LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO VII
Norme finali e finanziarie
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 22 si fa fronte
mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del
bilancio regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita'
in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di
quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 31 ottobre 2000 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1106 del 4 luglio 2000; oggetto consiliare n. 157 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 12 luglio 2000;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 20 in data 24 luglio 2000;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio
Ambiente Trasporti" in sede referente e in sede consultiva alla
Commissione IV "Sicurezza Sociale".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 20
luglio 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Muzzarelli;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2000,
atto n. 3/2000;
- rinviato a nuovo esame con atto del Commissario del Governo n.
1086/4.1.20/C.G. del 25 agosto 2000.
Riesame d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n.
1542/2000 del 19 settembre 2000; oggetto consiliare n. 467 (VII
legislatura);
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio
Ambiente Trasporti" in sede referente e in sede consultiva alla
Commissione IV "Sicurezza Sociale".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 del 6
ottobre 2000;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre
2000, atto n. 9/2000;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1306/4.1.20/C.G.
del 30 ottobre 2000.