REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO IV                                                                    
     Disposizioni finali                                                        
          Art. 33                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, sono abrogati gli                  
articoli da 1 a 25 del Regolamento regionale 11 novembre 1980, n. 53.           
2. E' altresi' abrogato l'art. 69 della L.R. 6 luglio 1977,  n.31.              
NOTE ALL'ART. 33                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli da 1 a 25 del Regolamento regionale 11               
novembre 1980, n. 53, concernente Regolamento regionale per il                  
funzionamento dei servizi di provveditorato e delle casse economiali,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 1 - Finalita' del regolamento                                             
Il presente regolamento ha per fine la disciplina dei servizi del               
Provveditorato regionale della Regione Emilia-Romagna, in attuazione            
del disposto dell'art. 69, ultimo comma della L.R. 6 luglio 1977, n.            
31 in materia di contabilita' regionale.                                        
          Art. 2 - Del Provveditorato regionale                                 
Il Provveditorato regionale provvede all'acquisto, alla conservazione           
ed alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento ed il              
mantenimento degli uffici regionali, alla manutenzione degli immobili           
e delle attrezzature, alla tenuta degli inventari dei beni mobili               
nonche' a tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi                
regionali.                                                                      
          Art. 3 - Compiti del Provveditorato                                   
Spetta al Provveditorato regionale di provvedere in particolare:                
 1) alla gestione delle spese d'ufficio, che comprendono: - le spese            
postali, telefoniche e telegrafiche; le spese relative alle                     
comunicazioni in telex; le spese per l'inoltro od il ritiro di plichi           
a mezzo di corrieri; - le spese concernenti l'acquisto di carta, di             
stampati e di cancelleria in generale; - le spese concernenti la                
copia, la traduzione e la riproduzione di atti, documenti, registri e           
simili, compreso il noleggio di macchine da riproduzione e le spese             
per il loro funzionamento, le spese per la rilegatura di libri e                
registri; - le spese di facchinaggio e gli oneri per il trasporto,              
l'imballo ed il magazzinaggio di mobili, attrezzature ed altri beni             
della Regione; - gli oneri derivanti dalla stipulazione dei contratti           
della Regione, comprese le spese contrattuali, i bolli e le carte               
bollate, le spese di registro; gli oneri per l'ottenimento di                   
licenze, autorizzazioni, certificazioni ecc. necessari all'attivita'            
degli uffici e dei servizi regionali;                                           
 2) alle forniture riguardanti il riscaldamento, l'illuminazione, il            
gas, l'acqua degli uffici e servizi regionali; la spesa per la                  
pulizia dei locali; le spese condominiali degli uffici regionali                
situati in locali assunti in affitto, previo parere di congruita'               
dell'Ufficio Demanio e Patrimonio;                                              
 3) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di locali ed impianti           
destinati agli uffici ed ai servizi della Regione, compresi quelli              
assunti in locazione;                                                           
 4) all'esecuzione delle nuove opere ed alla ristrutturazione del               
demanio e patrimonio della Regione sulla base dei programmi                     
d'intervento predisposti dall'Ufficio Demanio e Patrimonio;                     
 4 bis) alla gestione del ponte radio regionale;                                
 5) all'acquisto, rinnovo e manutenzione di mobili, suppellettili,              
macchine ed attrezzature varie per uffici e servizi;                            
 6) all'assicurazione dei mobili, degli impianti, delle opere di                
valore artistico e degli immobili della Regione; nonche' dei beni e             
delle persone impiegati nell'espletamento di determinati servizi;               
 7) alla fornitura al personale avente diritto delle divise e dei               
capi di vestiario prescritti;                                                   
 8) alla gestione amministrativa della stampa di pubblicazioni,                 
rassegne e documentazioni dell'Amministrazione regionale                        
dell'edizione del Bollettino Ufficiale della Regione;                           
 8 bis) agli adempimenti amministrativo-fiscali inerenti la vendita             
di pubblicazioni regionali;                                                     
 9) all'acquisto di pubblicazioni, libri, rassegne, riviste                     
specializzate; all'acquisto di giornali e riviste periodiche;                   
10) agli adempimenti in ordine all'allestimento e partecipazione a              
convegni, congressi, seminari, riunioni, mostre ed altre                        
manifestazioni varie di rappresentanza;                                         
11) alla gestione amministrativa delle spese di rappresentanza della            
Giunta regionale e dei suoi uffici e servizi;                                   
12) alla gestione del servizio automobilistico, compreso l'acquisto,            
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto per           
gli uffici regionali;                                                           
13) alla disciplina e controllo dei magazzini e depositi;                       
14) alla tenuta degli inventari dei beni mobili ed alla nomina dei              
consegnatari dei beni stessi;                                                   
15) all'alienazione dei mobili e delle attrezzature fuori uso;                  
16) alla statistica dei consumi con riferimento alle voci piu'                  
significative di spesa, ai diversi periodi ed ai diversi servizi ed             
uffici della Regione;                                                           
17) all'impianto ed aggiornamento del catalogo stampati;                        
18) alla formazione dei piani annuali di approvvigionamento, secondo            
le modalita' di cui al successivo art. 6;                                       
19) alla preparazione dei contratti ed agli adempimenti relativi nei            
casi previsti dal presente regolamento;                                         
19 bis) alla formulazione preventiva di pareri in ordine ai contratti           
posti in essere dagli altri Servizi regionali;                                  
19 ter) alla tenuta del Repertorio generale dei contratti ed alle               
relative registrazioni di legge;                                                
20) alla predisposizione dei capitolati di oneri e condizioni nelle             
materie di competenza provveditoriale, secondo le modalita' indicate            
al successivo art. 23;                                                          
21) alla formulazione delle prescrizioni tecniche da osservarsi per             
le forniture ed i lavori e per il collaudo degli stessi nei casi non            
regolati da capitolato;                                                         
22) alla tenuta di un Elenco dei fornitori, secondo le modalita'                
indicate al successivo art. 24;                                                 
23) alla gestione del fondo economale centrale, secondo le modalita'            
di cui al successivo art. 13, nonche' all'esame e scarico dei                   
rendiconti delle somme anticipate alle casse economali periferiche;             
24) all'organizzazione del servizio automobilistico, di quello di               
portineria e di vigilanza in genere dei locali adibiti ai servizi ed            
uffici regionali; del servizio di stamperia e riproduzione atti e               
documenti; del servizio di spedizione e del centralino telefonico;              
25) all'imbandieramento, all'illuminazione ed all'addobbo degli                 
uffici regionali nelle ricorrenze stabilite od in occasione di                  
speciali festeggiamenti;                                                        
26) all'esecuzione dei compiti attribuiti alla Giunta regionale dalla           
legge elettorale in occasione delle elezioni regionali, compresa la             
gestione delle spese elettorali della Regione;                                  
26 bis) alla gestione ed al pagamento dei buoni pasto.                          
