REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

        CAPO V                                                                  
    Vigilanza e sanzioni                                                        
          Art. 16                                                               
Vigilanza                                                                       
1. L'attivita' di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti            
previste dalla presente legge e' esercitata dai soggetti titolari               
della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione                  
avvalendosi dell'ARPA e dell'AUSL con le modalita' di cui all'art. 17           
della L.R. n. 44 del 1995. La medesima Autorita' e' competente per              
l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'art. 17.                    
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 17 della L.R. 44/95, citata alla nota 1) all'art.            
6, e' riportato alla stessa nota.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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