REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO II                                                                    
     Procedure di scelta del contraente                                         
          Art. 17                                                               
Casi di esclusione dalle procedure                                              
1. La procedura per la scelta del contraente deve garantire il                  
rispetto dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'azione             
amministrativa, nonche' la parita' di trattamento dei soggetti                  
invitati e dei partecipanti.                                                    
2. I soggetti che si trovino in una delle situazioni previste,                  
rispettivamente dall'art. 20 della Dir. 93/36 CEE e dall'art. 29                
della Dir. 92/50 CEE sono esclusi dalla partecipazione alle procedure           
di cui all'art. 14 e cancellati dall'Elenco dei fornitori.                      
3. Possono altresi' essere esclusi i soggetti che abbiano commesso              
gravi inadempienze contrattuali nei confronti dell'amministrazione              
aggiudicatrice, nel corso dei tre anni precedenti l'avvio della                 
procedura, accertate con atto motivato del dirigente competente al              
termine di procedimento in contraddittorio con il contraente                    
inadempiente.                                                                   
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 20 della Direttiva 93/36/CEE, citata alla nota            
1) all'art. 15, e' il seguente:                                                 
"Art. 20                                                                        
1. Puo' essere escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque             
fornitore il quale:                                                             
a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione                  
dell'attivita' commerciale, di amministrazione controllata, di                  
concordato preventivo o che si trovi in qualsiasi altra situazione              
analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai            
regolamenti nazionali;                                                          
b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di               
amministrazione controllata o di liquidazione coatta, di un                     
concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile             
previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;                               
c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta                     
professionale, con sentenza passata in giudicato;                               
d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri                      
professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile                     
dall'amministrazione;                                                           
e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei                    
contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni                 
legislative del Paese in cui e' stabilito e di quello                           
dell'amministrazione;                                                           
f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle                    
disposizioni legislative del Paese in cui e' stabilito o del Paese              
dell'amministrazione;                                                           
g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le                    
informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo.                   
2. Quando chiede al fornitore la prova che egli non si trova in                 
nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c),             
e) o f), l'amministrazione accetta come prova sufficiente:                      
- per i casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la presentazione             
di un estratto dal casellario giudiziario o, in difetto, di un                  
documento equivalente rilasciato da una competente autorita'                    
giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o di provenienza, da           
cui risulti il soddisfacimento della condizione di cui trattasi;                
- per i casi di cui alle lettere e) ovvero f), un certificato                   
rilasciato dall'autorita' competente dello Stato membro interessato.            
3. Qualora lo Stato membro interessato non rilasci i documenti o                
certificati di cui al paragrafo 2 o qualora essi non riguardino tutti           
i casi previsti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), questi possono             
essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati              
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, mediante una                   
dichiarazione solenne resa dalla persona interessata dinanzi ad                 
un'autorita' giudiziaria od amministrativa competente, un notaio o un           
organismo professionale qualificato nel Paese d'origine o in quello             
di provenienza.                                                                 
4. Gli Stati membri designano le autorita' e gli organismi competenti           
per il rilascio dei documenti, certificati e dichiarazioni di cui ai            
paragrafi 2 e 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri            
e la commissione.".                                                             
2) Il testo dell'art. 29 della Direttiva 92/50/CEE, citata alla nota            
2) all'art. 15, e' il seguente:                                                 
"Art. 29                                                                        
Puo' venir escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque                 
prestatore di servizi il quale:                                                 
a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione              
controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell'attivita'            
commerciale o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga                    
derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai                    
regolamenti nazionali;                                                          
b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di               
liquidazione coatta o di amministrazione controllata, di un                     
concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile             
previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;                               
c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta                     
professionale di prestatore di servizi, con sentenza passata in                 
giudicato;                                                                      
d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri                      
professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile                     
dall'amministrazione;                                                           
e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei                    
contributi di sicurezza sociale conformante alle disposizioni                   
legislative del Paese in cui e' stabilito o di quello                           
dell'amministrazione;                                                           
f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle                    
disposizioni legislative del Paese dell'amministrazione;                        
g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le                    
informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo o non              
abbia fornito dette informazioni.                                               
Quando l'amministrazione chiede al prestatore di servizi la prova che           
egli non si trova in nessuna delle situazioni di cui alle lettere a),           
b), c), e) ovvero f), essa accetta come prova sufficiente:                      
- i casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la presentazione di un           
estratto dal "casellario giudiziario" o, in difetto, di un documento            
equivalente rilasciato da una competente autorita' giudiziaria o                
amministrativa del Paese d'origine o di provenienza, da cui risulti             
il soddisfacimento della condizione di cui trattasi;                            
- i casi di cui alle lettere e) ovvero f) un certificato rilasciato             
dall'autorita' competente dello Stato membro interessato.                       
Qualora lo Stato membro interessato non rilasci siffatti documenti o            
certificati, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione              
giurata resa dalla persona interessata davanti ad un'autorita'                  
giudiziaria od amministrativa, un notaio o un competente organismo              
professionale o commerciale nel Paese d'origine od in quello di                 
provenienza.                                                                    
Gli Stati membri designano, nel termine di cui all'articolo 44, le              
autorita' e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti e            
certificati in questione e ne informano immediatamente gli altri                
Stati membri e la commissione.".                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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