          Art. 4 - Struttura del Provveditorato                                 
La collocazione del Provveditorato nella struttura delle unita'                 
organizzative della Giunta regionale e' definita dalla Legge                    
regionale sull'organizzazione dei Servizi regionali 23 aprile 1979,             
n. 12 e sue modifiche ed integrazioni, nonche' dai provvedimenti                
consiliari di attuazione.                                                       
I suddetti provvedimenti di attuazione assicureranno la continuita'             
nella conduzione dei servizi di cui al presente regolamento anche               
mediante le forme di sostituzione di cui all'ultimo comma dell'art.             
40 della suddetta Legge n. 12.                                                  
          Art. 5 - Spese provveditoriali - Fase della previsione -              
Iniziativa di spesa                                                             
I fondi necessari all'assolvimento dei compiti di cui al precedente             
art. 3 concernenti i servizi ed uffici dell'amministrazione generale            
sono stanziati sullo stato di previsione della spesa - I Dipartimento           
- del Bilancio annuale e sono di norma determinati sulle basi di                
piani di approvvigionamento annuale predisposti dal Provveditorato.             
La formulazione delle previsioni di spesa concernenti gli acquisti,             
le forniture ed i lavori relativi ai servizi operativi centrali e               
decentrati della Regione, spetta ai servizi medesimi i quali dovranno           
a tal fine avvalersi del Provveditorato.                                        
          Art. 6 - Piani di approvvigionamento                                  
Ai fabbisogni aventi carattere di continuita' si provvede di norma              
mediante piani di approvvigionamento; a tal fine i servizi regionali            
debbono trasmettere al Provveditorato regionale entro il 30 settembre           
dell'anno precedente:                                                           
a) le richieste per gli approvvigionamenti annui degli oggetti di               
cancelleria, di carta, di stampati e di ogni altro materiale di                 
consumo;                                                                        
b) le richieste per la dotazione od il rinnovo di mobili ed arredi,             
di macchine per ufficio e di attrezzature.                                      
Sulla base delle richieste il Provveditore sentiti i Responsabili di            
Servizio predispone i piani di approvvigionamento che, corredati dei            
relativi capitolati d'oneri sono preventivamente comunicati a tutti             
gli Assessorati ed al Servizio Programmazione, e quindi deliberati              
dalla Giunta regionale.                                                         
          Art. 7 - Spese provveditoriali di carattere non                       
continuativo                                                                    
Per i fabbisogni non aventi carattere di continuita', e, comunque,              
per quelli non compresi nei piani di approvvigionamento di cui al               
precedente articolo, tutte le richieste di fornitura,                           
somministrazione e prestazione devono essere motivate e sottoscritte            
dal Responsabile del Servizio e dall'Assessore competente e trasmesse           
al Provveditore che da' loro esecuzione secondo le modalita' previste           
dai successivi articoli.                                                        
Qualora il Provveditore ritenga di non poter dare corso ad una                  
richiesta, ne riferisce per iscritto all'Assessore preposto al                  
Provveditorato, che decide in merito, sentito l'Assessore proponente.           
