REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

     CAPO IV                                                                    
   Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale                       
          Art. 17                                                               
Iniziative promozionali all'estero                                              
1. La Regione concorre finanziariamente, nell'ambito e con le                   
modalita' previste dai programmi di promozione dell'esportazione e              
dell'internazionalizzazione disciplinati dal Programma regionale per            
le attivita' produttive industriali di cui all'art. 54 della L.R. 21            
aprile 1999, n. 3, alla promozione ed allo sviluppo sui mercati                 
esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono                   
realizzate dai soggetti di cui all'art. 7 o da societa' appositamente           
costituite dai medesimi, e riguardano:                                          
a) lo svolgimento di attivita' sui mercati esteri, al fine di                   
acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle                     
manifestazioni fieristiche dell'Emilia-Romagna, per un incremento               
dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda;                       
b) lo svolgimento di attivita' promozionali ed espositive sui mercati           
esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree                      
merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico                     
regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi              
rappresentativi.                                                                
2. Il concorso alle iniziative promozionali di cui al comma 1 puo'              
avvenire, nel rispetto dell'art. 47 dello Statuto regionale, anche              
mediante la partecipazione della Regione a societa' appositamente               
costituite dai soggetti di cui all'art. 7.                                      
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 54 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota             
2) all'art. 1, e' il seguente:                                                  
"Art. 54 - Programma regionale                                                  
1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione            
in materia di attivita' produttive industriali, in coerenza con gli             
strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del DLgs 31                
marzo 1998, n. 123, e per perseguire finalita' di delegificazione e             
semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della              
Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta                    
regionale puo' proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione,           
aggiornamenti parziali del programma stesso.                                    
2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la            
Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalita' di cui al            
comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni                 
imprenditoriali e sindacali di categoria piu' rappresentative.                  
3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attivita'                    
spettanti alla Regione e da' attuazione ai sensi dei commi 1 e 2                
dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998, agli interventi previsti dalla           
legislazione statale nel rispetto delle finalita', tipologie di                 
interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale                         
programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla                      
legislazione regionale in materia di politiche per le imprese.                  
4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della                    
legislazione regionale vigente:                                                 
a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di           
impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialita' giovanile e            
femminile;                                                                      
b) la qualificazione delle risorse umane;                                       
c) l'attivita' nel lavoro autonomo e nelle professioni;                         
d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni                   
conferite alla Regione dal DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, di                    
iniziative a sostegno delle aziende in difficolta', in particolare              
per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in              
forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del                     
mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della            
Legge 27 febbraio 1985, n. 49;                                                  
e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la              
partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;                    
f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle            
tipologie e nei processi produttivi;                                            
g) la realizzazione di sistemi di qualita' aziendale, la loro                   
certificazione e l'applicazione di metodologie di qualita' totale               
basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;                              
h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di            
rischi, la tutela della salute, la qualita' ambientale interna ed               
esterna alle imprese;                                                           
i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire                
l'esportazione e l'internazionalizzazione.                                      
5. Il programma regionale sostiene altresi':                                    
a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del            
DLgs n. 112 del 1998, e la capitalizzazione di impresa, nonche' la              
definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;            
b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione            
e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie                   
imprese, anche in forma associata;                                              
c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione               
delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonche' per                
l'internazionalizzazione delle imprese;                                         
d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento              
all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione                     
nazionale, promuovendo altresi' lo sviluppo e la qualificazione                 
tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le           
reti territoriali di servizi alle imprese.".                                    
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 47 dello Statuto regionale e' il seguente:                
"Art. 47                                                                        
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,                  
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, puo', con              
legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed               
amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di             
enti pubblici.                                                                  
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali detta i             
principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne                 
regola il funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei              
bilanci preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la            
conformita' della loro azione agli indirizzi fissati.                           
3. Il Consiglio, in conformita' all'art. 7, quarto comma, lettera g),           
nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti, delle            
aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai quali            
partecipa. La legge regionale determina altresi' i casi in cui deve             
essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare,                 
nonche' modalita' e procedimenti volti a garantire la competenza e la           
professionalita' dei candidati alle nomine.                                     
4. Spetta al Consiglio regionale la elezione dei presidenti degli               
organismi la cui nomina e' attribuita alla Regione.                             
5. La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la           
partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti                       
direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle                
aziende regionali.".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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