LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO III
Il contratto
Art. 25
Durata del contratto
1. I contratti devono avere termini e durata certi, di norma non
superiore all'anno.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni, la proroga o la
rinnovazione sono consentite se espressamente previste nel contratto
originario o nel capitolato speciale. La facolta' di rinnovare il
contratto o di prorogarne la durata deve essere altresi' prevista nel
bando di gara o nella lettera di invito ed incide sul calcolo
dell'importo stimato dell'appalto, ma non sulla determinazione dei
requisiti richiesti per l'affidamento del contratto originario.
3. I contratti per le forniture e/o i servizi di carattere ricorrente
e pluriennale non possono avere durata superiore ai nove anni.