LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO IV
Impianti per la trasmissione
e la distribuzione dell'energia elettrica
Art. 14
Risanamenti degli impianti di trasmissione
e distribuzione dell'energia elettrica
1. In attuazione dell'art. 30 del DLgs 31 marzo 1998, n.112, gli
enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000
volt presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i
valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di
risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed entro i
tempi di adeguamento della normativa statale.
2. Il Piano di risanamento con le priorita' d'intervento e' approvato
dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato nonche'
dell'ARPA e dell'AUSL con le modalita' previste all'art. 17 della
L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti nel Piano sono
dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio
di due o piu' province, il Piano di risanamento e' presentato alla
Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore
dell'impianto ed e' approvato acquisita l'intesa delle Province
interessate.
4. L'approvazione del Piano contiene l'autorizzazione prevista
all'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993.
5. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per
le reti con tensione superiore a 150.000 volt attiva la procedura di
risanamento con le modalita' previste dal DPCM 23 aprile 1992.
NOTE ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'art. 30 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, concernente
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15
marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
"Art. 30 - Conferimento di funzioni alle Regioni
1. Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative in tema di
energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili,
alll'elettricita', all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che
non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non
siano attribuite agli Enti locali ai sensi dell'articolo 31.
2. Sono attribuiti alle Regioni i compiti previsti dagli articoli 12,
14 e 30 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli
concernenti iniziative per le quali risultino gia' formalmente
impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al
medesimo articolo 30 della Legge 10/91 trasferite alle Regioni, resta
ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15
marzo 1997, n. 59.
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle
iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'articolo 12
della Legge 9 gennaio 1991, n.10, e' affidato alla Conferenza
unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini
dell'ammissibilita' delle iniziative al finanziamento da parte delle
singole Regioni. Per le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei
compiti, nonche' dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto
degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attivita' di
cui al comma 1 del presente articolo e per le finalita' della Legge 9
gennaio 1991, n. 10, le Regioni a statuto ordinario destinano, con le
loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle
disponibilita' conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma
12, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le Regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti
attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del DPR 26 agosto 1993,
n. 412, nonche' compiti di assistenza agli stessi per le attivita' di
informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e
privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e
controllo degli impianti termici. Le Regioni riferiscono annualmente
alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del DPR 26 agosto
1993, n. 412, nei rispettivi territori.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 17 della L.R. 44/95, citata alla nota 1)
all'art. 6, e' riportato alla stessa nota.
Comma 4
3) Il testo dell'art. 3 della L.R. 10/93, citata alla nota all'art.
13, e' il seguente:
"Art. 3 - Procedimento autorizzatorio
1. La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati,
contestualmente alla richiesta dei pareri previsti al comma 2, sono
presentati alla Provincia, che li deposita per trenta giorni
consecutivi presso il competente ufficio. Della domanda e' dato
avviso per estratto sull'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio
e' prevista la costruzione dell'impianto. Chiunque abbia interesse
puo' presentare osservazioni ed opposizione, a pena di decadenza,
entro il termine del deposito.
2. La domanda di autorizzazione deve essere integrata con i pareri
previsti agli articoli 111 e 120 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775,
nonche' delle valutazioni tecniche dell'ARPA espresse ai sensi
dell'art. 4. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a rendere i
pareri e le valutazioni tecniche entro quarantacinque giorni. Decorso
tale termine, e' in facolta' della Provincia procedere al rilascio
dell'autorizzazione indipendentemente dall'acquisizione dei pareri,
fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale,
paesaggistico- territoriale, del patrimonio storico artistico e della
salute dei cittadini. Spetta in ogni caso alla Provincia, dopo aver
promosso forme di coordinamento, decidere definitivamente nel caso di
contrastanti pronunce.
3. La Provincia, verificata la compatibilita' del progetto con la
pianificazione territoriale regionale e infraregionale, rilascia
l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dei pareri obbligatori di cui al comma 2.
4. Il provvedimento finale deve esprimersi in ordine alle
osservazioni ed opposizioni presentate. Il termine e' sospeso nel
caso di richieste di chiarimenti o elementi integrativi da parte
della Provincia.".
Comma 5
4) Il DPCM 23 aprile 1992 concerne Limiti massimi di esposizione ai
campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale
nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.