REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

      CAPO III                                                                  
     Impianti per telefonia mobile                                              
          Art. 8                                                                
Autorizzazione degli impianti fissi                                             
di telefonia mobile                                                             
1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati.            
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, di norma, a seguito            
della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile           
del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il               
Programma e' corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla              
documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici            
redatta ai sensi del comma 9.                                                   
3. Il Comune, con le modalita' previste dal proprio ordinamento, da'            
notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma             
fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte            
dei titolari di interessi pubblici o privati nonche' dei portatori di           
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa               
derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.                       
4. Il Comune, acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le                  
modalita' previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, autorizza             
l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi           
nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici                
individuati agli articoli 3 e 4 del DM n. 381 del 1998 e delle                  
disposizioni di cui all'art. 9 e tenuto conto delle esigenze di                 
copertura del servizio sul territorio.                                          
5. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla                    
presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle              
osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.                         
6. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di               
telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle                  
procedure di informazione di cui al comma 3 e con le modalita' di cui           
al comma 4. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore                
della presente legge fissa il termine del procedimento per il                   
rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni in                     
conformita' con le procedure dello sportello unico di cui all'art.              
21.                                                                             
7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonche' di favorire una              
razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il            
riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime              
strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il           
Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di             
autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi             
anche il rilascio delle medesime.                                               
8. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non             
abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'art. 11 nel           
termine ivi previsto.                                                           
9. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni              
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli               
elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per            
il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione                
della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i           
criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico               
degli stessi.                                                                   
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'art. 17 della L.R. 44/95, citata alla nota 1)                  
all'art. 6, e' riportato alla stessa nota.                                      
2) Il testo degli articoli 3 e 4 del DM 381/98, citato alla nota 1)             
all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 6.                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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