          Art. 8 - Spese provveditoriali - Fase dell'impegno di spesa           
Le spese gestite dal Provveditorato regionale sono impegnate sul                
Bilancio a norma degli artt. 59 e 60 della legge regionale di                   
contabilita' secondo le seguenti modalita':                                     
a) acquisti, forniture e lavori di importo singolarmente superiore a            
Lire 2.500.000: l'impegno e' assunto con la deliberazione di Giunta             
che approva la perizia dei lavori, l'acquisto del bene od il                    
contratto di somministrazione o fornitura continuativa di beni o                
servizi. L'ordinazione degli acquisti dei lavori e delle forniture              
segue l'approvazione della deliberazione di impegno;                            
b) acquisti, forniture di importo singolarmente inferiore a Lire                
2.300.000 e superiore a Lire 500.000: l'impegno e' assunto con la               
deliberazione di Giunta che liquida la spesa sulla base della                   
documentazione giustificativa della medesima. L'ordinazione degli               
acquisti dei lavori e delle forniture precede la deliberazione di               
impegno e la liquidazione che ha luogo di norma solo dopo la                    
presentazione delle fatture da parte dei fornitori, ma prima del loro           
pagamento;                                                                      
c) minute spese dell'ufficio: l'impegno e' assunto con la                       
deliberazione di Giunta che approva il rendiconto economale. Sia                
l'ordinazione degli acquisti o forniture, che il loro pagamento coi             
fondi della cassa economale, hanno luogo prima della deliberazione di           
impegno;                                                                        
d) spese di rappresentanza: l'impegno e' assunto come segue: 1) con             
deliberazione di Giunta trimestrale che autorizza la dotazione per le           
spese ordinarie di rappresentanza del Presidente e degli altri membri           
della Giunta; 2) con la deliberazione di Giunta che autorizza la                
partecipazione o l'organizzazione di convegni, congressi, seminari e            
manifestazioni varie di rappresentanza quando ogni iniziativa                   
singolarmente considerata comporti una spesa complessiva superiore a            
Lire 2.500.000; 3) con deliberazione di Giunta trimestrale che                  
autorizza la dotazione delle spese per la partecipazione o                      
l'organizzazione di convegni, congressi, seminari e manifestazioni              
varie di rappresentanza, che per singola iniziativa comportino una              
spesa complessiva inferiore a Lire 2.500.000.                                   
Nel caso di cui al punto a) l'impegno sara' rettificato d'ufficio               
qualora il contratto di appalto o fornitura sia stipulato per un                
importo inferiore a quello deliberato dalla Giunta regionale.                   
La Ragioneria regionale provvede alla registrazione dell'impegno di             
spesa ai sensi dell'articolo 60 della Legge di contabilita' regionale           
6 luglio 1977, n. 31. Qualora la Ragioneria non ritenga di registrare           
l'impegno di spesa ne riferisce al Presidente della Giunta dandone              
comunicazione agli Assessori competenti ai sensi dell'art. 71 della             
stessa legge.                                                                   
          Art. 9 - Procedure di contrattazione per le spese                     
singolarmente superiori a Lire 2.500.000                                        
Alle spese di cui alla lettera a) del precedente art. 8 viene                   
provveduto mediante contratto di acquisto, fornitura,                           
somministrazione o di appalto di lavori o servizi con ditte di                  
provata solidita' e serieta' commerciale e capacita'                            
tecnico-professionale, ovvero in economia, sotto la diretta direzione           
e responsabilita' del Provveditorato.                                           
1) All'assegnazione dei lavori e delle forniture a contratto si                 
provvede secondo le seguenti procedure:                                         
a) Per le iniziative di spesa singolarmente di importo inferiore a              
Lire 75.000.000, mediante trattativa privata con preventiva richiesta           
di piu' offerte a ditte specializzate nel ramo, ovvero mediante                 
trattativa privata previa gara ufficiosa fra almeno cinque ditte del            
ramo, garantendo nei limiti del possibile e del conveniente il                  
criterio dell'alternanza fra le due ditte iscritte nell'elenco di cui           
al successivo art. 24.                                                          
Quando si tratti di acquisti di beni chiaramente individuati nelle              
caratteristiche merceologiche o scarsamente fungibili, il                       
Provveditore richiede preventivi-offerta facendo sottoscrivere un               
atto di sottomissione alle ditte che hanno presentato le offerte piu'           
convenienti e formula la proposta di delibera di approvazione della             
spesa e del contratto a trattativa privata. La Giunta con                       
l'approvazione della delibera autorizza il Presidente alla stipula              
del contratto.                                                                  
Quando si tratti di acquisti di beni poco differenziati nelle                   
caratteristiche merceologiche, ovvero ad alta fungibilita', e di                
prestazioni o lavori non specialistici, il Provveditore redige la               
proposta di deliberazione concernente l'approvazione della perizia              
dei lavori e delle forniture indicando le quantita', i prezzi, le               
caratteristiche qualitative medie ed, eventualmente, lo schema di               
contratto. La Giunta, nell'approvare la perizia, autorizza la                   
trattativa privata con esperimento di gara ufficiosa o sulla base di            
un numero minimo di preventivi-offerta. La Giunta con successivo atto           
deliberativo provvedera' alla definitiva aggiudicazione.                        
