LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO III
Il contratto
Art. 28
Subappalto
1. Il bando di gara o il capitolato speciale possono prevedere la
facolta' di ricorrere al subappalto per l'esecuzione di parte della
prestazione, precisando i limiti qualitativi e quantitativi nonche'
le eventuali prescrizioni a cui e' subordinato l'esercizio di tale
facolta'.
2. Entro i limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1
l'affidamento in subappalto e' consentito previa autorizzazione del
dirigente competente.