REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO I                                                                     
     Disposizioni generali                                                      
          Art. 9                                                                
Visita di sopralluogo                                                           
1. Qualora ai fini della formulazione dell'offerta sia ritenuta                 
necessaria l'effettuazione di sopralluogo, l'amministrazione                    
aggiudicatrice definisce, nel bando di gara o nella lettera di                  
invito, le relative modalita' organizzative e documentali, anche                
mediante la previsione di un'unica seduta alla quale partecipino                
tutti i soggetti interessati.                                                   
2. La seduta pubblica di sopralluogo e' effettuata non oltre il                 
decimo giorno precedente il termine per la ricezione delle offerte e,           
comunque, non oltre il quinto giorno precedente tale termine qualora            
quest'ultimo sia stato ridotto per motivata urgenza ai sensi del                
comma 1, lettera b) dell'art. 8.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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