REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

       CAPO VII                                                                 
     Norme finali e finanziarie                                                 
          Art. 23                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 22 si fa fronte               
mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del               
bilancio regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita'            
in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di             
quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.                   
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 31 ottobre 2000  VASCO ERRANI                                          
NOTA ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente              
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione                        
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a carattere            
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le                  
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti            
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla                   
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere           
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia             
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1106 del 4 luglio 2000; oggetto consiliare n. 157 (VII                       
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 12 luglio 2000;                            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 20 in data 24 luglio 2000;                                           
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio              
Ambiente Trasporti" in sede referente e in sede consultiva alla                 
Commissione IV "Sicurezza Sociale".                                             
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 20               
luglio 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula            
del consigliere Muzzarelli;                                                     
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2000,            
atto n. 3/2000;                                                                 
- rinviato a nuovo esame con atto del Commissario del Governo n.                
1086/4.1.20/C.G. del 25 agosto 2000.                                            
Riesame d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n.                   
1542/2000 del 19 settembre 2000; oggetto consiliare n. 467 (VII                 
legislatura);                                                                   
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio              
Ambiente Trasporti" in sede referente e in sede consultiva alla                 
Commissione IV "Sicurezza Sociale".                                             
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 del 6                
ottobre 2000;                                                                   
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre                
2000, atto n. 9/2000;                                                           
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1306/4.1.20/C.G.              
del 30 ottobre 2000.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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