REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

    CAPO II                                                                     
   Interventi per l'impiantistica                                               
          Art. 10                                                               
Tutela dei praticanti                                                           
1. Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di                  
attivita' motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo,            
mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la                
presenza costante di almeno un istruttore di educazione fisica in               
possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di                   
Educazione Fisica (ISEF), di cui alla Legge 7 febbraio 1958, n. 88 o            
di laurea in Scienze Motorie di cui al DLgs 8 maggio 1998, n. 178. A            
uno di detti istruttori e' assegnata la responsabilita'                         
dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura.                        
2. I soggetti esercenti le strutture di cui al comma 1, a titolo                
gratuito od oneroso, indicano in ogni forma di comunicazione pubblica           
lo standard regionale adottato fra quelli individuati dalla Giunta              
regionale in applicazione della lettera f) del comma 1 dell'art. 2.             
3. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti di cui ai           
commi precedenti, gli esercenti le attivita' di cui al comma 1 sono             
tenuti a rendere al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio                    
dell'attivita', apposita denuncia di attivita', ai sensi dell'art. 19           
della Legge 7 agosto 1990,  n.241, nonche' dichiarazione sostitutiva            
di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio               
1968, n. 15 con cui e' attestato:                                               
a) l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un istruttore in            
possesso di uno dei titoli di cui al comma 1 e la conoscenza                    
dell'obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per                    
l'esercizio dell'attivita';                                                     
b) lo standard adottato ai sensi del comma 2.                                   
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1 del presente            
articolo:                                                                       
a) le attivita' per l'educazione fisica previste dai programmi                  
scolastici del competente Ministero;                                            
b) le attivita' motorie disciplinate da norme approvate dalle                   
Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva              
riconosciuti dal CONI.                                                          
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) La Legge 7 febbraio 1958, n. 88 concerne Provvedimenti per                   
l'educazione fisica.                                                            
2) Il DLgs 8 maggio 1998, n. 178 concerne Trasformazione degli                  
Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e             
di corsi di laurea e di diploma in Scienze Motorie, a norma                     
dell'articolo 17, comma 115, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.                
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,                     
concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e             
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:              
"Art.19                                                                         
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia               
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta,               
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione            
delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi           
della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, della Legge 29 giugno 1939, n.              
1497, e del DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,           
dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda                      
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di             
legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino             
valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o           
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di            
consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita'           
da parte dell'interessato alla pubblica Amministrazione competente,             
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge,                
eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento             
di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta                   
all'Amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni               
dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e           
dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con                   
provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il                   
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la                
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,                  
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta                
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli                      
dall'Amministrazione stessa."                                                   
4) Il testo dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15,                      
concernente Norme sulla documentazione amministrativa e sulla                   
legalizzazione e autenticazione di forme, e' il seguente:                       
"Art. 4 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'                     
L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali              
che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da                
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario           
competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,                
cancelliere, Segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal            
Sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione             
con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.                           
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa             
ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e'                
autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20,           
dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa               
stessa.".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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