REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

      CAPO III                                                                  
      Il contratto                                                              
          Art. 29                                                               
Varianti                                                                        
1. Le variazioni ai contratti in corso di esecuzione possono essere             
ammesse, nei casi e alle condizioni previste dalle norme di                     
contabilita' dello Stato, purche' non mutino la natura della                    
prestazione.                                                                    
2. Al fine di assicurare la continuita' nella fornitura di beni e               
servizi, i contratti di durata non inferiore all'anno possono                   
prevedere che, alla loro scadenza e su richiesta del dirigente                  
competente, l'affidatario sia tenuto, fino ad un massimo di 90                  
giorni, a proseguire la prestazione alle stesse condizioni                      
contrattuali e senza compensi aggiuntivi.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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