REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

       CAPO VII                                                                 
     Norme finali e finanziarie                                                 
          Art. 22                                                               
Contributi regionali                                                            
1. La Regione per agevolare l'attuazione dei Piani di risanamento di            
cui all'art. 7, puo' concedere un contributo ai gestori degli                   
impianti nella misura massima del 50% della spesa ritenuta                      
ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi           
ad esigenze di tutela della salute, dell'ambiente o occupazionali e             
con esclusivo riferimento alle emittenti locali. L'approvazione da              
parte del Comune del Piano costituisce presupposto necessario per               
l'ammissione al contributo.                                                     
2. La Regione determina i criteri per la valutazione dei progetti,              
per la definizione delle spese ammissibili, per la concessione e la             
erogazione dei contributi, nonche' le modalita' di revoca.                      
3. Al regime di aiuto previsto dal presente articolo si applica il              
regime di aiuti di minima entita', cosi' come disciplinato dalla                
normativa comunitaria vigente.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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