REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

     CAPO II                                                                    
   Disposizioni sul sistema fieristico regionale                                
   e gli enti fieristici                                                        
          Art. 8                                                                
Trasformazione degli enti fieristici                                            
1. Gli enti autonomi fieristici di Bologna, Parma, Piacenza e Rimini            
sono tenuti a trasformarsi in distinte societa' per azioni. Tale                
trasformazione dovra' avvenire entro 730 giorni dalla data di entrata           
in vigore della presente legge.                                                 
2. Alle societa' cosi' costituite, quali soggetti gestori di centro             
fieristico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.                     
3. La predetta trasformazione deve avvenire ottemperando alle                   
seguenti specifiche disposizioni statutarie:                                    
a) alla societa' devono partecipare necessariamente soggetti pubblici           
e privati, al fine di garantire la continuita' fra ente e societa' e            
consentire e promuovere, altresi', l'apertura del capitale a nuovi              
soci;                                                                           
b) lo statuto della societa' deve prevedere che il Presidente del               
Collegio sindacale sia nominato dal Presidente della Giunta                     
regionale, e sia iscritto al Registro dei revisori contabili;                   
c) al momento della trasformazione, la societa' deve subentrare in              
tutti i rapporti negoziali e nel patrimonio dell'attuale ente                   
fieristico, ivi compresi i diritti sui marchi distintivi e sulle                
opere dell'ingegno in generale;                                                 
d) ogni modificazione dello statuto relativa alle finalita' e                   
all'oggetto sociale, nonche' alla destinazione del patrimonio                   
immobiliare dovra' essere approvata con maggioranza qualificata dei             
due terzi dei soci, e necessariamente dai soci di parte pubblica; la            
maggioranza qualificata dei due terzi dei soci e', altresi',                    
richiesta per il trasferimento o la cessione di marchi e di beni                
inerenti l'esercizio di attivita' fieristiche e per l'eventuale                 
costituzione, acquisizione e cessione delle partecipazioni di cui al            
comma 4.                                                                        
4. Nell'oggetto della stessa societa' puo' essere compresa                      
l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche; lo                
statuto puo' inoltre prevedere la costituzione o la partecipazione ad           
altre societa' di capitali aventi ad oggetto sociale l'organizzazione           
e l'esercizio di manifestazioni fieristiche nonche' ogni altra                  
attivita' ad esse connessa o complementare.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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