All'attribuzione delle forniture e dei lavori a trattativa privata di           
importo superiore a Lire 10.000.000, la Giunta procede in ogni caso             
previa acquisizione del parere di congruita' dei prezzi e di                    
convenienza tecnica di una commissione di tre esperti nominata di               
concerto fra l'Assessore preposto al Servizio di Provveditorato e               
l'Assessore al Bilancio.                                                        
La commissione puo' richiedere che la trattativa sia ripetuta,                  
fornendo al riguardo indicazioni sui modi dell'effettuazione, qualora           
ritenga che il risultato della prima trattativa non sia soddisfacente           
sotto l'aspetto della congruita' dei prezzi e della convenienza                 
tecnica, nonche' sull'ampiezza della scelta dei partecipanti alla               
trattativa medesima.                                                            
Per le trattative private di importo inferiore a Lire 10.000.000 la             
vigilanza sulla legittimita' e convenienza delle procedure seguite e'           
affidata alla Ragioneria regionale, che ne puo' effettuare periodiche           
segnalazioni scritte alla Giunta regionale a norma dell'art. 75 della           
legge di contabilita' regionale.                                                
b) Qualora l'importo delle singole iniziative di spesa sia superiore            
a Lire 75.000.000 si procede mediante licitazione privata. La Giunta            
approva il preventivo di spesa o progetto dei lavori, con annesso               
capitolato di oneri e condizioni ed autorizza la licitazione,                   
indicando le ditte da invitare ed autorizzando il Presidente della              
Giunta alla stipula del contratto.                                              
La licitazione si effettua in base alle norme dello Stato in materia            
di beni e di contratti o della diversa disciplina dettata dalla legge           
regionale nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione              
statale vigente in materia, fino a quando non siano fissate nuove               
norme in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti               
delle Regioni in attuazione del comma 3, art. 35 della Legge 19                 
maggio 1976, n. 335.                                                            
La gara sara' presieduta da un funzionario delegato dal Presidente              
della Giunta. La rogazione dell'atto di aggiudicazione e' effettuata            
da un funzionario designato dal Presidente della Giunta a norma                 
dell'art. 95 del Regolamento per la contabilita' generale dello Stato           
23 maggio 1927, n. 827. La designazione puo' riguardare singoli atti            
o anche tutti gli atti riguardanti una o piu' materie per un                    
determinato periodo di tempo.                                                   
Qualora incorrano le circostanze speciali, ed eccezionali di cui                
all'art. 41 dello stesso regolamento statale, la Giunta puo'                    
autorizzare l'aggiudicazione a trattativa privata, facendo ampia                
menzione delle circostanze medesime nell'atto deliberativo.                     
c) Per le iniziative di spesa riguardanti opere, lavori o forniture             
speciali per la cui esecuzione sia ritenuto conveniente di giovarsi             
delle ditte appaltatrici anche per l'elaborazione dei progetti                  
esecutivi, qualora cio' richieda comprovate competenze tecniche,                
artistiche o scientifiche non altrimenti rinvenibili, si procede                
mediante appalto-concorso. Le ragioni di convenienza dovranno essere            
ampiamente esposte nell'atto deliberativo di Giunta che autorizza               
l'appalto-concorso.                                                             
2) All'esecuzione dei lavori ed alle forniture in economia si                   
provvede in tutti i casi in cui sia possibile usufruire in tutto od             
in arte dell'opera di collaboratori regionali, tecnici,                         
amministrativi od operai, o sia ritenuto conveniente affidare                   
l'esecuzione degli stessi a terzi nella forma del cottimo fiduciario.           
Tale forma e' consentita per iniziative di spesa di importo                     
singolarmente non superiore a 20 milioni e per un importo complessivo           
non superiore al 20% dello stanziamento di ogni capitolo di spesa               
gestito dal Provveditorato regionale.                                           
          Art. 10 - Procedure di ordinazione delle spese                        
singolarmente inferiori a Lire 2.500.000 e superiori a Lire 500.000             
Alle spese di cui alla lettera b) del precedente art. 8 viene dato              
corso direttamente dal Provveditorato mediante trattativa privata con           
ditte di provata solidita', serieta' commerciale e capacita'                    
tecnico-professionale, ovvero in economia. L'ordinazione della spesa            
e' effettuata mediante apposito buono a firma congiunta del                     
Provveditore e dell'Assessore preposto al Servizio di Provveditorato.           
Il buono dovra' essere unito alla fattura corrispondente, al momento            
della sua presentazione per il pagamento.                                       
          Art. 11 - Spese minute d'ufficio                                      
Sono spese minute d'ufficio senza limiti di somma, agli effetti della           
lettera c) del precedente art. 8, quelle concernenti:                           
- canoni d'acqua, illuminazione e gas;                                          
- oneri di riscaldamento e spese condominiali, non comprese nei                 
canoni d'affitto;                                                               
- canoni radiofonici e televisivi;                                              
- canoni telefonici e spese di allacciamento;                                   
- noleggi di autovetture;                                                       
- spese postali e telegrafiche;                                                 
- trasporti e facchinaggio;                                                     
- carte e valori bollati;                                                       
- spese di registro e contrattuali;                                             
- tasse, imposte ed altri diritti erariali;                                     
- premi di assicurazione;                                                       
- abbonamenti ed acquisti di quotidiani e di riviste periodiche;                
- inserzioni di carattere obbligatorio e per bandi di concorso sulla            
stampa periodica;                                                               
- pagamento buoni pasto.                                                        
Tutte le altre spese di competenza del Provveditorato, escluse quelle           
di rappresentanza disciplinate dal successivo art. 12, sono                     
considerate minute spese d'ufficio, ai fini della procedura di                  
ordinazione e liquidazione, qualora singolarmente non superino le               
Lire 500.000.                                                                   
Queste ultime spese saranno di regola ordinate mediante un apposito             
buono di ordinazione a firma del Provveditore. Il buono dovra' essere           
unito alla fattura corrispondente, al momento della sua presentazione           
per il pagamento.                                                               
          Art. 12 - Spese di rappresentanza                                     
Sono da considerare spese di rappresentanza tutte le spese che                  
attengono all'esercizio delle funzioni istituzionali della Giunta               
regionale e dei suoi membri, nell'ambito dei rapporti esterni o per             
manifestazioni di interesse regionale.                                          
Le spese di rappresentanza debbono essere autorizzate dal Presidente            
o dai singoli membri della Giunta, mediante apposito buono, ciascuno            
con riferimento alle proprie funzioni, ed entro i limiti della                  
dotazione trimestrale disposta dalla Giunta a norma del n. 1) della             
lettera d) del precedente art. 8.                                               
Le spese per la partecipazione o l'organizzazione di convegni,                  
congressi, seminari e manifestazioni varie di rappresentanza sono               
singolarmente deliberate dalla Giunta per quelle iniziative la cui              
spesa superi complessivamente Lire 2.500.000, e sono effettuate                 
mediante trattativa privata senza limiti d'importo. Le stesse spese             
il cui importo per singola iniziativa non superi Lire 2.500.000, sono           
autorizzate dal Presidente o dai singoli membri della Giunta nei                
limiti della dotazione trimestrale disposta dalla Giunta a norma del            
n. 3) della lettera d) del precedente art. 8.                                   
