LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
CAPO II
Interventi per l'impiantistica
Art. 8
Contributi regionali
1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad
enti locali, associazioni iscritte nell'Albo regionale o negli Albi
provinciali di cui alla L.R. 10/95, e privati, in conto capitale o in
conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80%
del tasso praticato dall'istituto bancario.
2. La Regione assegna i contributi sulla base di apposite
graduatorie, in considerazione delle priorita' espresse dalle
Province.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
La L.R. n. 10 del 1995 e' citata alla nota all'art. 2.