REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 33

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 14                                                               
Entrata in vigore                                                               
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
degli articoli 127, comma 2 della Costituzione e 31 dello Statuto ed            
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 16 novembre 2000  VASCO ERRANI                                         
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
(omissis)                                                                       
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
(omissis)".                                                                     
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:                
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1249 del 25 luglio 2000; oggetto consiliare n. 336 (VII                      
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 28 in data 4 agosto 2000;                                            
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio                  
Programmazione Affari generali" in sede referente e in sede                     
consultiva alle Commissioni II "Attivita' Produttive", III                      
"Territorio Ambiente Trasporti", IV "Sicurezza Sociale" e V "Turismo            
Cultura Scuola Formazione".                                                     
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8 del 3                
ottobre 2000, con relazione scritta del consigliere Lorenzi;                    
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre                
2000, atto n. 7/2000;                                                           
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1354/4.1.27/C.G.              
del 13 novembre 2000.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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