REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

      CAPO III                                                                  
      Il contratto                                                              
          Art. 27                                                               
Anticipazioni e revisioni prezzi                                                
1. I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati ne'                   
interessi per somme che i contraenti devono anticipare per la loro              
esecuzione. Sono ammessi pagamenti in acconto, in ragione delle parti           
dei beni o delle prestazioni fornite.                                           
2. Qualora sia consentita la corresponsione di anticipazioni, il                
dirigente competente puo' motivatamente disporle, previa prestazione            
di idonee garanzie da parte del contraente.                                     
3. I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili; sono                
fatti salvi i casi di prezzi o tariffe amministrati, controllati o              
individuati per legge o per atto amministrativo nonche', per i                  
contratti di durata pluriennale, le revisioni dei prezzi ai sensi del           
comma 4 dell'art. 6 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.                       
4. I contratti non possono prevedere dilazioni di pagamento superiori           
ai 90 giorni dalla data di esecuzione della prestazione contrattuale.           
NOTA ALL'ART. 27                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo del comma 4 dell'art. 6 della Legge 24 dicembre 1993, n.               
537, concernente Interventi correttivi di finanza pubblica, e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 6 - Contratti pubblici                                                    
omissis                                                                         
4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono             
recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione             
viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti              
responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati           
di cui al comma 6.                                                              
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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