REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

    CAPO III                                                                    
  Interventi per l'associazionismo sportivo e ricreativo                        
          Art. 11                                                               
Interventi a favore dell'associazionismo                                        
sportivo e ricreativo                                                           
1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, nell'ambito             
della propria programmazione, a sostegno delle attivita'                        
organizzative e di coordinamento delle associazioni regionali                   
sportive e ricreative iscritte nell'Albo regionale di cui alla L.R.             
10/95, concede contributi finalizzati a progetti di promozione,                 
diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e                     
ricreativo.                                                                     
2. La Giunta regionale prevede i criteri e le tipologie di                      
intervento, il livello massimo dei contributi regionali, i requisiti            
dei soggetti realizzatori e le modalita' di attuazione.                         
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. n. 10 del 1995 e' citata alla nota all'art. 2.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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