REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

      CAPO III                                                                  
     Impianti per telefonia mobile                                              
          Art. 9                                                                
Divieto di localizzazione degli impianti fissi                                  
per la telefonia mobile                                                         
1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono             
vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e            
scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve                 
naturali ai sensi della L.R. n. 11 del 1988 nonche' su edifici di               
valore storico-architettonico e monumentale.                                    
2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimita' delle aree di             
cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualita' che                    
minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.               
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. 11/88 e' citata alla nota 2) all'art. 4.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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