REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

      CAPO III                                                                  
   Disciplina delle manifestazioni fieristiche                                  
          Art. 12                                                               
Istruttoria                                                                     
1. L'amministrazione procedente esamina nel merito le istanze                   
pervenute nei termini, che non siano dichiarate irricevibili ai sensi           
del comma 2 dell'art. 11.                                                       
2. Su istanza di parte, l'Amministrazione procedente consente, per              
errore scusabile o per fondate ragioni, la rimessione in termini,               
nonche' la rettifica o l'integrazione di istanze dichiarate                     
irricevibili.                                                                   
3. In caso di concorrenza di piu' istanze relative a manifestazioni             
fieristiche aventi analoghe caratteristiche per periodo di                      
svolgimento, settori merceologici o di mercati di                               
commercializzazione, tali da causare concorrenze dannose per il                 
sistema fieristico regionale, l'Amministrazione regionale promuove un           
accordo tra i soggetti interessati diretto al superamento della                 
situazione di conflitto.                                                        
4. In caso di mancato accordo, l'Amministrazione rilascia                       
l'autorizzazione alla manifestazione ritenuta piu' idonea in base ad            
una valutazione comparativa delle diverse istanze presentate. In                
particolare costituiscono criteri preferenziali:                                
a) la capacita' professionale e la solidita' organizzativa e                    
finanziaria del soggetto che presenta l'istanza, nonche' l'esperienza           
acquisita nell'organizzazione di manifestazioni di equivalente                  
merceologia;                                                                    
b) la coerenza con gli obiettivi regionali in materia di promozione e           
di internazionalizzazione dell'economia regionale e locale;                     
c) il grado di specializzazione della manifestazione relativamente al           
settore merceologico interessato;                                               
d) l'ampiezza del programma promozionale della manifestazione.                  
5. Il procedimento di autorizzazione e di attribuzione della                    
qualifica deve in ogni caso concludersi entro il 30 settembre                   
dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni               
fieristiche.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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