REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

      CAPO III                                                                  
      Il contratto                                                              
          Art. 26                                                               
Cauzione provvisoria e definitiva                                               
1. I contratti devono prevedere le penalita' per il mancato o                   
inesatto adempimento, ivi compresa la ritardata esecuzione delle                
prestazioni.                                                                    
2. Qualora sia richiesta la presentazione della cauzione provvisoria,           
il bando di gara o la lettera di invito ne indicano la misura e le              
forme di costituzione.                                                          
3. La cauzione provvisoria prestata dall'affidatario e' vincolata               
fino alla conclusione del contratto e fino alla costituzione della              
cauzione definitiva. Qualora il verbale tenga luogo di contratto, la            
cauzione prestata dall'affidatario e' cauzione definitiva a tutti gli           
effetti.                                                                        
4. Le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate           
per effetto della conclusione del contratto e, comunque, entro il               
termine di irrevocabilita' dell'offerta, di cui al comma 3 dell'art.            
23.                                                                             
5. La cauzione provvisoria e' incamerata qualora non sia provato il             
possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 22, nonche' qualora                   
l'aggiudicatario non provveda alla stipulazione del contratto.                  
6. A garanzia della completa e regolare esecuzione del contratto il             
contraente deve prestare idonea cauzione definitiva, anche mediante             
integrazione del deposito cauzionale provvisorio. Il capitolato                 
generale individua la misura e le forme di costituzione della                   
cauzione definitiva.                                                            
7. La facolta' di non richiedere il deposito cauzionale definitivo              
puo' essere esercitata, nei soli casi consentiti dalle disposizioni             
vigenti, a condizione che comporti un miglioramento del prezzo                  
offerto.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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