REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO I                                                                     
     Disposizioni generali                                                      
          Art. 10                                                               
Elenco dei fornitori                                                            
1. Le amministrazioni aggiudicatrici istituiscono di norma l'Elenco             
dei fornitori disciplinandone le modalita' di conservazione,                    
aggiornamento e tenuta.                                                         
2. Nell'Elenco dei fornitori sono compresi soggetti idonei, per                 
requisiti di specializzazione, tecnico-organizzativi ed economici, a            
partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 15 e             
16.                                                                             
3. L'avvio della procedura istitutiva e' reso noto mediante                     
pubblicazione del relativo bando ai sensi dell'art. 13.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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