REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

      CAPO III                                                                  
      Il contratto                                                              
          Art. 28                                                               
Subappalto                                                                      
1. Il bando di gara o il capitolato speciale possono prevedere la               
facolta' di ricorrere al subappalto per l'esecuzione di parte della             
prestazione, precisando i limiti qualitativi e quantitativi nonche'             
le eventuali prescrizioni a cui e' subordinato l'esercizio di tale              
facolta'.                                                                       
2. Entro i limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1           
l'affidamento in subappalto e' consentito previa autorizzazione del             
dirigente competente.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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