Tali spese, per motivate esigenze organizzative, possono essere                 
anticipate con la cassa economale mediante buoni di pagamento                   
speciali. Le spese non anticipate con la cassa economale sono                   
regolate negli stessi termini della lettera b) del precedente art. 8.           
Nel caso in cui le spese di cui al precedente comma risultino                   
complessivamente superiori all'importo autorizzato dalla Giunta                 
regionale, per le singole manifestazioni, la Giunta stessa deve                 
deliberare le maggiori spese.                                                   
          Art. 13 - Cassa economale                                             
Presso il Provveditorato opera un Servizio di cassa economale                   
distinto in una cassa centrale ed in casse economali periferiche,               
secondo la articolazione e nei limiti di accreditamento disposti                
dalla Giunta regionale.                                                         
La collocazione del Cassiere centrale nella struttura organizzativa             
della Giunta regionale e' definita dai provvedimenti consiliari di              
attuazione della Legge regionale sull'organizzazione dei Servizi 23             
aprile 1979, n. 12 e sue modifiche ed integrazioni. La Giunta                   
regionale nomina i Cassieri centrali, il suo sostituto, gli                     
Economi-Cassieri periferici ed i loro sostituti nell'ambito dei                 
collaboratori addetti ai rispettivi uffici.                                     
Il fondo economale viene costituito mediante la emissione di un                 
mandato di pagamento a favore del Provveditore Economo della Regione,           
sul capitolo delle partite di giro - parte spesa - "Anticipazioni               
economali", dell'anno di competenza. Il fondo si estingue ogni anno             
per l'intero importo, con emissione di reversale sull'apposito                  
capitolo "Anticipazioni economali" in partite di giro - parte entrata           
- della competenza dell'esercizio, per essere restituito con                    
emissione di mandato sull'analogo capitolo in partite di giro della             
competenza dell'esercizio successivo. L'operazione deve verificarsi             
entro il 31 di gennaio di ogni anno. Tale mandato viene quietanzato             
con la ricevuta di versamento del fondo dell'anno precedente, senza             
dar corso a movimenti di denaro.                                                
Se per il nuovo anno il fondo viene aumentato, il Provveditore                  
quietanzera' il mandato per la parte eccedente l'importo del fondo              
dell'anno precedente.                                                           
Il fondo economale centrale ed i fondi economali delle casse                    
periferiche devono essere depositati in appositi conti correnti                 
bancari presso il Tesoriere della Regione. Da tali conti il                     
Provveditorato e gli Economi periferici, ciascun per il proprio conto           
corrente, effettueranno prelievi a mezzo assegni bancari per disporre           
direttamente i pagamenti ai terzi fornitori o per dotarsi di mezzi              
liquidi. La liquidita' in denaro conservata presso la Cassa economale           
centrale non puo' superare di norma la somma di Lire 10.000.000,                
quella conservata presso le casse periferiche non puo' superare di              
norma la somma di Lire 1.000.000.                                               
Nel corso dell'anno, a periodi non superiore al bimestre, e comunque            
alla fine dell'esercizio, il Provveditore dovra' presentare il                  
rendiconto analitico delle spese economali alla Giunta per                      
l'approvazione.                                                                 
Sulla base del rendiconto approvato, il Presidente della Giunta                 
disporra' il reintegro del fondo stesso. Il Provveditore provvedera'            
a sua volta d'ufficio al reintegro dei fondi delle casse economali              
periferiche.                                                                    
Coi fondi della cassa economale si provvede ai pagamenti concernenti            
le spese minute d'ufficio ed assimilate di cui all'art. 11, alle                
spese di rappresentanza di cui all'art. 12 ed alle anticipazioni di             
cui all'art. 22 della presente legge.                                           
          Art. 14 - Casse economali periferiche                                 
Con atto di Giunta viene determinata l'entita' del fondo economale              
per le minute spese assegnate agli uffici periferici della Regione e            
ai Comitati di controllo. La natura del fondo e le modalita' di                 
accensione e chiusura dello stesso sono analoghe a quelle gia' viste            
per il fondo economale istituito presso il Provveditorato. La                   
costituzione del fondo viene pero' effettuata attraverso il                     
Provveditorato.                                                                 
Il mandato, intestato al Provveditore, viene emesso sull'apposito               
capitolo delle partite di giro "Anticipazioni economali" - parti                
spesa. I movimenti di cassa fra la cassa economale centrale e quelle            
degli uffici periferici sono registrati separatamente dagli altri.              
