LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
CAPO II
Interventi per l'impiantistica
Art. 9
Dichiarazione di pubblica utilita'
1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo ed inseriti nelle
graduatorie di cui al comma 2 dell'art. 8, ancorche' non finanziati,
sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale.
2. L'inserimento in graduatoria ai sensi del comma 1 equivale, ad
ogni effetto di legge, alla dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza, di cui alla Legge 22 ottobre 1971, n.
865, concernente "Norme sulla espropriazione per pubblica utilita'" e
successive modificazioni. Tale effetto dichiarativo cessa di avere
efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.