REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

       CAPO VII                                                                 
     Norme finali e finanziarie                                                 
          Art. 19                                                               
Intese e accordi                                                                
1. La Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e           
l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le                   
emissioni degli impianti ovvero realizzare sistemi di monitoraggio in           
continuo delle sorgenti. A tal fine possono promuovere con i soggetti           
gestori degli impianti intese ed accordi di programma.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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