Le modalita' di utilizzo del fondo sono le seguenti:                            
1) il Provveditore incassa nella cassa economale centrale i fondi               
economali degli uffici periferici e li trasferisce tempestivamente ai           
vari responsabili della gestione dei fondi economali, facendosi                 
rilasciare ricevuta;                                                            
2) il funzionario incaricato dall'ufficio periferico gestisce il                
fondo spese minute nei limiti d'importo e di tipo di spesa e con le             
modalita' sottoindicate. L'ordinazione ed il pagamento delle spese              
avviene facendo ricorso ad appositi buoni diversi a seconda che si              
tratti di spese fino a Lire 100.000, oppure da Lire 100.000 a Lire              
500.000 ed oltre per il pagamento delle spese di cui al precedente              
art. 11. I buoni di ordinazione e di pagamento debbono in ogni caso             
riportare la doppia firma del funzionario incaricato e del dirigente            
dell'ufficio. I buoni fino a Lire 100.000 possono riportare la sola             
firma dell'Economo. Le fatture delle spese pagate direttamente sulle            
quali il funzionario incaricato avra' curato di apporre la                      
certificazione dell'avvenuta consegna e conformita' all'ordine,                 
saranno trasmesse al Provveditorato regionale con apposito elenco               
descrittivo per essere inserite nelle periodiche deliberazioni di               
liquidazione di "spese a calcolo";                                              
3) lo stesso funzionario redige almeno trimestralmente, od anche ad             
intervalli piu' brevi secondo le necessita', un rendiconto in cui le            
spese minute eseguite vengono raggruppate in ordine cronologico, per            
capitolo ed articolo di spesa del bilancio con l'esclusione delle               
eventuali anticipazioni (per trasferte od altro), per le quali sara'            
tenuto un partitario a parte come "sospesi di cassa";                           
4) il Provveditore eseguira' il riscontro dei rendiconti                        
soffermandosi anche su questioni di merito e rendera' quindi la                 
proposta di liquidazione alla Giunta. Le trasferte verranno                     
liquidate, nei modi di legge su proposta dell'Ufficio "Personale" al            
quale nel frattempo sara' inoltrata la documentazione. Gli atti di              
liquidazione delle spese di trasferta prevederanno espressamente che            
il pagamento avvenga con quietanza del Provveditore;                            
5) il Provveditore una volta ottenuta l'integrazione, ne versera'               
immediatamente gli importi ai singoli responsabili dei fondi                    
economali periferici facendosene rilasciare ricevuta.                           
          Art. 15 - Controlli e collaudi delle forniture                        
A fornitura avvenuta il Provveditore accerta direttamente o per mezzo           
dell'ufficio destinatario la corrispondenza qualitativa e                       
quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro                
regolare consegna, provvedendo a contestare tempestivamente ogni                
irregolarita' o difetto riscontrato.                                            
Per le forniture di particolare importanza o di speciale carattere              
tecnico e merceologico, la Giunta regionale puo' affidare il collaudo           
ad uno o piu' tecnici anche estranei all'amministrazione.                       
          Art. 16 - Fase della liquidazione                                     
Le spese gestite dal Provveditorato regionale sono liquidate a norma            
dell'art. 61 della legge di contabilita' regionale secondo le                   
seguenti modalita':                                                             
a) le spese autorizzate ai sensi della lett. a) del precedente art. 8           
sono liquidate successivamente all'assunzione dell'impegno                      
definitivo, mediante il rilascio di un'apposita certificazione di               
congruita' dei prezzi e corrispondenza all'ordine a firma del                   
Provveditore e della certificazione di liquidazione amministrativa              
firmata, a norma della lett. b) del suddetto art. 61, dal Presidente            
della Giunta o da un assessore delegato. Tale certificazione sara'              
apposta a tergo della fattura o nota liquidata, in caso di fattura o            
nota singola, ovvero consistera' in un distinto atto amministrativo             
interno di liquidazione, in caso di piu' fatture o note. Qualora i              
lavori e le forniture richiedano il collaudo o la certificazione di             
regolare esecuzione da parte di un direttore dei lavori espressamente           
incaricato, la liquidazione amministrativa potra' essere acquisita              
attraverso la firma "per la liquidazione" da parte del Presidente               
della Giunta, o dall'Assessore delegato, previo il visto del                    
Provveditore, apposto in calce agli atti tecnici sopra menzionati.              
Qualora le somme risultanti dalle fatture pervenute e riscontrate               
siano di importo superiore alle autorizzazioni contenute nell'atto              
deliberativo d'impegno, la liquidazione dovra' essere disposta dalla            
Giunta regionale;                                                               
b) le spese autorizzate ai sensi della lettera b) del precedente art.           
