REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

    CAPO IV                                                                     
  Disposizioni transitorie e finali                                             
          Art. 13                                                               
Sanzioni                                                                        
1. Le associazioni sportive, gli organizzatori di manifestazioni o i            
titolari di impianti che siano riconosciuti responsabili di aver                
indotto o consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali              
funzioni fisiologiche con le modalita' stabilite dalle disposizioni             
in materia di controllo anti-doping, sono soggetti alla revoca dei              
contributi eventualmente concessi e non possono accedere ai benefici            
previsti dalla presente legge.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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