REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

      CAPO IV                                                                   
     Impianti per la trasmissione                                               
     e la distribuzione dell'energia elettrica                                  
          Art. 13                                                               
Impianti per la trasmissione                                                    
e la distribuzione dell'energia elettrica                                       
1. I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza              
con quanto previsto nel PTCP, specifici corridoi per la                         
localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale            
o superiore a 15.000 volt anche con riferimento ai programmi di                 
sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia                
elettrica.                                                                      
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di           
trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro             
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle               
Province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi                  
programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere            
presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.                                    
3. Con direttiva della Regione sono definiti:                                   
a) i criteri e le modalita' per l'individuazione dell'ampiezza dei              
corridoi tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e in            
relazione alla tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai              
fini di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio           
1993, n. 10 per la compatibilita' ambientale e alla L.R. 18 maggio              
1999, n. 9 recante "Disciplina della procedura di valutazione                   
dell'impatto ambientale";                                                       
b) le modalita' di consultazione degli enti gestori delle reti di               
trasmissione e distribuzione di energia elettrica.                              
4. Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli             
impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento                     
dell'obiettivo di qualita' di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica            
valutata al ricettore in prossimita' di asili, scuole, aree verdi               
attrezzate e ospedali nonche' edifici adibiti a permanenza di persone           
non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore            
di qualita' deve essere realizzato attraverso gli strumenti                     
urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e            
degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle           
costruzioni esistenti.                                                          
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo del comma 7 dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10,            
concernente Norme in materia di opere relative a linee ed impianti              
elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative,             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 2 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e            
impianti elettrici                                                              
omissis                                                                         
7. Le forme e le modalita' per la presentazione delle domande sono              
stabilite dalla Regione con apposito provvedimento. Tali domande                
devono essere trasmesse in copia ai Comuni interessati a cura del               
richiedente. Le domande sono corredate da una relazione sulla                   
compatibilita' ambientale e paesaggistica dell'opera.                           
omissis.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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