REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

     CAPO V                                                                     
   Disposizioni transitorie e finali                                            
          Art. 21                                                               
Applicazione della legge                                                        
1. Le norme dettate dalla presente legge per le istanze di                      
autorizzazione si applicano alle edizioni delle manifestazioni                  
fieristiche dal secondo anno successivo a quello della sua entrata in           
vigore.                                                                         
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro 180 giorni              
dalla entrata in vigore della presente legge, determina:                        
a) i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei            
dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni               
fieristiche con qualifica internazionale e nazionale di cui all'art.            
5, comma 6;                                                                     
b) i requisiti di idoneita' dei centri fieristici per lo svolgimento            
di manifestazioni internazionali e nazionali, regionali e locali                
nonche' le modalita' di verifica della rispondenza dei quartieri                
fieristici a tali requisiti di cui all'art. 6, comma 3;                         
c) le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio regionale sul                
settore fieristico, di cui all'art. 19, comma 2.                                
3. Entro il termine di cui al comma 2, nel rispetto dei principi                
relativi alla semplificazione dell'attivita' amministrativa, la                 
Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i documenti e            
le attestazioni che dovranno essere allegati all'istanza di cui                 
all'art. 11 nonche' quelli relativi alla relazione consuntiva sulla             
manifestazione. A tale delibera la Regione assicura adeguata                    
pubblicita'.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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