REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

    CAPO IV                                                                     
  Disposizioni transitorie e finali                                             
          Art. 12                                                               
Norme transitorie e di prima applicazione                                       
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della                
presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi           
le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorche' abrogate.           
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli               
esercenti le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 10 si adeguano a             
quanto ivi previsto e sono tenuti a rendere al Comune apposita                  
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4           
della Legge 4 gennaio 1968,  n.15, con la quale attestano di aver               
acquisito la disponibilita' di almeno un istruttore in possesso del             
diploma di cui al comma 1 dell'art. 10 e che lo impiegano secondo               
quanto detta disposizione prevede.                                              
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino                    
all'entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 2                
dell'art. 10, coloro che iniziano l'esercizio delle attivita' di cui            
al comma 1 di detto articolo sono tenuti alla sola dichiarazione                
prevista dalla lettera a) del comma 3 del medesimo.                             
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore degli standard regionali di            
cui al comma 2 dell'art. 10 coloro che esercitano le attivita' di cui           
al comma 1 di detto articolo sono tenuti a rendere la dichiarazione             
prevista dalla lettera b) del comma 3 del medesimo.                             
5. Le disposizioni degli articoli 2 comma 4 ed 8 comma 1, nella parte           
in cui prevedono l'iscrizione agli Albi provinciali di cui alla L.R.            
10/95 come requisito indispensabile per l'accesso a benefici e                  
convenzioni, divengono operanti a far tempo dall'entrata in vigore di           
una nuova disciplina organica regionale per la valorizzazione                   
dell'associazionismo, anche emanata in attuazione della legge                   
nazionale sull'associazionismo sociale.                                         
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e'                    
riportato alla nota 4) all'art. 10.                                             
Comma 5                                                                         
2) La L.R. n. 10 del 1995 e' citata alla nota all'art. 2.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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