REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO II                                                                    
     Procedure di scelta del contraente                                         
          Art. 21                                                               
Autorita' e commissione di gara                                                 
1. Qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il criterio del prezzo              
piu' basso, la gara e' presieduta dal dirigente di cui al comma 1               
dell'art. 11 o da un suo delegato, con funzioni di autorita' di gara,           
e si svolge alla presenza di due testimoni e dell'ufficiale rogante             
di cui all'art. 24.                                                             
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta                      
economicamente piu' vantaggiosa il dirigente di cui al comma 1                  
dell'art. 11 nomina una commissione di gara composta da tre o cinque            
esperti, di cui uno con funzioni di presidente, designati dai                   
dirigenti responsabili delle strutture organizzative interessate                
all'oggetto del contratto. La facolta' di ricorrere ad esperti                  
esterni e' consentita esclusivamente in mancanza di personale interno           
idoneo, dichiarata dai dirigenti responsabili delle strutture                   
organizzative interessate.                                                      
3. L'autorita' o, nel caso di cui al comma 2, la commissione di gara:           
a) valuta le offerte sulla base dei criteri predeterminati ai sensi             
della lett. l) del comma 1 dell'art. 7 e della lett. c) del comma 1             
dell'art. 8 e ne redige la graduatoria;                                         
b) dispone le verifiche di cui al comma 5 anche avvalendosi delle               
strutture organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice;                    
c) valuta la convenienza e la congruita' dell'offerta prescelta.                
4. L'aggiudicazione e' disposta dall'autorita' di gara o, nel caso di           
cui al comma 2, dal dirigente di cui al comma 1 dell'art. 11 su                 
proposta motivata della commissione di gara.                                    
5. Qualora una o piu' offerte presentino carattere anomalo rispetto             
alla prestazione o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'autorita'            
o il presidente della commissione di gara chiede per iscritto                   
all'offerente di giustificare la composizione della propria offerta e           
procede alla relativa esclusione qualora le ragioni fornite non siano           
ritenute congrue. Non possono comunque essere prese in considerazione           
le giustificazioni relative ad elementi i cui valori minimi siano               
stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o                          
amministrative, ovvero i cui valori siano rilevabili da dati                    
ufficiali.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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