8 sono liquidate contestualmente all'assunzione dell'impegno, previa            
attestazione di congruita' dei prezzi e corrispondenza all'ordine da            
parte del Provveditore;                                                         
c) le spese autorizzate ai sensi della lett. c) del precedente art. 8           
sono liquidate tramite la attestazione di congruita' dei prezzi da              
parte del Provveditore sull'apposito buono d'ordine del pagamento,              
prima che intervenga il loro impegno definitivo con l'approvazione da           
parte della Giunta del rendiconto per il reintegro del fondo                    
economale.                                                                      
Ai fini della loro liquidazione le fatture e le note di spesa debbono           
affluire al Provveditorato con allegato il buono di ordinazione della           
spesa ovvero il riferimento allo stesso.                                        
Per ogni fattura ricevuta, il Provveditorato provvede ai seguenti               
adempimenti:                                                                    
- controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia                 
corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;            
- accerta che siano applicati i prezzi convenuti;                               
- verifica la regolarita' dei conteggi e l'osservanza delle                     
disposizioni fiscali in materia;                                                
- propone la liquidazione delle fatture dopo aver regolato con le               
ditte fornitrici ogni eventuale contestazione.                                  
          Art. 17 - Spese provveditoriali - Fase del pagamento                  
Le spese gestite dal Provveditorato regionale sono ordinate e pagate            
a norma degli articoli 62 e 63 della L.R. di contabilita' 6 luglio              
1977, n. 31.                                                                    
La richiesta di emissione del mandato e' firmata dal Provveditore, ed           
e' trasmessa alla Ragioneria della Regione con i fascicoli contenti             
le partite di debito liquido.                                                   
Qualora le spese amministrate dal Provveditorato riguardino capitoli            
di bilancio compresi fra le materie di competenza di altri                      
Assessorati la richiesta di emissione del mandato sara' firmata dal             
Provveditore e dall'Assessore competente per materia.                           
La Ragioneria regionale provvede alla emissione dei mandati di                  
pagamento con l'osservanza delle norme previste dall'art. 63 della              
richiamata Legge di contabilita'. Qualora la Ragioneria ritenesse               
illegale il pagamento anche per irregolarita' di documentazione                 
comunica le proprie valutazioni al Provveditore ed al Presidente.               
Quest'ultimo, ove fosse ritenuto di dar comunque corso al pagamento,            
ordina alla Ragioneria di emettere il titolo di spesa, liberando con            
cio' da ogni responsabilita' colui che vista il mandato stesso a                
termine del terzo comma del citato art. 63. Le valutazioni della                
Ragioneria regionale e l'ordine del Presidente sono allegate al                 
mandato di pagamento.                                                           
          Art. 18 - Pagamenti sulla cassa economale                             
Il pagamento avviene attraverso l'emissione di "Buoni di pagamento" a           
firma del Provveditore, quando le spese siano singolarmente inferiori           
a Lire 500.000 ed a firma del Presidente della Giunta, o suo                    
delegato, previo visto del Provveditore, quando esse siano di importo           
superiore a Lire 500.000.                                                       
I buoni di pagamento debbono essere regolarmente quietanzati dal                
creditore. Per le spese derivanti da contratti per adesione come                
quelli per la somministrazione dell'acqua, dell'energia elettrica,              
del gas, del telefono ecc. ovvero per le spese postali, per bolli,              
marche, abbonamenti a riviste, multe ecc., il buono di pagamento                
costituisce anche buono di ordinazione.                                         
Il pagamento puo' avvenire nelle seguenti forme:                                
a) in contanti;                                                                 
b) con assegni bancari speciali spiccati sul conto corrente bancario            
fruttifero, ove sono conservati i fondi della cassa economale                   
centrale, a firma congiunta del Provveditore e del Cassiere                     
economale, o dei loro sostituti;                                                
c) con versamento postale mediante postagiro o bollettino postale;              
d) con vaglia postale ordinario o telegrafico o con assegno postale             
localizzato con tassa e spesa a carico del richiedente.                         
          Art. 19 - Quietanza del buono di pagamento                            
Nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo comma del precedente           
articolo, il creditore firma per quietanza l'originale del buono di             
pagamento che il Provveditore unira' al rendiconto come                         
documentazione di prova. La firma di quietanza puo' essere                      
eccezionalmente apposta sull'originale della fattura. In questo caso            
sul buono dovra' essere fatta espressa menzione della quietanza. Nel            
caso di cui alla lettera c) e' sufficiente, a prova del pagamento, la           
cedola di versamento postale, che dovra' essere unita all'originale             
di buono di pagamento nell'apposito spazio.                                     
          Art. 20 - Rendiconto e reintegrazione della cassa economale           
I buoni di pagamento con la corrispondente documentazione d'appoggio,           
fatture, bollette, note, ecc., sono unite al rendiconto                         
amministrativo che formera' oggetto di deliberazione da parte della             
Giunta.                                                                         
Divenuta esecutiva la deliberazione il Provveditorato richiede la               
emissione dei mandati per la integrazione del fondo economale per un            
importo pari al totale del rendiconto amministrativo come sopra                 
approvato.                                                                      
          Art. 21 - Ordinazione e pagamento delle spese di                      
rappresentanza                                                                  
L'ordinazione ed il pagamento delle spese di rappresentanza avviene             
come segue:                                                                     
1) le spese di rappresentanza sono ordinate per mezzo di appositi               
buoni di ordinazione a firma del Presidente o degli assessori                   
interessati nei limiti delle deliberazioni di massima assunte                   
trimestralmente dalla Giunta;                                                   
2) le spese per la partecipazione o l'organizzazione di convegni,               
congressi, seminari e manifestazioni varie di rappresentanza, il cui            
importo per singola iniziativa non superi Lire 2.500.000, sono                  
autorizzate dal Presidente o dai singoli assessori, nell'ambito delle           
deliberazioni di massima assunte trimestralmente dalla Giunta e sono            
ordinate con appositi buoni negli stessi termini previsti dal                   
precedente art. 10;                                                             
3) le spese di cui sopra possono essere anticipate con la cassa                 
economale mediante appositi buoni di pagamento speciali quietanzati             
dalle ditte fornitrici secondo le modalita' indicate dal precedente             
art. 16. Tali spese vengono inserite nello stesso rendiconto delle              
spese minute, indicando gli estremi della delibera autorizzativa;               
4) le spese non anticipate con la cassa economale sono regolate negli           
stessi termini previsti dalla lettera b) del precedente art. 8.                 
