REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 33

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 8                                                                
Mutuo per investimenti in infrastrutture,                                       
sistemi tecnologici e mezzi di trasporto                                        
(art. 12, comma 1, Legge 7 dicembre 1999, n. 472)                               
1. Per il finanziamento di investimenti in infrastrutture, sistemi              
tecnologici e mezzi di trasporto, la Regione e' autorizzata, a norma            
di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della Legge 7 dicembre                
1999, n. 472, a contrarre mutui per complessive Lire 10.135.000.000             
(Euro 5.234.290,67) da assumere in deroga alle limitazioni previste             
dalle vigenti disposizioni di legge.                                            
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei              
per cento annuo, oneri fiscali inclusi, e per la durata massima                 
dell'ammortamento di 15 anni.                                                   
3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti                    
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata           
e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2000.                  
4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei           
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle                    
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.                    
5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei             
mutui e' garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli                 
stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87734 e 88734 del Bilancio           
di previsione per l'esercizio 2000 e per tutta la durata dei mutui.             
La Regione puo' dare in carico al proprio tesoriere il versamento a             
favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento            
e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.                               
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'             
valutato in annue Lire 1.034.249.000 (Euro 594.145,03) a partire                
dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario                
2014.                                                                           
7. Esso fara' carico ai Capitoli 87734 e 88734, distinti per quota              
interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di                   
previsione a decorrere dal 2000 e sara' finanziato con quota del                
contributo statale previsto, a tal fine, dall'art. 12, comma 1, della           
Legge 7 dicembre 1999,  n.472 e nell'ambito del riparto previsto, a             
favore della Regione Emilia-Romagna, dal Decreto del Dirigente                  
generale dell'Unita' di Gestione autotrasporto di persone e cose, del           
27 giugno 2000.                                                                 
8. Nel caso in cui in sede di contrazione dei mutui, le operazioni              
finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno              
onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in            
tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una            
durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti                
sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa                   
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge           
di bilancio.                                                                    
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di                   
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le              
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.            
31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.                  
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Nota alla rubrica                                                               
1) Il testo del comma 1 dell'art. 12 della Legge 7 dicembre 1999, n.            
472, concernente Interventi nel settore dei trasporti, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 12 - Norme sul trasporto pubblico locale                                  
1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei                    
trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei                  
disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei               
servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle Regioni a              
statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data             
di entrata in vigore della presente legge con un contributo                     
rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a Lire 35                 
miliardi a decorrere dall'anno 1999. Il contributo e' ripartito con i           
criteri e le modalita' indicati nell'articolo 2, commi 1 e 2, della             
Legge 18 giugno 1998, n. 194. Le Regioni sono autorizzate ad                    
utilizzare per investimenti la quota di contributo eccedente il 30              
per cento del disavanzo.                                                        
omissis".                                                                       
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 12 della Legge 472/99, citata alla            
nota alla rubrica del presente articolo, e' riportato alla stessa               
nota.                                                                           
Comma 7                                                                         
3) Il testo del comma 1 dell'art. 12 della Legge 472/99, citata alla            
nota alla rubrica del presente articolo, e' riportato alla stessa               
nota.                                                                           
Comma 9                                                                         
4) Il testo dell'art. 31 della L.R. 31/77, citata alla nota al                  
titolo, e' il seguente:                                                         
"Art. 31 - Fondo di riserva per spese obbligatorie                              
Nel bilancio annuale di competenza e' iscritto un fondo di riserva              
per spese obbligatorie.                                                         
Con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate da tale                
fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi             
insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio           
secondo la legislazione vigente.                                                
Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative               
agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e              
prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle            
relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a               
norma del successivo art. 72 e reclamati dai creditori; quelle                  
concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse            
dalla Regione.                                                                  
L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del                  
secondo comma del presente articolo e' allegato al bilancio.                    
L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e'                   
determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese                
effettive di cui al primo comma del precedente art. 25.".                       
Comma 1                                                                         
Il testo degli articoli 55 e 73 della L.R. 31/77, citata alla nota al           
titolo, e' il seguente:                                                         
"Art. 55 - Ricognizione dei residui attivi                                      
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e                
versate entro il termine dell'esercizio.                                        
L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi               
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.           
Prima della formazione di tale conto, la Giunta regionale con atto              
motivato predisposto dalla Ragioneria entro il 30 aprile di ogni                
anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti                 
categorie:                                                                      
A) crediti la cui riscossione puo' essere considerata certa;                    
B) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure           
amministrative o giudiziarie per la riscossione;                                
C) crediti riconosciuti inesigibili.                                            
I crediti di cui alle lettere A e B continuano ad essere riportati              
nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici                   
competenti; i crediti di cui alla lettera C si eliminano dalle                  
scritture degli uffici.".                                                       
"Art. 73 - Ricognizione dei residui passivi                                     
Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi               
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.           
Prima della formazione di tale conto la Giunta regionale, con atto              
predisposto dalla Ragioneria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede           
alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:                      
A) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio           
rimasti totalmente o parzialmente inestinti in chiusura del medesimo;           
B) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti,             
adottati entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario,                  
efficaci entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo per la              
parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la               
data di chiusura dell'esercizio finanziario;                                    
C) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti              
adottati entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non             
ancora divenuti esecutivi entro la data del 28 febbraio dell'anno               
successivo.                                                                     
Le somme di cui alle lettere A) e B) continuano ad essere riportate             
nelle scritture come residui passivi; quelle di cui alla lettera C)             
sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in             
sede di rendiconto consuntivo.                                                  
Qualora gli atti di cui alla lettera C) del secondo comma diventino             
esecutivi dopo il 28 febbraio, le somme corrispondenti eliminate                
potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per                    
sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di                   
bilancio.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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