LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
CAPO III
Interventi per l'associazionismo sportivo e ricreativo
Art. 11
Interventi a favore dell'associazionismo
sportivo e ricreativo
1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, nell'ambito
della propria programmazione, a sostegno delle attivita'
organizzative e di coordinamento delle associazioni regionali
sportive e ricreative iscritte nell'Albo regionale di cui alla L.R.
10/95, concede contributi finalizzati a progetti di promozione,
diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e
ricreativo.
2. La Giunta regionale prevede i criteri e le tipologie di
intervento, il livello massimo dei contributi regionali, i requisiti
dei soggetti realizzatori e le modalita' di attuazione.
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
La L.R. n. 10 del 1995 e' citata alla nota all'art. 2.