REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

    CAPO II                                                                     
   Interventi per l'impiantistica                                               
          Art. 9                                                                
Dichiarazione di pubblica utilita'                                              
1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo ed inseriti nelle             
graduatorie di cui al comma 2 dell'art. 8, ancorche' non finanziati,            
sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale.               
2. L'inserimento in graduatoria ai sensi del comma 1 equivale, ad               
ogni effetto di legge, alla dichiarazione di pubblica utilita',                 
indifferibilita' ed urgenza, di cui alla Legge 22 ottobre 1971, n.              
865, concernente "Norme sulla espropriazione per pubblica utilita'" e           
successive modificazioni. Tale effetto dichiarativo cessa di avere              
efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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