LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 12
Norme transitorie e di prima applicazione
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi
le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorche' abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli
esercenti le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 10 si adeguano a
quanto ivi previsto e sono tenuti a rendere al Comune apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4
della Legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale attestano di aver
acquisito la disponibilita' di almeno un istruttore in possesso del
diploma di cui al comma 1 dell'art. 10 e che lo impiegano secondo
quanto detta disposizione prevede.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino
all'entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 2
dell'art. 10, coloro che iniziano l'esercizio delle attivita' di cui
al comma 1 di detto articolo sono tenuti alla sola dichiarazione
prevista dalla lettera a) del comma 3 del medesimo.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore degli standard regionali di
cui al comma 2 dell'art. 10 coloro che esercitano le attivita' di cui
al comma 1 di detto articolo sono tenuti a rendere la dichiarazione
prevista dalla lettera b) del comma 3 del medesimo.
5. Le disposizioni degli articoli 2 comma 4 ed 8 comma 1, nella parte
in cui prevedono l'iscrizione agli Albi provinciali di cui alla L.R.
10/95 come requisito indispensabile per l'accesso a benefici e
convenzioni, divengono operanti a far tempo dall'entrata in vigore di
una nuova disciplina organica regionale per la valorizzazione
dell'associazionismo, anche emanata in attuazione della legge
nazionale sull'associazionismo sociale.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 2
1) Il testo dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e'
riportato alla nota 4) all'art. 10.
Comma 5
2) La L.R. n. 10 del 1995 e' citata alla nota all'art. 2.