REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO IV                                                                    
     Disposizioni finali                                                        
          Art. 34                                                               
Norme transitorie                                                               
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che, fino all'entrata in vigore            
della presente legge, sono tenute ad applicare, in tutto o in parte,            
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,            
19, 20, 21, 22, 24 del Regolamento regionale 11 novembre 1980, n. 53,           
continuano ad applicarli fino all'approvazione degli atti che, ai               
sensi del comma 5 dell'art. 4 e degli articoli 5, 10, 16, 32, sono di           
loro competenza.                                                                
2. Gli articoli del Regolamento regionale n. 53 del 1980, la cui                
applicazione e' consentita ai sensi del comma 1, cessano comunque di            
aver efficacia dopo il 31 dicembre 2000.                                        
3. Alle procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla              
data di entrata in vigore della presente legge e ai relativi                    
contratti si applicano le disposizioni vigenti al momento della                 
pubblicazione del bando, ove richiesta, ovvero di spedizione della              
lettera di invito.                                                              
4. Ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore           
della presente legge si applicano le disposizioni vigenti al momento            
della conclusione dei contratti stessi.                                         
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 25 febbraio 2000  VASCO ERRANI                                         
NOTA ALL'ART. 34                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,             
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 del Regolamento regionale 11 novembre            
1980, n. 53, sono riportati alla nota 1) dell'art. 33.                          
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetti di legge d'iniziativa:                                                 
- del consigliere Borghi presentato in data 8 giugno 1995; oggetto              
consiliare n. 40 (VI legislatura);                                              
- dei consiglieri Leoni, Ridolfi, Agogliati, Bertolini e Dragotto               
presentato in data 24 febbraio 1997; oggetto consiliare n. 2042 (VI             
legislatura);                                                                   
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1766 del 28 settembre                
1999; oggetto consiliare n. 5874 (VI legislatura).                              
Pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della              
Regione rispettivamente nel n. 9 in data 30 giugno 1995, nel n. 172             
in data 14 marzo 1997 e nel n. 337 del 13 ottobre 1999;                         
- assegnati alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e                
Programmazione", in sede referente.                                             
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/II.3 del 5           
gennaio 2000, con relazione scritta del consigliere Ielo;                       
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19            
gennaio 2000, atto n. 204/2000;                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 282/4.1.1/C.G. del            
21 febbraio 2000.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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