LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 8
Lettera di invito
1. La lettera di invito, in conformita' alle prescrizioni del bando
di gara, indica, oltre agli elementi di cui alle lettere e), g), h)
ed m) del comma 1 dell'art. 7:
a) i documenti da presentare, anche ai sensi dell'art. 18, e gli
elementi da specificare nell'offerta;
b) le modalita', le forme e il termine per la ricezione delle
offerte, non inferiore a 20 giorni dalla data di spedizione della
lettera di invito; in caso di motivata urgenza il termine non puo'
comunque essere inferiore a 10 giorni;
c) i valori ponderali di ciascun elemento di valutazione, in caso di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa;
d) le eventuali ulteriori indicazioni.
2. Qualora la trattativa privata non sia preceduta dalla
pubblicazione del bando di gara, la lettera di invito indica gli
elementi di cui alle lettere a), b), c), d), h), l), m) ed n) del
comma 1 dell'art. 7, le modalita', le forme ed il termine per la
ricezione delle offerte nonche' i requisiti richiesti per la
partecipazione alla procedura di affidamento.
3. Il contenuto della lettera di invito deve conformarsi alle
prescrizioni della legislazione in materia di mafia e criminalita'
organizzata.