REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA

          Art. 8                                                                
Disposizioni finali                                                             
1. Le eventuali modificazioni alle intese richiamate all'art. 1 sono            
approvate dai Consigli delle Regioni partecipanti all'Autorita' di              
Bacino.                                                                         
2. Le intese previste nella presente legge possono essere acquisite             
in sede di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 7            
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.                                 
3. L'efficacia delle disposizioni della presente legge e' subordinata           
all'approvazione da parte di ciascuna delle tre Regioni di un                   
provvedimento legislativo di identico contenuto.                                
4. Le modificazioni e le integrazioni alle disposizioni della                   
presente legge avvengono con l'osservanza delle medesime forme di cui           
al comma 3.                                                                     
5. Le disposizioni della presente legge hanno applicazione dal                  
momento dell'entrata in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, dei             
medesimi provvedimenti legislativi di cui al comma 3.                           
6. Della data di entrata in vigore dell'ultima tra le tre leggi di              
cui al comma 2 e della conseguente data di entrata in vigore della              
presente legge e' data comunicazione nel Bollettino Ufficiale della             
Regione.                                                                        
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 24 marzo 2000  VASCO ERRANI                                            
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente             
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di           
accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:                            
"Art. 14.                                                                       
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari                
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,                 
l'Amministrazione procedente indice di regola una Conferenza di                 
servizi.                                                                        
2. La Conferenza stessa puo' essere indetta anche quando                        
l'Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,                  
nullaosta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni                
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza           
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta            
e gli assensi richiesti.                                                        
2 bis. Nella prima riunione della Conferenza di servizi le                      
Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui            
e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso             
del termine l'Amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3            
bis e 4.                                                                        
2 ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche             
quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso,             
comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche                 
diverse. In questo caso, la Conferenza e' convocata, anche su                   
richiesta dell'interessato, dall'Amministrazione preposta alla tutela           
dell'interesse pubblico prevalente.                                             
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale,              
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla Conferenza o vi              
abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad              
esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi             
all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro               
venti giorni dalla Conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento           
della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste               
ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle                      
originariamente previste.                                                       
3 bis. Nel caso in cui una Amministrazione abbia espresso, anche nel            
corso della Conferenza, il proprio motivato dissenso,                           
l'Amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di                 
conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al                  
Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'Amministrazione                    
procedente o quella dissenziente sia una Amministrazione statale;               
negli altri casi la comunicazione e' data al Presidente della Regione           
ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa                 
delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della Regione o i              
sindaci, previa delibera del Consiglio regionale o dei Consigli                 
comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione,              
possono disporre la sospensione della determinazione inviata;                   
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione            
e' esecutiva. In caso di sospensione la Conferenza puo', entro trenta           
giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle                  
osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso                 
inutilmente tale termine, la Conferenza e' sciolta.                             
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia           
espresso da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale,                
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla             
tutela della salute dei cittadini, l'Amministrazione procedente puo'            
richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di              
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al               
DPCM 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5           
gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al             
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del                 
Consiglio dei Ministri.                                                         
4 bis. La Conferenza di servizi puo' essere convocata anche per                 
l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti                 
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.            
In tal caso, la Conferenza e' indetta dalla Amministrazione o, previa           
informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse           
pubblico prevalente ovvero dall'Amministrazione competente a                    
concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli              
altri connessi. L'indizione della Conferenza puo' essere richiesta da           
qualsiasi altra Amministrazione coinvolta."                                     
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1612 del 7 settembre 1999; oggetto consiliare n. 5725 (VI                    
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 331 in data 22 settembre 1999;                                       
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e            
Ambiente" in sede referente.                                                    
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2000 del 4           
febbraio 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in               
aula della consigliera Prioli;                                                  
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio                
2000, atto n. 219/2000;                                                         
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 467/4.1.19/C.G. del           
16 marzo 2000.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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