REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

      CAPO III                                                                  
   Disciplina delle manifestazioni fieristiche                                  
          Art. 13                                                               
Conflitto tra autorizzazioni comunali                                           
1. I Comuni trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti           
di autorizzazione di loro competenza ai fini dell'iscrizione nel                
calendario regionale di cui all'art. 14.                                        
2. La Giunta regionale, qualora riscontri situazioni di conflitto tra           
manifestazioni locali autorizzate da Comuni diversi o con altre                 
manifestazioni di qualifica superiore promuove un accordo tra i                 
titolari delle autorizzazioni ed i Comuni interessati. In caso di               
mancato accordo, la Giunta regionale procede d'ufficio alle opportune           
modifiche nella misura strettamente necessaria al superamento del               
conflitto.                                                                      
3. Il procedimento di cui al comma 2 deve improrogabilmente                     
concludersi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di                
svolgimento delle manifestazioni fieristiche.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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