ritenuto di sottoporre a regime di bonifica             
l'intero territorio regionale (art. 3, primo comma, gia' ritenuto               
dalla Corte Costituzionale conforme agli artt. 117, 97 e 18 della               
Costituzione con la sentenza 66/92); ha previsto l'istituzione per              
ogni ambito, di un solo consorzio di bonifica destinato a succedere             
in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti            
in tutto o in parte nel comprensorio (art. 3, quarto comma), e,                 
nell'ambito di tale riorganizzazione, ha ritenuto necessario (art. 4)           
sopprimere, per farle confluire nei nuovi consorzi, tutte le                    
preesistenti forme di gestione ("Sono soppressi i consorzi idraulici,           
di difesa, di scolo e di irrigazione nonche' ogni altra forma di                
gestione non consortile di opere o sistemi di scolo ed irrigui, che             
ricadono nei comprensori delimitati ai sensi del secondo comma del              
precedente art. 3"). E' evidente pertanto la volonta' del legislatore           
regionale di ricomprendere in tale previsione tutte le gestioni                 
riconducibili alle funzioni indicate, ancorche' di natura privata ed            
ancorche' titolari di concessioni statali di grande derivazione.                
La Sezione ha altresi' ritenuto che la societa' soppressa abbia                 
natura privata e sia riconducibile al genere delle associazioni non             
riconosciute.Essa, costituita in epoca remota, non e' mai stata                 
oggetto di riconoscimento pubblico, ne' con le modalita' previste per           
le persone giuridiche private dal codice civile vigente, ne' con                
quelle di cui agli artt. 862 e 863 del codice civile che disciplinano           
i consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario; non e'              
previsto alcun intervento pubblico nelle varie fasi attinenti alla              
costituzione, alla nomina degli organi, al funzionamento, ed il                 
finanziamento della societa' stessa e' interamente privato.                     
La stessa Giunta regionale nel provvedimento impugnato riconosce che            
la sopprimenda societa' non ha natura di consorzio di bonifica (le              
deliberazioni impugnate parlano di enti che si configurano di fatto             
come consorzi irrigui; d'altra parte se la ricorrente avesse potuto             
essere configurata quale consorzio di bonifica l'estinzione sarebbe             
stata disposta in applicazione dell'art. 3 quarto comma della Legge             
16/87).                                                                         
Infine il fatto che, come sottolinea la Regione, sia in dubbio anche            
la qualificazione della societa' ricorrente quale consorzio                     
volontario ai sensi dell'art. 918 del codice civile, non porta                  
argomenti a favore della tesi secondo la quale la societa' ricorrente           
potrebbe essere assimilata ad un organismo di diritto pubblico, ma              
conferma solo la difficolta' di classificarla in una delle figure               
tipiche disciplinate dal codice civile, e la conseguente necessita'             
di inquadrare la stessa fra le associazioni non riconosciute.                   
3) La Sezione ritiene la questione non manifestamente infondata per             
le considerazioni di cui appresso.                                              
I consorzi di bonifica, come ha avuto modo di precisare la Corte                
Costituzionale nella sentenza 326/98, sono "enti pubblici locali                
operanti nelle materie di competenza regionale e, dunque, enti                  
amministrativi dipendenti dalla Regione, della cui organizzazione e             
delle cui funzioni la Regione puo' disporre nell'ambito e nei limiti            
della propria potesta' legislativa".                                            
Si puo' ritenere che il legislatore regionale, nella parte in cui ha            
previsto (art. 3, L.R. 16/87) la delimitazione del territorio                   
regionale in comprensori di bonifica e, in deroga all'art. 12 della             
L.R. 42/84, l'istituzione su ciascuno di un solo consorzio di                   
bonifica destinato a succedere in tutti i diritti ed obblighi ai                
preesistenti consorzi ricadenti in tutto od in parte nel comprensorio           
di nuova determinazione, abbia fatto uso della propria potesta'                 
normativa, atteso che la Corte Costituzionale, con la precitata                 
sentenza 326/98, ha ritenuto che la materia della bonifica integrale            
e montana risulta inclusa in quella di agricoltura e foreste di cui             
all'art. 66, comma 1, del DPR 616/77 e che il trasferimento delle               
funzioni amministrative completato con detta norma ha anche l'effetto           
di rendere esercitabile la potesta' legislativa regionale concorrente           
nella materia coi soli limiti rappresentati dai principi fondamentali           
della legislazione statale in materia.                                          
Peraltro col successivo art. 4 il potere di soppressione e' stato               
esercitato indistintamente nei confronti di tutti i soggetti che                
operano nel settore della bonifica, anche di natura privata, ed e'              
stato inoltre previsto il trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica           
delle funzioni e dei rapporti delle gestioni soppresse e, quindi, in            
sostanza, di tutto il patrimonio dell'organismo soppresso.                      
