LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO II
Disposizioni sul sistema fieristico regionale
e gli enti fieristici
Art. 8
Trasformazione degli enti fieristici
1. Gli enti autonomi fieristici di Bologna, Parma, Piacenza e Rimini
sono tenuti a trasformarsi in distinte societa' per azioni. Tale
trasformazione dovra' avvenire entro 730 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Alle societa' cosi' costituite, quali soggetti gestori di centro
fieristico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.
3. La predetta trasformazione deve avvenire ottemperando alle
seguenti specifiche disposizioni statutarie:
a) alla societa' devono partecipare necessariamente soggetti pubblici
e privati, al fine di garantire la continuita' fra ente e societa' e
consentire e promuovere, altresi', l'apertura del capitale a nuovi
soci;
b) lo statuto della societa' deve prevedere che il Presidente del
Collegio sindacale sia nominato dal Presidente della Giunta
regionale, e sia iscritto al Registro dei revisori contabili;
c) al momento della trasformazione, la societa' deve subentrare in
tutti i rapporti negoziali e nel patrimonio dell'attuale ente
fieristico, ivi compresi i diritti sui marchi distintivi e sulle
opere dell'ingegno in generale;
d) ogni modificazione dello statuto relativa alle finalita' e
all'oggetto sociale, nonche' alla destinazione del patrimonio
immobiliare dovra' essere approvata con maggioranza qualificata dei
due terzi dei soci, e necessariamente dai soci di parte pubblica; la
maggioranza qualificata dei due terzi dei soci e', altresi',
richiesta per il trasferimento o la cessione di marchi e di beni
inerenti l'esercizio di attivita' fieristiche e per l'eventuale
costituzione, acquisizione e cessione delle partecipazioni di cui al
comma 4.
4. Nell'oggetto della stessa societa' puo' essere compresa
l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche; lo
statuto puo' inoltre prevedere la costituzione o la partecipazione ad
altre societa' di capitali aventi ad oggetto sociale l'organizzazione
e l'esercizio di manifestazioni fieristiche nonche' ogni altra
attivita' ad esse connessa o complementare.