LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 10
Elenco dei fornitori
1. Le amministrazioni aggiudicatrici istituiscono di norma l'Elenco
dei fornitori disciplinandone le modalita' di conservazione,
aggiornamento e tenuta.
2. Nell'Elenco dei fornitori sono compresi soggetti idonei, per
requisiti di specializzazione, tecnico-organizzativi ed economici, a
partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 15 e
16.
3. L'avvio della procedura istitutiva e' reso noto mediante
pubblicazione del relativo bando ai sensi dell'art. 13.