LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO III
Impianti per telefonia mobile
Art. 9
Divieto di localizzazione degli impianti fissi
per la telefonia mobile
1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono
vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e
scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve
naturali ai sensi della L.R. n. 11 del 1988 nonche' su edifici di
valore storico-architettonico e monumentale.
2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimita' delle aree di
cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualita' che
minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
La L.R. 11/88 e' citata alla nota 2) all'art. 4.