REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

      CAPO IV                                                                   
     Impianti per la trasmissione                                               
     e la distribuzione dell'energia elettrica                                  
          Art. 14                                                               
Risanamenti degli impianti di trasmissione                                      
e distribuzione dell'energia elettrica                                          
1. In attuazione dell'art. 30 del DLgs 31 marzo 1998,  n.112, gli               
enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia              
elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000            
volt presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i           
valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di              
risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed entro i             
tempi di adeguamento della normativa statale.                                   
2. Il Piano di risanamento con le priorita' d'intervento e' approvato           
dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato nonche'              
dell'ARPA e dell'AUSL con le modalita' previste all'art. 17 della               
L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti nel Piano sono                    
dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.                      
3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio            
di due o piu' province, il Piano di risanamento e' presentato alla              
Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore                   
dell'impianto ed e' approvato acquisita l'intesa delle Province                 
interessate.                                                                    
4. L'approvazione del Piano contiene l'autorizzazione prevista                  
all'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993.                                           
5. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per           
le reti con tensione superiore a 150.000 volt attiva la procedura di            
risanamento con le modalita' previste dal DPCM 23 aprile 1992.                  
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 30 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, concernente            
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle              
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15            
marzo 1997, n. 59, e' il seguente:                                              
"Art. 30 - Conferimento di funzioni alle Regioni                                
1. Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative in tema di             
energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili,                   
alll'elettricita', all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che             
non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non              
siano attribuite agli Enti locali ai sensi dell'articolo 31.                    
2. Sono attribuiti alle Regioni i compiti previsti dagli articoli 12,           
14 e 30 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli              
concernenti iniziative per le quali risultino gia' formalmente                  
impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al                   
medesimo articolo 30 della Legge 10/91 trasferite alle Regioni, resta           
ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15           
marzo 1997, n. 59.                                                              
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle                     
iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'articolo 12             
della Legge 9 gennaio 1991,  n.10, e' affidato alla Conferenza                  
unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini            
dell'ammissibilita' delle iniziative al finanziamento da parte delle            
singole Regioni. Per le Regioni a statuto speciale e le Province                
autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei            
compiti, nonche' dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto              
degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.                        
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attivita' di            
cui al comma 1 del presente articolo e per le finalita' della Legge 9           
gennaio 1991, n. 10, le Regioni a statuto ordinario destinano, con le           
loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle                  
disponibilita' conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma           
12, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.                                       
5. Le Regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti                    
attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del DPR 26 agosto 1993,            
n. 412, nonche' compiti di assistenza agli stessi per le attivita' di           
informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e             
privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e               
controllo degli impianti termici. Le Regioni riferiscono annualmente            
alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del DPR 26 agosto           
1993, n. 412, nei rispettivi territori.".                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 17 della L.R. 44/95, citata alla nota 1)                  
all'art. 6, e' riportato alla stessa nota.                                      
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 3 della L.R. 10/93, citata alla nota all'art.             
13, e' il seguente:                                                             
"Art. 3 - Procedimento autorizzatorio                                           
1. La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati,                         
contestualmente alla richiesta dei pareri previsti al comma 2, sono             
presentati alla Provincia, che li deposita per trenta giorni                    
consecutivi presso il competente ufficio. Della domanda e' dato                 
avviso per estratto sull'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio            
e' prevista la costruzione dell'impianto. Chiunque abbia interesse              
puo' presentare osservazioni ed opposizione, a pena di decadenza,               
entro il termine del deposito.                                                  
2. La domanda di autorizzazione deve essere integrata con i pareri              
previsti agli articoli 111 e 120 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775,              
nonche' delle valutazioni tecniche dell'ARPA espresse ai sensi                  
dell'art. 4. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a rendere i               
pareri e le valutazioni tecniche entro quarantacinque giorni. Decorso           
tale termine, e' in facolta' della Provincia procedere al rilascio              
dell'autorizzazione indipendentemente dall'acquisizione dei pareri,             
fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale,                     
paesaggistico- territoriale, del patrimonio storico artistico e della           
salute dei cittadini. Spetta in ogni caso alla Provincia, dopo aver             
promosso forme di coordinamento, decidere definitivamente nel caso di           
contrastanti pronunce.                                                          
3. La Provincia, verificata la compatibilita' del progetto con la               
pianificazione territoriale regionale e infraregionale, rilascia                
l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento              
dei pareri obbligatori di cui al comma 2.                                       
4. Il provvedimento finale deve esprimersi in ordine alle                       
osservazioni ed opposizioni presentate. Il termine e' sospeso nel               
caso di richieste di chiarimenti o elementi integrativi da parte                
della Provincia.".                                                              
Comma 5                                                                         
4) Il DPCM 23 aprile 1992 concerne Limiti massimi di esposizione ai             
campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale                 
nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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