4) Il sospetto di incostituzionalita' del suddetto articolo nasce in            
relazione, in primo luogo, all'art. 117 della Costituzione, in quanto           
la potesta' legislativa regionale nella materia della bonifica, di              
natura concorrente, va esercitata nei limiti derivanti dai principi             
fondamentali della legislazione statale nella materia stessa.                   
Tali principi sono stati di recente descritti con precisione dalla              
Corte Costituzionale nella sentenza 326/98, con la quale e' stata               
dichiarata l'incostituzionalita' parziale di una legge della Regione            
Marche in materia di bonifica.                                                  
Per la parte che qui interessa la suesposta sentenza riconosce                  
carattere di norme di principio a quelle che disciplinano nei                   
lineamenti fondamentali la struttura e l'organizzazione dei consorzi            
di bonifica configurandoli come espressione, sia pure                           
legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi              
dei proprietari dei fondi coinvolti nell'attivita' di                           
bonifica.Riconosce anche che la potesta' regionale di programmazione            
ed organizzazione della bonifica si estende al riassetto delle                  
funzioni degli enti pubblici che operano nel settore e, quindi, anche           
alle funzioni pubblicistiche dei consorzi, con conseguente potere in            
capo alla Regione di trasferire i compiti propri dei consorzi anche             
ad altri enti pubblici, in relazione alla connessione delle funzioni            
di bonifica con altre attinenti alla difesa del suolo, alla tutela              
delle risorse idriche e dell'ambiente. Non si puo' spingere pero',              
alla stregua delle stesse norme di principio, all'eliminazione della            
figura giuridica del consorzio di bonifica, stante la combinazione              
che in esso peculiarmente si realizza fra pubblico e privato per                
effetto della legislazione nazionale.                                           
In relazione a tali principi e con riferimento alla fattispecie                 
all'esame, si deve ritenere che la Regione possa si' riorganizzare le           
funzioni di bonifica e, con esse, quelle dei consorzi di bonifica               
(cosi' come ha fatto la Regione Emilia-Romagna con l'art. 3 della               
L.R. 16/87), ma non sopprimere ogni organismo di gestione a questi              
non riconducibile ed in particolare associazioni o soggetti di                  
carattere privato.                                                              
Tenuto conto della natura concorrente della potesta' legislativa                
regionale non e' manifestamente infondato ipotizzare che in materia             
di bonifica la facolta' di incidere obbligatoriamente sugli interessi           
privati debba seguire il procedimento previsto per la costituzione              
dei consorzi di bonifica che, nella legislazione statale e, quindi,             
in quella regionale, contempla, sia pure eccezionalmente ed in via              
residuale, anche la costituzione d'ufficio, vale a dire ad iniziativa           
pubblica del consorzio fra i proprietari interessati.                           
Al di fuori di tale previsione solo il legislatore statale potrebbe             
enunciare il principio secondo cui l'attivita' di bonifica, anche per           
gli aspetti gestionali, deve essere riservata esclusivamente ai                 
consorzi di bonifica, e quindi prevedere la soppressione di ogni                
diversa gestione.                                                               
Da un altro punto di vista la violazione dell'art. 117 Costituzione             
puo' essere ipotizzata anche in relazione al disposto degli artt. 2 e           
18 della Costituzione ed al diritto di associazione ivi previsto,               
posto che nella materia del diritto privato, ed in particolare in               
quella delle associazioni, non esiste una potesta' legislativa                  
regionale di tipo concorrente e, comunque, la disciplina recata dal             
codice civile (in particolare quella attinente alle modalita' di                
estinzione delle associazioni) ha senza dubbio natura di principio              
fondamentale (Corte Costituzionale 154/72 e 108/83).                            
Il sospetto di incostituzionalita' sorge infine con riferimento agli            
artt. 42 e 43 della Costituzione, attesa la mancata previsione di un            
indennizzo a fronte della devoluzione del patrimonio degli enti da              
sopprimere ai consorzi di bonifica istituiti per l'ambito                       
territoriale di riferimento.                                                    
P.Q.M.                                                                          
Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna,              
Sezione II, dichiara rilevante e non manifestamente infondata nei               
termini di cui in motivazione la questione di legittimita'                      
costituzionale dell'art. 4 della L.R. dell'Emilia-Romagna n. 16 del             
1987 in relazione agli artt. 117, 2, 18, 42, 43 della Costituzione.             
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale           
ed ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in                
causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai               
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.             
Da' atto che con sentenza in data odierna e' stato sospeso il                   
giudizio in corso introdotto col ricorso in epigrafe.                           
Cosi' deciso in Bologna in data 6/4/2000.                                       
PRESIDENTE  CONSIGLIERE REL. EST.                                               
Luigi Papiano  Grazia Brini                                                     
Depositata in Segreteria l'8 giugno 2000                                        
IL SEGRETARIO                                                                   
(firma illeggibile)                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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