LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO III
Impianti per telefonia mobile
Art. 8
Autorizzazione degli impianti fissi
di telefonia mobile
1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, di norma, a seguito
della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile
del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il
Programma e' corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla
documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici
redatta ai sensi del comma 9.
3. Il Comune, con le modalita' previste dal proprio ordinamento, da'
notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma
fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte
dei titolari di interessi pubblici o privati nonche' dei portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa
derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.
4. Il Comune, acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le
modalita' previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, autorizza
l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi
nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici
individuati agli articoli 3 e 4 del DM n. 381 del 1998 e delle
disposizioni di cui all'art. 9 e tenuto conto delle esigenze di
copertura del servizio sul territorio.
5. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla
presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle
osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.
6. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di
telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle
procedure di informazione di cui al comma 3 e con le modalita' di cui
al comma 4. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge fissa il termine del procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni in
conformita' con le procedure dello sportello unico di cui all'art.
21.
7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonche' di favorire una
razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il
riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime
strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il
Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di
autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi
anche il rilascio delle medesime.
8. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non
abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'art. 11 nel
termine ivi previsto.
9. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli
elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per
il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione
della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i
criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico
degli stessi.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 4
1) Il testo dell'art. 17 della L.R. 44/95, citata alla nota 1)
all'art. 6, e' riportato alla stessa nota.
2) Il testo degli articoli 3 e 4 del DM 381/98, citato alla nota 1)
all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 6.