REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

      CAPO III                                                                  
   Disciplina delle manifestazioni fieristiche                                  
          Art. 15                                                               
Divieti, sanzioni e vigilanza                                                   
1. E' vietata l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni               
fieristiche di qualsiasi tipo e qualifica non autorizzate a norma               
della presente legge o la cui autorizzazione sia stata revocata.                
2. In caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche in violazione           
del divieto di cui al comma 1, l'Amministrazione competente al                  
rilascio dell'autorizzazione ne vieta l'apertura o ne dispone la                
chiusura immediata, con addebito al soggetto organizzatore di ogni              
relativa spesa, informando del provvedimento il Prefetto                        
territorialmente competente per i conseguenti provvedimenti coattivi.           
3. Chiunque organizzi o pubblicizzi manifestazioni fieristiche non              
autorizzate o non iscritte nel calendario fieristico regionale:                 
a) e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire                 
50.000 (pari a Euro 25,82) a Lire 500.000 (pari a Euro 258,23) per              
ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata;                    
b) non puo' presentare, a pena di inammissibilita', istanza di                  
autorizzazione per le stesse o altre manifestazioni fieristiche per             
la durata di tre anni.                                                          
4. Il disposto di cui alla lettera b) del comma 3 si applica anche a            
chiunque rinunci all'organizzazione di manifestazioni fieristiche               
autorizzate, salvo che per comprovate ragioni di mercato o per cause            
di forza maggiore.                                                              
5. Chiunque organizzi o pubblicizzi manifestazioni fieristiche ai               
sensi della presente legge in date, in localita', con denominazioni,            
con qualifiche, con modalita' o programmi diversi da quelli                     
autorizzati, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da             
Lire 25.000 (pari a Euro 12,91) a Lire 250.000 (pari a Euro 129,11)             
per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.                
6. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, non applichi in           
tutto o in parte il regolamento di manifestazione, e' punito con la             
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 20.000 (pari a Euro 10,33)           
a Lire 200.000 (pari a Euro 103,29) per ogni metro quadrato di                  
superficie espositiva netta occupata.                                           
7. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, applichi tasse            
di iscrizione o quote di partecipazione degli espositori o prezzi dei           
biglietti di ingresso dei visitatori diversi o superiori a quelli               
indicati nella richiesta di autorizzazione, senza essere stato                  
precedentemente autorizzato in via esplicita dalla Regione o dal                
Comune, sulla base di comprovati e imprevisti motivi, e' punito con             
la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 20.000 (pari a Euro               
10,33) a Lire 200.000 (pari a Euro 103,29) per ogni metro quadrato di           
superficie espositiva netta occupata.                                           
8. In caso di manifestazioni fieristiche locali, le predette sanzioni           
amministrative pecuniarie sono ridotte alla meta'.                              
9. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge,               
l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni                  
amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori             
spettano ai Comuni per le manifestazioni fieristiche locali ed alla             
Regione per le manifestazioni di qualifica superiore.                           
10. Gli espositori interessati possono segnalare alla Regione o al              
Comune competente atti e comportamenti degli organizzatori di                   
manifestazioni fieristiche ritenuti sanzionabili ai sensi dei commi 6           
e 7. A seguito della segnalazione la autorita' competente compie i              
necessari accertamenti e, in caso di esito positivo, applica le                 
sanzioni indicate ai commi 6 e 7. Dell'esito del procedimento e' data           
comunicazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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