LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO II
Procedure di scelta del contraente
Art. 17
Casi di esclusione dalle procedure
1. La procedura per la scelta del contraente deve garantire il
rispetto dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'azione
amministrativa, nonche' la parita' di trattamento dei soggetti
invitati e dei partecipanti.
2. I soggetti che si trovino in una delle situazioni previste,
rispettivamente dall'art. 20 della Dir. 93/36 CEE e dall'art. 29
della Dir. 92/50 CEE sono esclusi dalla partecipazione alle procedure
di cui all'art. 14 e cancellati dall'Elenco dei fornitori.
3. Possono altresi' essere esclusi i soggetti che abbiano commesso
gravi inadempienze contrattuali nei confronti dell'amministrazione
aggiudicatrice, nel corso dei tre anni precedenti l'avvio della
procedura, accertate con atto motivato del dirigente competente al
termine di procedimento in contraddittorio con il contraente
inadempiente.
NOTE ALL'ART. 17
Comma 2
1) Il testo dell'art. 20 della Direttiva 93/36/CEE, citata alla nota
1) all'art. 15, e' il seguente:
"Art. 20
1. Puo' essere escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque
fornitore il quale:
a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione
dell'attivita' commerciale, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o che si trovi in qualsiasi altra situazione
analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai
regolamenti nazionali;
b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di
amministrazione controllata o di liquidazione coatta, di un
concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile
previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;
c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta
professionale, con sentenza passata in giudicato;
d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri
professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile
dall'amministrazione;
e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei
contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni
legislative del Paese in cui e' stabilito e di quello
dell'amministrazione;
f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle
disposizioni legislative del Paese in cui e' stabilito o del Paese
dell'amministrazione;
g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le
informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo.
2. Quando chiede al fornitore la prova che egli non si trova in
nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c),
e) o f), l'amministrazione accetta come prova sufficiente:
- per i casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la presentazione
di un estratto dal casellario giudiziario o, in difetto, di un
documento equivalente rilasciato da una competente autorita'
giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o di provenienza, da
cui risulti il soddisfacimento della condizione di cui trattasi;
- per i casi di cui alle lettere e) ovvero f), un certificato
rilasciato dall'autorita' competente dello Stato membro interessato.
3. Qualora lo Stato membro interessato non rilasci i documenti o
certificati di cui al paragrafo 2 o qualora essi non riguardino tutti
i casi previsti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), questi possono
essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, mediante una
dichiarazione solenne resa dalla persona interessata dinanzi ad
un'autorita' giudiziaria od amministrativa competente, un notaio o un
organismo professionale qualificato nel Paese d'origine o in quello
di provenienza.
4. Gli Stati membri designano le autorita' e gli organismi competenti
per il rilascio dei documenti, certificati e dichiarazioni di cui ai
paragrafi 2 e 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri
e la commissione.".
2) Il testo dell'art. 29 della Direttiva 92/50/CEE, citata alla nota
2) all'art. 15, e' il seguente:
"Art. 29
Puo' venir escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque
prestatore di servizi il quale:
a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell'attivita'
commerciale o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga
derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai
regolamenti nazionali;
b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di
liquidazione coatta o di amministrazione controllata, di un
concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile
previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;
c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta
professionale di prestatore di servizi, con sentenza passata in
giudicato;
d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri
professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile
dall'amministrazione;
e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei
contributi di sicurezza sociale conformante alle disposizioni
legislative del Paese in cui e' stabilito o di quello
dell'amministrazione;
f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle
disposizioni legislative del Paese dell'amministrazione;
g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le
informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo o non
abbia fornito dette informazioni.
Quando l'amministrazione chiede al prestatore di servizi la prova che
egli non si trova in nessuna delle situazioni di cui alle lettere a),
b), c), e) ovvero f), essa accetta come prova sufficiente:
- i casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la presentazione di un
estratto dal "casellario giudiziario" o, in difetto, di un documento
equivalente rilasciato da una competente autorita' giudiziaria o
amministrativa del Paese d'origine o di provenienza, da cui risulti
il soddisfacimento della condizione di cui trattasi;
- i casi di cui alle lettere e) ovvero f) un certificato rilasciato
dall'autorita' competente dello Stato membro interessato.
Qualora lo Stato membro interessato non rilasci siffatti documenti o
certificati, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione
giurata resa dalla persona interessata davanti ad un'autorita'
giudiziaria od amministrativa, un notaio o un competente organismo
professionale o commerciale nel Paese d'origine od in quello di
provenienza.
Gli Stati membri designano, nel termine di cui all'articolo 44, le
autorita' e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti e
certificati in questione e ne informano immediatamente gli altri
Stati membri e la commissione.".