          Art. 22 - Anticipazioni di cassa                                      
Il Provveditore e' autorizzato ad anticipare con la cassa economale             
le spese che il personale dipendente della Regione deve sostenere               
quando sia comandato in trasferta per conto della Regione stessa.               
Analogamente il Provveditore e' autorizzato ad anticipare le spese di           
missione del Presidente e dei membri della Giunta regionale, nonche'            
dei consiglieri regionali quando questi ultimi siano in missione su             
richiesta del Presidente della Giunta regionale.                                
Il versamento degli anticipi avviene previa l'emissione di una                  
ricevuta di pagamento a firma del Provveditore, che deve essere                 
quietanzata dal percepiente.                                                    
Le spese anticipate come sopra verranno recuperate attraverso la                
trattenuta sui compensi liquidati a favore degli interessati e                  
restituite alla cassa economale.                                                
Le operazioni concernenti le anticipazioni con la cassa economale               
sono registrate nel partitario di cassa, distintamente dalle altre.             
Esse non sono comprese nel rendiconto amministrativo di cui al comma            
1 del precedente articolo 20.                                                   
          Art. 23 - Capitolato d'oneri                                          
Le forniture ed i lavori di cui al precedente art. 9, comma 2, sono             
eseguiti di regola in base a schemi di capitolato d'oneri approvati             
dalla Giunta regionale, contenenti i seguenti elementi:                         
a) oggetto della fornitura o dei lavori;                                        
b) caratteristiche tecnico-merceologiche;                                       
c) ammontare presunto della spesa;                                              
d) termini e luogo della consegna;                                              
e) modalita' di controllo e collaudo;                                           
f) penalita' applicabili per ritardo nelle conseguenze per qualsiasi            
altra inadempienza;                                                             
g) ogni altro obbligo posto a carico delle ditte fornitrici quali               
quelli relativi agli oneri fiscali o contrattuali (imballo,                     
trasporto, montaggio e simili).                                                 
          Art. 24 - Elenco dei fornitori                                        
L'elenco dei fornitori contenente l'elencazione delle ditte ritenute            
idonee, per specializzazione, capacita' e serieta', a concorrere alle           
varie forniture, e ai vari lavori occorrenti per il funzionamento               
degli uffici regionali e' tenuto presso il Provveditorato.                      
L'elenco e' formato in base alle domande presentate dalle ditte o per           
iniziativa dell'amministrazione. Il Provveditorato tiene                        
costantamente aggiornato l'elenco al fine di verificare la permanenza           
della idoneita' delle ditte iscritte e per consentire la iscrizione             
di nuove ditte, entro il 31 ottobre di ogni anno.                               
Contro la mancata iscrizione o la cancellazione dall'elenco dei                 
fornitori e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al                   
Presidente della Giunta regionale che decide in via definitiva.                 
L'elenco dei fornitori della Regione Emilia-Romagna e' pubblico.                
          Art. 25 - Controlli                                                   
Il Provveditorato e' soggetto agli adempimenti di cui all'art. 74               
della Legge 6 luglio 1977, n. 31 di contabilita' regionale ed ai                
controlli di cui agli artt. 75, 76 e 77 della stessa legge e ne e'              
responsabile il Provveditore.                                                   
Gli Economi-Cassieri periferici, il Cassiere centrale, ed i loro                
sostituti sono responsabili degli atti posti in essere nell'esercizio           
delle proprie funzioni. La vigilanza sull'attivita' dei primi e del             
Cassiere centrale, sia sotto l'aspetto della legittimita' che del               
merito e' esercitata dal Provveditore regionale che ne risponde                 
personalmente.".                                                                
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 69 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente           
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione                        
Emilia-Romagna, era il seguente:                                                
"Art. 69 - Provveditorato e Casse economali                                     
Alle spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici                     
regionali, all'acquisto del materiale mobile, nonche' alla                      
manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature, attende             
il Servizio di Provveditorato.                                                  
E' compito del suddetto Servizio provvedere alla conservazione dei              
beni mobili della Regione, alla tenuta dell'inventario degli stessi             
ed ai relativi aggiornamenti.                                                   
Presso il Servizio di Provveditorato funziona il Servizio di cassa              
economale, composto da una cassa centrale e da casse economali                  
periferiche secondo la articolazione e nei limiti di accreditamento             
disposti dalla Giunta regionale. I funzionari preposti alle casse               
economali provvedono alla ordinazione, alla liquidazione ed al                  
pagamento delle minute spese d'ufficio e sottopongono alla Giunta               
regionale i relativi rendiconti nell'ambito del rendiconto                      
predisposto dalla cassa economale centrale.                                     
La disciplina contabile concernente il funzionamento di servizio di             
Provveditorato e delle casse economali e' contenuta nell'apposito               
Regolamento regionale.".                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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